Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Febbraio 2004

Parere 02 febbraio 1994, n.76

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 2 febbraio 1994, n. 76.

Considerato

1 – Il richiesto provvedimento è motivato dalla esigenza dell’Ente di aver norme certe che ne regolino l’attività.

Lo Statuto si compone di quattordici articoli che definiscono i poteri dell’Arcivescovo sull’Ente, le attribuzioni del Rettore e del Consiglio per Affari Economici, elencano i beni che costituiscono il patrimonio ed i mezzi di funzionamento e, per quanto non espressamente regolato, rinviano alle norme del Codice Canonico e del Codice Civile.

Le relative disposizioni, nell’insieme, meritano approvazione. Va rilevato, tuttavia, che l’art. 12 dello Statuto, che stabilisce i termini di durata dell’”esercizio annuale” dal primo settembre di ogni anno al 31 agosto dell’anno successivo, mal si armonizza con le disposizioni che regolano l’attività della generalità dei soggetti privati e pubblici con i quali l’Ente deve mantenere rapporti.

Per questi, l’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Orbene, poiché l’”esercizio annuale” del Seminario non può intendersi limitato all’attività scolastica ma comprende tutte le altre attività proprie di una comunità, tra cui quelle finanziarie, appare opportuna, nell’interesse del Seminario, una modifica dell’art. 12 che lo ponga nella stessa situazione degli altri soggetti con cui entra in relazione.

Altri rilievi vanno rivolti alle disposizioni dell’art. 7, nella parte che regola le alienazioni.

In detto articolo sono espressamente richiamate le disposizioni del primo paragrafo del canone 1292 del Codice di Diritto Canonico riguardante l’argomento, ma non anche quelle dei paragrafi 2 e 3 dello stesso Canone che, limitando i poteri del Rettore, contengono speciali prescrizioni per:

– la alienazione di oggetti di valore artistico o storico, per la quale è richiesta la licenza della Santa Sede;

– la alienazione di cose divisibili.

Non si pone in dubbio che in simili circostanze il Seminario si senta obbligato al rispetto di tali disposizioni. é tuttavia necessario, per l’art. 5 secondo comma L. 20 maggio 1985 n. 222, che richiama le norme del Codice Civile e delle sue disposizioni di attuazione, che di esse abbiano conoscenza gli eventuali contraenti.

A tale esigenza si può provvedere con l’aggiunta, dell’art. 7, di un richiamo all’intero Canone 1292.

2 – Stante la semplicità delle modifiche e precisazioni che appare utile apportare al testo degli artt. 7 e 12, si è di avviso che, ove l’Ordinario Diocesano di Udine concordi, si possa dare approvazione allo Statuto in esame senza nuovamente chiedere l’avviso di questo Consiglio di Stato, essendo sufficiente il presente avviso favorevole condizionato.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.