Parere 02 giugno 1993, n.627
Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 2 giugno 1993, n. 627.
Considerato
Secondo l’orientamento di questo Consiglio il riconoscimento delle persone giuridiche di diritto canonico comporta un ambito di apprezzamento piú ristretto rispetto a quello concernente gli altri istituendi enti morali.
Sotto questo profilo la Sezione ha rilevato che importanza essenziale riveste il nuovo regime di pubblicità attuato, per le persone giuridiche ecclesiastiche, mediante l’iscrizione nell’apposito registro, assieme alle indicazioni prescritte dagli artt. 33 e 34 del c.c., delle norme di funzionamento e dei poteri degli organi di rappresentanza dell’ente (art. 5 protocollo 15 novembre 1984 – leggi 20 maggio 1985 n. 206 e n. 222).
Con ciò si è inteso rendere nota nei confronti di chiunque la struttura organizzativa dell’ente ed assicurare la necessaria pubblicità all’amministrazione e alla gestione finanziaria delle risorse che costituiscono il presupposto dell’attività svolta.
Nel caso in esame, riguardante un ente con capacità di acquistare e possedere a norma del diritto canonico e del proprio statuto, possono ritenersi acquisiti i requisiti formali e sostanziali di esistenza della “erectio” canonica nonché quelli relativi agli aspetti patrimoniali, organizzativi e di stabilità dell’ordinamento italiano.
Lo statuto non dà luogo a rilievi.
P.Q.M.
si esprime parere favorevole.
Autore:
Consiglio di Stato
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Esercizio, Erectio canonica, Ordinamento italiano, Riconoscibilità, Apprezzamento, Discrezionalità amministrativa, Persona giuridica, Istituto superiore di scienze religiose, Enti confessionali, Ambito, Iscrizione, Registro, Diritto canonico, Requisiti, Riconoscimento, Pubblicità, Personalità giuridica
Natura:
Parere