Legge 07 ottobre 2013, n.112
In OLIR.it:
D.L. 8 agosto 2013, n. 91: “Disposizioni urgenti per la tutela, la
valorizzazione e il rilancio dei bene e delle attività culturali e
del turismo”. [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6153]
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
In OLIR.it:
D.L. 8 agosto 2013, n. 91: “Disposizioni urgenti per la tutela, la
valorizzazione e il rilancio dei bene e delle attività culturali e
del turismo”. [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6153]
Il D.lgs. n. 251 del 2007 riconosce la protezione sussidiaria allo
straniero “nei cui confronti sussistano fondati motivi per ritenere
che, se dovesse tornare nel paese d’origine […] correrebbe un
rischio effettivo di subire un grave danno”. Nel caso di specie, il
Tribunale adito ha riconosciuto tale status al ricorrente, cittadino
nigeriano, fuggito dal proprio paese per le persecuzioni subite
(attraverso minacce alla famiglia e danneggiamenti alla abitazione),
ad opera di un gruppo estremista, a causa della propria appartenenza
confessionale cristiano-cattolica.
Le Conseil constitutionnel a relevé qu’en ne permettant pas aux
officiers de l’état civil de se prévaloir de leur désaccord avec
les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à
l’accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi
pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer
l’application de la loi par ses agents et garantir ainsi le bon
fonctionnement et la neutralité du service public de l’état civil.
Le Conseil a jugé qu’eu égard aux fonctions de l’officier de l’état
civil dans la célébration du mariage, le législateur n’a pas porté
atteinte à leur liberté de conscience
[www.conseil-constitutionnel.fr: communiqué de presse].
La semplice comunicazione al detenuto, da parte del magistrato di
sorveglianza, all’esito di procedura informale, della relazione
dell’amministrazione penitenziaria in merito alla non inclusione di
maestri buddisti Zen nel novero dei ministri di culto abilitati
all’ingresso nelle strutture penitenziarie, si configura come un
mancato rispondere con motivazione specifica al reclamo del detenuto,
nel senso che la comunicazione in questione non può costituire valida
risposta sia sul piano procedimentale sia sul piano del contenuto.
Infatti, se implicitamente o esplicitamente, una domanda afferma di
denunciare una violazione di un diritto (nel caso in esame: la
libertà di culto), il fondamento di quella domanda è quel diritto e
la procedura giurisdizionale risulta doverosa (Nel caso di specie, il
provvedimento impugnato, sostanziatosi nella comunicazione al
ricorrente della relazione dell’amministrazione penitenziaria veniva
annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Magistrato di
sorveglianza nelle forme di cui all’art. 14 ter Ord. Pen.).