Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 09 luglio 2013, n.2330/09

Con la presente sentenza, la _Grand Chamber_ della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo, in riforma di una decisione della III Sezione (31
gennaio 2012)
[/areetematiche/documenti/documents/caseofsindicatulpastorulcelbunv.romaniasezione.pdf],
ha ritenuto che la Romania non abbia violato l’art. 11 CEDU nel non
riconoscere come sindacato il _Sinidcatul “Păstorul cel Bun”_,
un’organizzazione sindacale costituita principalmente da sacerdoti
appartenenti alla Chiesa ortodossa rumena, oltre che da laici
dipendenti della stessa, la cui costituzione non era stata assentita
dall’autorità ecclesiastica (come, invece, richiesto dallo Statuto
della medesima Chiesa). In particolare, la Corte di Strasburgo ha
affermato che – a prescindere dalla qualificazione giuridica del
rapporto intercorrente tra la Chiesa ortodossa rumena ed i suoi preti
– tale rapporto, _de facto_, fa sorgere in capo a quest’ultimi un
diritto ad associarsi sindacalmente, protetto dall’art. 11 CEDU. Il
Collegio, tuttavia, ha ritenuto legittima una restrizione di tale
diritto, in considerazione del fatto che il riconoscimento del
sindacato ricorrente avrebbe comportato una violazione
dell’autonomia della Chiesa ortodossa rumena, garantita dall’art.
9 CEDU. Nel motivare la sua decisione, la Corte ha affermato che il
rispetto dell’autonomia delle confessioni religiose implica che lo
Stato debba accettare il diritto di tali confessioni a reagire –
secondo le proprie norme ed i propri interessi – a ogni movimento di
dissenso che emerga al loro interno e che possa mettere a repentaglio
la coesione, l’immagine o l’unità della confessione religiosa.
Ha, quindi, soggiunto che non è compito delle autorità nazionali
fungere da arbitro delle controversie tra le confessioni religiose e
le diverse fazioni dissidenti che esistono, o possono emergere,
all’interno delle confessioni stesse. I Giudici hanno, quindi,
ritenuto che sussista per i sacerdoti della Chiesa ortodossa rumena un
diritto ad iscriversi a, o a costituire, associazioni, purché queste
perseguano finalità compatibili con lo Statuto della medesima Chiesa
e non mettano in discussione la tradizionale struttura gerarchica
della Chiesa e le sue procedure decisionali. In conclusione, la Corte,
evidenziata l’assenza di un _consensus_ in materia a livello
europeo, ha ritenuto che sussista un ampio margine di apprezzamento da
parte dei diversi Stati nel decidere se riconoscere o meno i sindacati
che operano all’interno delle confessioni religiose e che perseguono
finalità che potrebbero limitare l’esercizio dell’autonomia delle
stesse confessioni. Nel caso specifico ha ritenuto che la Romania non
abbia oltrepassato tale margine di apprezzamento nel non riconoscere
il _Sinidcatul “Păstorul cel Bun”_ e che, pertanto, la
restrizione dell’art. 11 CEDU non sia stata sproporzionata. [La
Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento e per
la stesura del relativo Abstract Mattia F. Ferrero, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano]

Decreto ministeriale 06 giugno 2013

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decreto 6 giugno 2013: "Modalita' relative alle deduzioni delle erogazioni liberali di cui all'articolo 24 della legge 30 luglio 2012, n. 127, effettuate a favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni" ("Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 139 del 15 giugno 2013) IL MINISTRO […]

Comunicato 10 giugno 2013

Ministero dell'Interno. Comunicato 10 giugno 2013: "Calendario delle festività della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato dell'Europa meridionale" ("Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 134 del 10 giugno 2013) L'art. 10, comma 4, della legge 30 luglio 2012, n. 126, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa […]

Comunicato 12 giugno 2013

Ministero dell'Interno. Comunicato relativo al calendario delle festività ebraiche per l'anno 2014 ("Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 136 del 12 giugno 2013) L'art. 5, n. 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane", emanata sulla base dell'intesa stipulata […]

Chirografo 18 luglio 2013

Chirografo del Sommo Pontefice Francesco per l'istituzione di una Pontificia Commissione referente di studio e di indirizzo  sull’Organizzazione della struttura economico-amministrativa della Santa Sede, 18 luglio 2013. [www.vatican.va] Le riflessioni di questi giorni sui positivi dati di Bilancio, comunicati dal Consiglio dei Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede: Bilancio […]

Sentenza 05 luglio 2013, n.361441

La possibilità – sancita dal punto 1°, della parte I dell’articolo
R. 214-70 del Codice rurale e della pesca marittima – di derogare
all’obbligo di stordimento previo alla macellazione, quando questo
è incompatibile con la macellazione rituale, non si presta a generare
abusi che integrino l’ipotesi di maltrattamento degli animali ai
sensi dell’articolo L. 214-3 del medesimo codice, poiché il ricorso
alla deroga è sottoposto a un meccanismo di autorizzazione preventiva
soggetto al controllo del giudice amministrativo.  La deroga così
inquadrata ha lo scopo di conciliare gli obiettivi di polizia
sanitaria con l’uguale rispetto delle credenze e tradizioni
religiose ed è coerente con il principio di laicità, che impone alla
Repubblica di garantire il libero esercizio dei culti. La disposizione
non viola, inoltre, il principio di uguaglianza, che autorizza
l’autorità investita del potere regolamentare a disciplinare in
maniera differente situazioni differenti o a derogare
all’uguaglianza per ragioni di interesse generale, a patto che la
differenza di trattamento che ne risulta sia in rapporto diretto con
l’oggetto della norma che la stabilisce e non sia manifestamente
sproporzionata rispetto ai motivi che la giustificano. Infine, la
deroga all’obbligo di stordimento è in linea con il dettato del
regolamento (CE) n. 1099/2009 sulla protezione degli animali al
momento della macellazione, il quale consente di derogare allo
stordimento preventivo degli animali macellati secondo un metodo
prescritto da un rito religioso, a condizione che ciò avvenga in un
macello.  [La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del
documento e la stesura del relativo Abstract Mariagrazia Tirabassi,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza]

Legge 11 luglio 2013, n.X

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione
del Sommo Pontefice il 1 luglio 2013.
L’originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato,
sarà depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città
del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che
nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel
cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e
negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare. [In vigore dal 1° settembre 2013]

Legge 11 luglio 2013, n.IX

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione
del Sommo Pontefice il 1 luglio 2013.
L’originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato,
sarà depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città
del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che
nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel
cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e
negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare. [In vigore dal 1° settembre 2013]

Legge 11 luglio 2013, n.VIII

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione
del Sommo Pontefice il 1 luglio 2013.
L’originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato,
sarà depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città
del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che
nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel
cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e
negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare. [In vigore dal 1° settembre 2013]