Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 13 novembre 2012, n.37359/09

Non non costituisce violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto
della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione)
della CEDU il mancato riconoscimento del nuovo sesso a persona che si
è sottoposta a intervento per il mutamento di genere (Nel caso di
specie, il ricorrente – sposato e con un figlio – si era sottoposto a
operazione ad operazione per il mutamento di genere e in conseguenza
di ciò aveva ottenuto la modifica del nome, ma non la modifica del
numero di carta di identità e del passaporto poichè essendo sposato
non poteva venire registrato come donna).

Ordinanza 09 novembre 2012

L’ammissibilità del trasferimento in utero solo degli embrioni sani
o portatori sani della patologia non è eventualmente funzionale ad un
ipotetico “diritto al figlio sano” ovvero a pratiche eugenetiche.
Queste ultime sono infatti decisamente differenti rispetto alla
fattispecie in esame, in cui sono invece rilevanti la sussistenza di
un grave pericolo per la salute psico-fisica della donna, anche in
relazione ad importanti anomalie del concepito e la decisione della
donna di valutare gli effetti della malattia dell’embrione sulla sua
salute, analogamente a quanto avviene per l’aborto, in cui la
decisione è rimessa, alle condizioni previste, soltanto alla
responsabilità della donna.

Parere 28 settembre 2012

Testo approvato il 28 settembre 2012 e pubblicato il 16 ottobre 2012
[fonte: www.governo.it/bioetica]

Legge 07 dicembre 2012, n.213

Legge 7 dicembre 2012, n. 213: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa". (GU n. 286 del 7-12-2012  – […]

Circolare ministeriale 17 dicembre 2012, n.96

(omissis) 6) Insegnamento della religione cattolica e attività
alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti
negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento
dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on
line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque,
in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto
salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo
entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli
interessati.
La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno
di ciascuna scuola, utilizzando il modello di cui all’allegato C. Si
ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli
interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della
programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e
trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di
personale docente;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza
assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni
scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della
religione cattolica.
(omissis)

Protocollo di intesa 30 marzo 1998

Regione Piemonte – Conferenza Episcopale Piemontese: "Protocollo d’Intesa tra Regione Piemonte e Conferenza Episcopale Piemontese per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastici", 30 marzo 1998. Nel pieno rispetto della legislazione vigente e delle competenze degli Organi periferici del Ministero per i Beni Culturali e […]