Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 ottobre 2013, n.2013-353 QPC

Le Conseil constitutionnel a relevé qu’en ne permettant pas aux
officiers de l’état civil de se prévaloir de leur désaccord avec
les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à
l’accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi
pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer
l’application de la loi par ses agents et garantir ainsi le bon
fonctionnement et la neutralité du service public de l’état civil.
Le Conseil a jugé qu’eu égard aux fonctions de l’officier de l’état
civil dans la célébration du mariage, le législateur n’a pas porté
atteinte à leur liberté de conscience
[www.conseil-constitutionnel.fr: communiqué de presse].

Sentenza 07 ottobre 2013, n.41474

La semplice comunicazione al detenuto, da parte del magistrato di
sorveglianza, all’esito di procedura informale, della relazione
dell’amministrazione penitenziaria in merito alla non inclusione di
maestri buddisti Zen nel novero dei ministri di culto abilitati
all’ingresso nelle strutture penitenziarie, si configura come un
mancato rispondere con motivazione specifica al reclamo del detenuto,
nel senso che la comunicazione in questione non può costituire valida
risposta sia sul piano procedimentale sia sul piano del contenuto.
Infatti, se implicitamente o esplicitamente, una domanda afferma di
denunciare una violazione di un diritto (nel caso in esame: la
libertà di culto), il fondamento di quella domanda è quel diritto e
la procedura giurisdizionale risulta doverosa (Nel caso di specie, il
provvedimento impugnato, sostanziatosi nella comunicazione al
ricorrente della relazione dell’amministrazione penitenziaria veniva
annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Magistrato di
sorveglianza nelle forme di cui all’art. 14 ter Ord. Pen.).

Sentenza 16 settembre 2013, n.21108

Non può essere rifiutato il nulla osta all’ingresso nel territorio
nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell’interesse
del minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino italiano
residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal
Giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o
conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero
gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi
personalmente assistito.

Sentenza 18 settembre 2013, n.21331

La delibazione della pronuncia ecclesiastica dichiarativa della
nullità del matrimonio non costituisce un elemento sopraggiunto, in
grado di incidere sul provvedimento economico contenuto nella sentenza
di divorzio. La revisione (che è ipotesi diversa da quella della
estinzione del diritto all’assegno divorzile per nuove nozze o morte
del beneficiario) trova, infatti, la sua naturale giustificazione solo
in un mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, tale da
non rendere più attuali le ragioni giustificative dell’imposizione
di un assegno divorzile ovvero della misura fissata nella sentenza di
divorzio.