Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Marzo 2004

Parere 05 aprile 1995, n.813

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 5 aprile 1995, n. 813.

Considerato:

L’Istituto Religioso delle Suore della S. Famiglia di Bordeaux, con sede in Roma stato canonicamente eretto in ente di diritto pontificio nel 1842 e confermato nel 1902. Chiede ora il riconoscimento come “ente ecclesiastico civilmente riconosciuto” e l’approvazione dello statuto. Tale riconoscimento concerne propriamente la casa generalizia, in quanto già è in possesso della personalità giuridica civile la Provincia Italiana dello stesso istituto, avente sede pure a Roma, riconosciuta con d.P.R. 15 ottobre 1960.

Il patrimonio della casa generalizia sarà costituita da cespiti attualmente intestati alla suddetta Provincia Italiana, e che saranno all’uopo trasferiti.

La Sezione ritiene pertanto che sussistano i presupposti per il riconoscimento civile.

Vi è solo qualche osservazione da fare a proposito del testo dello statuto.

Ed invero, nel testo qui inviato non sembrano sufficientemente delineate le regole dell’ordinamento interno, che peraltro sono necessarie al fine di assicurare, attraverso la continuità e la funzionalità degli organi statutari, la vitalità dell’ente.

Nell’articolato si fa solo cenno ad una “legale rappresentante”che dovrebbe essere nominata dalla “superiora generale” e certificata, in tale qualità, dalla Santa Sede. Peraltro la funzione propria e primaria di ogni “statuto” degno di questo nome è quella di contenere le regole essenziali circa la costituzione degli organi di governo dell’ente e circa le procedure per la loro nomina. Tali regole vanno fissate, non già perché l’autorità amministrativa debba sindacarne il merito, quanto perché in mancanza non si vede come l’ente possa governarsi e sopravvivere. Ed a questo riguardo non si può ritenere sufficiente la previsione dell’attestazione della Sede circa la qualità di “legale rappresentante” nei rapporti esterni, ma nulla dice riguardo alla sua posizione nell’ordinamento interno dell’ente. D’altra parte, va anche ricordato che la funzione di rappresentare l’ente nei rapporti esterni non è che una proiezione della funzione di amministrare e governare l’ente; sicché, in linea di principio, tale funzione dovrebbe spettare, di diritto, a chi occupa la posizione di vertice nella struttura interna di governo.

In concreto, e tenuto conto che lo statuto può anche rinviare ad altre fonti (purché ben identificabili e certe) si propone una formulazione simile alla seguente: “L’Istituto è retto dalla Superiora generale, eletta da… a norma del diritto canonico e delle Costituzioni approvate da… in data… La Superiora generale può demandare ad altra amministratrice la funzione di rappresentare l’ente nei rapporti esterni, ai fini legali. In ogni caso la funzione della legale rappresentante è attestata, etc.”.

Conclusivamente, il provvedimento potrà avere corso, subordinatamente alle suddette osservazioni.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le suindicate osservazioni.