Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Marzo 2004

Parere 05 aprile 1995, n.812

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 5 aprile 1995, n. 812.

Considerato:

L’istituto Secolare delle Missionarie Comboniane, con sede in Capannori, è stato canonicamente eretto in ente di diritto pontificio nel 1983. Chiede ora il riconoscimento come “ente ecclesiastico civilmente riconosciuto”, l’approvazione dello statuto e l’autorizzazione ad accettare una donazione.

Riguardo al primo punto (riconoscimento) la Sezione richiama la propria giurisprudenza in materia di istituti secolari. Benché non espressamente considerati nella legge n. 222/85, possono essere assimilati, a questi fini, gli istituti religiosi: ad es. per quanto riguarda il fine di religione e di culto che si considera accertato a priori dal legislatore. Del resto, nella specie l’attività missionaria e la formazione del relativo personale, che risultano svolte effettivamente con continuità, rientrano pienamente nel fine di religione e di culto. Per questa parte, dunque, il parere può essere favorevole.

Riguardo al secondo punto (statuto) si osserva quanto segue. Nel testo proposto sono sufficientemente delineate le regole dell’ordinamento interno, e queste sono tali da assicurare, attraverso la continuità e la funzionalità degli organi statutari, la vitalità dell’ente. Si segnala tuttavia una certa incongruenza degli articoli 8 e 9: l’art. 8 attribuisce alla “economia generale”la funzione di amministrare il patrimonio dell’ente “sotto il controllo della responsabile generale e del consiglio”, l’art. 9 prevede la nomina di una “legale rappresentante” abilitata a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e precisa che gli atti di straordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dalla responsabile generale previa deliberazione del consiglio. Ciò posto, e tenuto conto che nelle persone giuridiche la potestà di amministrare è strettamente connessa con quella di rappresentare (nel senso che la seconda non è che una naturale esplicazione della prima), non si vede in che cosa consista la distinzione di ruoli fra la “economia generale” e la “rappresentante legale”. Sembra quindi più appropriato, tecnicamente, riformulare i sue articoli al fine di unificare le figure della economa generale e della rappresentante legale, fermo il resto. Ed è appena il caso di ricordare che la qualità di rappresentante legale, attribuita ad un organo statutario, non impedisce a quest’ultimo di dare ad altri un mandato di rappresentanza, per singoli atti.

Riguardo al terzo punto (donazione) si osserva che il complesso immobiliare che ne costituisce l’oggetto è lo stesso usato dall’Istituto come sede centrale delle proprie attività; e che donante è il “Collegio delle Missioni Africane” di Verona, vale a dire l’istituzione religiosa e missionaria, più nota come “Padri Comboniani”, dalla cui ispirazione trae origine l’Istituto Secolare in oggetto. Anche da questo punto di vista, dunque, si può esprimere parere favorevole.

S.P.Q.

Esprime parere favorevole, con le suindicate osservazioni.