Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 dicembre 2013, n.28220

La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale
ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di
uno dei bona matrimonii e cioè per divergenza unilaterale tra
volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata
manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo
effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota soltanto
a causa della sua negligenza, atteso che ove le suindicate situazioni
non ricorrano la delibazione trova ostacolo nella contrarietà
con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il
principio fondamentale di tutela della buona fede e
dell'affidamento incolpevole. Pertanto, nel caso in cui venga
accertato che uno dei due nubendi abbia più volte manifestato
di non credere nel matrimonio e che tale riserva mentale fosse nota
all’altra parte già prima del matrimonio, la pronuncia
ecclesiastica oggetto di delibazione non può ritenersi
contraria all'ordine pubblico.

Sentenza 18 dicembre 2013, n.51059

Secondo costante giurisprudenza la circostanza aggravante dei futili
motivi sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata
da uno stimolo esterno lieve, banale e sproporzionato rispetto alla
gravità del reato. È anche pacifico che tale circostanza
ha natura soggettiva, dovendosi individuare la ragione giustificatrice
della condotta nel fatto che la futilità del motivo a
delinquere è indice univoco di un istinto criminale più
spiccato e della più grave pericolosità del soggetto.
Nel caso di specie, i motivi che hanno determinato la condotta di un
padre che ha cercato di uccidere la figlia dopo avere appreso che
quest’ultima aveva avuto rapporti sessuali, senza essere sposata
e da minore, con un giovane di fede religiosa diversa da quella
islamica, non possono pertanto – secondo la Suprema Corte adita
– essere definiti futili, non ritenendo lieve o banale la spinta che
aveva indotto l'imputato ad agire.

Sentenza 07 novembre 2013

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, in combinato
disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della
medesima, dev’essere interpretato nel senso che il mero fatto di
qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per
sé, un atto di persecuzione. Invece, una pena detentiva che
sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi
applicazione nel paese d’origine, che ha adottato una siffatta
legislazione, dev’essere considerata una sanzione sproporzionata
o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione (come
stabilito, nel caso di specie, nell’Offences against the Person
Act del 1861 della Sierra Leone (causa C‑199/12), nel Penal Code
Act del 1950 dell’Uganda (causa C‑200/12) e nel Code
Pénal del Senegal (causa C‑201/12).

Sentenza 05 dicembre 2013

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso de
inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la Ley Foral
10/2013, de 12 de marzo, de modificación de la Ley Foral
2/1995, de Haciendas Locales de Navarraque, que hubiera obligado a la
Iglesia Católica y a las confesiones religiosas
evangélicas, israelita e islámica a pagar la
contribución territorial (impuesto equivalente al IBI) por
todos los inmuebles de su propiedad, con la única
excepción de los destinados al culto. La sentencia ha sido
aprobada por unanimidad. [nota
informativa del Tribunal Constitucional
]


La Redazione
di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento il Prof. A.
Bettetini – Università degli Studi di Catania

Sentenza 11 dicembre 2013, n.77

The question was whether the Appellants’ church was a
“place of meeting for religious worship”. “Religious
worship” includes “religious services”. Since the
Church of Scientology held religious services, it follows that its
church is a “place of meeting for religious worship”, and
the Registrar General is ordered to record it as such.
[www.supremecourt.gov.uk – press summary]

Sentenza 08 novembre 2013, n.2485

Nel caso in esame un Comune lombardo ha negato la possibilità
di destinare una porzione del proprio territorio ad attrezzature
religiose per il culto islamico evidenziando, da un lato, il forte
impatto sociale che tale destinazione avrebbe provocato e,
dall'altro, la mancata stipulazione, da parte dell’ente
richiedente, della convenzione prevista dall’art. 70, comma
secondo, della l.r. Lombardia n. 12 del 2005. Il ricorso presentato
dalla associazione culturale islamica ricorrente è stato
accolto in base a due ordini di motivazioni. In primo luogo, il
Giudice adito ha rilevato che la normativa regionale non subordina la
possibilità di destinare aree per attrezzature religiose al
gradimento o alla condizione della “tolleranza sociale” da
parte della maggioranza della popolazione residente. Per quanto
riguarda invece la mancata stipula della convezione sopra citata, la
Corte ha ritenuto che parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato
che ciò sia dipeso dal fatto che la bozza, presentata dal
Comune, riguardasse aspetti non rilevanti ai fini urbanistici ed
edilizi ma incidenti sulle pratiche del culto o su aspetti
organizzativi dell’ente.

Sentenza 21 novembre 2013, n.5523

L’articolo 21 comma 1 della legge regionale Emilia-Romagna n. 31
del 2002 prevede che il certificato di agibilità abbia la
funzione di attestare che l’opera realizzata corrisponda al
progetto approvato e possieda le condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità e risparmio energetico prescritte dalla legge. Tale
certificato (secondo comma) è necessario per tutte le opere di
nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e urbanistica, mentre se
ne può prescindere solo per opere minori, supplendo solo in tal
caso l’autocertificazione. Nella fattispecie (demolizione e
ricostruzione dei muri interni, redistribuzione dei vani, ampliamento
della superficie del 40%, con ampliamento della zona destinata al
culto) gli interventi hanno certamente raggiunto la “soglia
della ristrutturazione” e in tal senso si è reso
necessario un nuovo certificato di conformità edilizia.

Esortazione apostolica 24 novembre 2013

Dato a Roma, presso San Pietro, alla chiusura dell’Anno della
fede, il 24 novembre, Solennità di N. S. Gesù Cristo Re
dell’Universo, dell’anno 2013, primo di Pontificato di
Francesco [fonte: www.vatican.va]