Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 aprile 2013, n.576

Gli strumenti pianificatori di contrasto alla ludopatia devono essere
stabiliti a livello nazionale o comunque essere inseriti nel sistema
della pianificazione nazionale. Tale principio è coerente rispetto
alle esigenze tutelate, che sono le medesime sull’intero territorio
nazionale (nel caso di specie, il Tribunale adito ha annullato il
regolamento comunale che prevedeva, tra gli altri, la collocazione
delle strutture per attività di scommessa a 500 metri da “istituti
scolastici, centri giovanili o altri istituti frequentati
principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali
operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto e
caserme”).

Sentenza 27 novembre 2003

France, Cour administrative d'appel de Lyon: décision 27 Novembre 2003,  n° 03LY01392 "Nadjet ben Abdallah". lecture du giovedì 27 novembre 2003 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 4 août 2003, présentée pour Y… Nadjet X, demeurant …, par Me Gilles […]

Ordinanza 29 marzo 2013

I criteri enunciati dalla Grande Camera, pur all’interno di una
pronuncia di rigetto (v. _Affaire S.H. et Autres c. Autriche
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6016]_),
costituiscono ineludibile criterio interpretativo per il Giudice delle
leggi nazionali al fine di sindacare la corrispondenza della norma
impugnata ai valori fondamentali della persona “convenzionalmente”
tutelati, come richiamati nella Carta costituzionale italiana. La
Grande Camera riconosce, infatti, certamente al Legislatore nazionale
un margine di discrezionalità nelle materie eticamente sensibili,
tuttavia l’autonomia riconosciuta è dalla medesima definita
“limitata” in tutti i casi in cui debba essere regolato, come in
quello di specie, un aspetto importante dell’esistenza e della
identità del cittadino. In questo senso, una interpretazione
convenzionalmente orientata dei principi costituzionali in esame non
può che parametrare il limite in discussione ai valori di conoscenza
scientifica e condivisa sensibilità sociale esistenti sul punto, che
non appaiono eludibili facendo ricorso allo schermo della
discrezionalità legislativa. In base a tale lettura il Collegio
solleva, pertanto, questione di legittimità in riferimento all’art.
4, comma 3, all’art. 9, commi 1 e 3 limitatamente alle parole “in
violazione dell’art. 4, comma 3” e all’art. 12, comma 1 della
legge n. 40 del 2004 per contrasto con gli artt. 117, 2, 3, 29, 31,
32, commi 1 e 2 della Costituzione, nella parte in cui impongono il
divieto di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e
prevedono sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero
praticarla.

Sentenza 02 aprile 2013, n.14979

Secondo la disciplina della legge n. 194 del 1978, l’obiezione di
coscienza esonera il medico esclusivamente dal “compimento delle
procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a
determinare l’interruzione della gravidanza”. La legge tutela dunque
il diritto di obiezione entro lo stretto limite delle attività
dirette alla interruzione della gravidanza, esaurite le quali il
medico obiettore non può opporre alcun rifiuto dal prestare
assistenza alla donna (Nella specie, la richiesta di assistenza
riguardava il c.d. secondamento rispetto ad un caso di interruzione
della gravidanza indotta per via farmacologica. La Corte ha ritenuto
che la fase rispetto alla quale opera l’esonero da obiezione di
coscienza fosse da ritenersi limitata alle sole pratiche di
predisposizione e somministrazione dei farmaci abortivi, coincidenti
cioè con quelle procedure e attività specificamente e
necessariamente dirette a determinare l’interruzione, cui si riferisce
l’art. 9 comma 3 legge n. 194/1978).