Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Determinazione/i 02 dicembre 2013, n.20

Comune di Pontenure
(PC)
Determinazione n. 20 del 2
Dicembre 2013 del Responsabile del Settore servizi
tecnici
Liquidazione e pagamento
contributo per oneri di edilizia religiosa (estratto)
 
Il responsabile del settore
(omissis)
 
– constatato che ai sensi della
deliberazione del Consiglio Regionale n. 1706 del 26.07.1978, n. 1871
del 06.12.1978, n. 2079 del 05.04.1979, n. 2792 del 21.04.1980, n.
3098 del 14.03.1990, n. 533 del 25.06.1991, n. 1017 del 07.06.1992, n.
1482 del 06.05.1993, n. 849 del 04.03.1998, è previsto, tra
l’altro al punto 2.1 che il Comune di intesa con gli enti
religiosi istituzionalmente competenti destina la quota percentuale
del 7% di U2 riscossi per l’acquisizione di aree previste per
Chiese ed altri edifici per servizi religiosi o al rimborso di spese
documentate per l’acquisizione di dette aree ed inoltre ad
interventi per la costruzione o il ripristino di attrezzature
religiose;
(omissis)
 
– vista la richiesta presentata in
data 02.12.2013 prot. 7938 nella persona del sig. Don Fausto Arrisi,
parroco della Parrocchia di Pontenure, in qualità di delegato
della Curia Vescovile quale moderatore dell’Unità
pastorale di Pontenure, Valconasso, Paderna e Muradello, di
liquidazione del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione
secondaria per un importo di spesa complessivo pari a € 70.746,10
relativo agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per oneri di urbanizzazione
secondaria riservati ad edilizia religiosa;
 
– ritenuto, pertanto, dover provvedere
alla liquidazione a favore delle Parrocchie del Comune di Pontenure,
nella persona del sig. Don Fausto Arrisi, parroco della Parrocchia di
Pontenure, in qualità di delegato della Curia vescovile quale
moderatore dell’Unità pastorale di Pontenure, Valconasso,
Paderna e Muradello, dell’importo pari a € 29.995,97; quale
somma totale impegnata anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 per oneri di
urbanizzazione secondaria riservati ad edilizia
religiosa;
 
– vista la documentazione
presentata
 
DETERMINA
 
la liquidazione e il pagamento a
favore delle parrocchie del Comune di Pontenure, nella persona del
sig. Don Fausto Arrisi, parroco della Parrocchia di Pontenure, in
qualità di delegato della Curia Vescovile quale moderatore
dell’Unità pastorale di Pontenure, Valconasso, Paderna e
Muradello, del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione
secondaria riservati ad edilizia religiosa, dell’importo pari a
29.995,97, quale somma totale impegnata anni 2009, 2010, 2011 e 2012 a
fronte della richiesta presentata in data 02.12.2013 prot. 7938 per un
importo di spesa complessivo di € 70.746,10 relativo agli anni
2009, 2010, 2011 e 2012.

Determinazione/i 31 dicembre 2011, n.22

Comune di Pontenure
(PC)
Determinazione n. 22 del 31
Dicembre 2011 del Responsabile del Settore servizi
tecnici
Liquidazione e pagamento
contributo per oneri di edilizia religiosa
 

Il responsabile del
settore

(omissis)

 
– constatato che ai sensi della
deliberazione del Consiglio Regionale n. 1706 del 26.07.1978, n. 1871
del 06.12.1978, n. 2079 del 05.04.1979, n. 2792 del 21.04.1980, n.
3098 del 14.03.1990, n. 533 del 25.06.1991, n. 1017 del 07.06.1992, n.
1482 del 06.05.1993, n. 849 del 04.03.1998, è previsto, tra
l’altro al punto 2.1 che il Comune di intesa con gli enti
religiosi istituzionalmente competenti destina la quota percentuale
del 7% di U2 riscossi per l’acquisizione di aree previste per
Chiese ed altri edifici per servizi religiosi o al rimborso di spese
documentate per l’acquisizione di dette aree ed inoltre ad
interventi per la costruzione o il ripristino di attrezzature
religiose;
 
– constatato che l’importo di
urbanizzazione secondaria per l’anno 2011 ammonta a €
70.849,13 e che il 7% è pari a € 4.959,44;
 
– ritenuto dover impegnare la suddetta
quota per i lavori di cui sopra, per permetterne poi la liquidazione,
in base alla documentazione che dovrà essere prodotto dal
delegato della Curia di Piacenza
 
DETERMINA
 
1) di impegnare la quota di €
4.959,44 per l’edilizia religiosa ed i motivi di cui
sopra;
2) di dare atto che alla liquidazione
della quota di cui sopra si provvederà con separato atto dopo
esibizione della documentazione dimostrante le spese
sostenute.

Determinazione/i 20 dicembre 2011, n.160

Comune di San Giorgio Piacentino
(PC)

Determinazione n. 160 del 20 Dicembre
2011 del Responsabile del Settore urbanistica – lavori pubblici
Impegno e contestuale liquidazione contributi alle
parrocchie
 
Il responsabile del
settore
(omissis)
– vista la legge 10/77 che prevede
quale contributo alle parrocchie il versamento della quota del 7%
degli oneri di urbanizzazione secondaria;
(omissis)
 
determina
 
– di impegnare a favore delle
parrocchie site nel territorio del Comune di San Giorgio Piacentino la
somma di Euro 6.900,00 con imputazione all’intervento n. 2090107
Cap. 8;
– di liquidare la somma di Euro
6.896,80 alle parrocchie site nel territorio del Comune di San Giorgio
P.no, a mezzo del Parroco di Rizzolo Don Antonio Malvicini, incaricato
alla riscossione, quale contributo spettante ai sensi della Legge n.
10/77 per gli anni 2005 (saldo) e 2006 (unica soluzione) con
imputazione all’intervento n. 2090107 Cap. 8;
 
dispone altresì:
 
– la registrazione del presente atto
nel registro delle determine;
– la trasmissione in duplice copia del
presente atto e degli eventuali allegati al Responsabile del Settore
Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Determinazione/i 21 ottobre 2011, n.661

Il responsabile del settore
urbanistica e ambiente
 
visto l’art. 12 della legge
28.01.1977, nr. 10 avente per oggetto: “Destinazione dei
proventi delle concessioni edilizie”;
 
richiamate le deliberazioni di Giunta
regionale nn. 849 e 850 in data 04.03.1998 aventi per oggetto
rispettivamente: “Aggiornamento delle indicazioni procedurali
per l’applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli
artt. 5 e 10 della legge 28.01.1977, n. 10” e
“Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli
oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della legge
28.01.1977, n. 10”;
 
dato atto che sulla base delle
richiamate deliberazioni di Giunta regionale il Comune è
tenuto, d’intesa con gli enti religiosi istituzionalmente
competenti, a destinare una quota pari al 7% degli oneri di
urbanizzazione secondaria al fine di provvedere all’acquisizione
di aree destinate alla realizzazione di edifici religiosi o a
contribuire negli interventi di costruzione o ripristino di
attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori
monumentali e storici;
 
visto l’art. 28 della legge
regionale 25.11.2002, nr. 31 recante: “Disciplina generale
dell’edilizia” ove rimanda, nelle more della definizione
delle nuove tabelle parametriche di definizione degli oneri, a quelle
contenute nelle citate deliberazioni di Giunta regionale nn. 849 e 850
del 04.03.1998;
(omissis)
 
dato atto che, per consuetudine
consolidata, l’Amministrazione comunale provvede alla
liquidazione degli importi dovuti a favore delle parrocchie presenti
sul territorio comunale e segnatamente alle parrocchie di Podenzano,
San Polo, Altoè, Maiano, Turro e Verano nelle persone dei
parroci pro tempore Galvani don Pietro, Pascariello don Domenico e
Sagliani don Franco;
(omissis)
 
DETERMINA
 
1. di liquidare la somma complessiva
di euro 44.859,74 afferente alla quota di oneri di urbanizzazione
secondaria per la manutenzione di edifici destinati al culto relativa
agli anni 2007 – 2008 – 2009 – 2010 alle parrocchie
e negli importi sotto elencati:

 

PARROCCHIA

LOCALITA’

COD.
FORNITORI

IMPORTO

San Germano

Podenzano

325

€ 7.476,63

San Martino

Altoè

32981

€ 7.476,62

SS. Ippolito e Cassiano

Maiano

32982

€ 7.476,62

Santo Stefano

Verano

32983

€ 7.476,62

San Savino

Turro

32712

€ 7.476,62

San Paolo apostolo

San Polo

31021

€ 7.476,62

TOTALE EURO 44.859,74

 

(omissis)



Piano Regolatore 16 giugno 2003

Comune di San Giorgio
Piacentino (PC)

Piano Regolatore
Generale (PRG) approvato in data 16 Luglio 2003

Variante di
coordinamento delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) con il
Regolamento Edilizio comunale (estratto)


Art. 27 – Servizi civici, sociali, sanitari e religiosi

 

(omissis)

 

comma 3 – Attrezzature religiose

Le aree destinate ad attrezzature religiose sono destinate a
edifici per il culto, le opere parrocchiali, gli istituti religiosi
educativi ed assistenziali per anziani ed educative per
l'infanzia, le attrezzature per attività culturali,
ricreative e sportive. All'interno della Zona omogena A, gli
edifici sono soggetti esclusivamente alla disciplina particolareggiata
di tali zone. Per gli edifici che non ricadono in zona omogenea A
aventi valore storico architettonico-testimoniale sono ammessi gli
interventi individuati nelle tavole di PRG.

 

Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti
indici:

UF = 0,60 mq/mq

Distanze = art. 2.2.6 parte seconda R.Ed.

P1 e P3 = secondo tabella all'art. 8 delle presenti
NTA

A. = 20 alberi/ha; Ar. = 40 arbusti/ha

 

Le aree libere esistenti di pertinenza dei complessi devono essere
valorizzate e sistemate a prato e prevedere alberature con essenze
tipiche della zona.

 

comma 4 – Cimiteri

Di tali attrezzature non fanno parte le relative zone di rispetto,
che sono indicate nelle tavole P1 con apposito perimetro per
l'applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità
secondo quanto previsto all'art. 17 punto 17.03 delle presenti
Norme.

Il PRG si attua per intervento diretto secondo quanto prescritto
nel Piano di Edilizia Mortuaria previsto dall'Amministrazione
Comunale.

 

(omissis)

Regolamento 21 luglio 2005

Comune di Piacenza
(PC)
Regolamento Edilizio
comunale
Testo coordinato con gli
emendamenti e sub emendamenti approvati nel corso della seduta di
Consiglio comunale del 21 Luglio 2005 (estratto)
 
Articolo 19 – Opere di
urbanizzazione secondaria
 
1. Sono opere di urbanizzazione
secondaria quelle sottoelencate:
– le strade urbane, di scorrimento e
penetrazione; le strade extraurbane;
– gli asili nido, le scuole materne e
le scuole dell'obbligo;
– i mercati di quartiere, le
delegazioni comunali, i centri civici e sociali, le attrezzature
culturali e sanitarie di quartiere;
– le chiese e gli altri edifici per
servizi religiosi;
– gli spazi pubblici attrezzati a
parco e per lo sport;
– i parcheggi pubblici.
2. Gli oneri di urbanizzazione sono
stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle
deliberazioni e delle tabelle parametriche definite dalla
Regione.

Sentenza 07 gennaio 2014, n.77/07

In the case of Cusan and Fazzo v. Italy (application no. 77/07), which
is not final (during the three-months period following its delivery,
any party may request that the case be referred to the Grand Chamber
of the Court), the European Court of Human Rights held, by a majority,
that there had been: a violation of Article 14 (prohibition of
discrimination) of the European Convention on Human Rights, taken
together with Article 8 (right to respect for private and family) of
the Convention. The case concerned a challenge to transmission of the
father’s surname to his children. The Court held that the
decision to name a child based on transmission of the father’s
surname was based solely on discrimination on the ground of the
parents’ sex, and was incompatible with the principle of
non-discrimination [fonte: www.echr.coe.int – Press
release].

Sentenza 28 dicembre 2013, n.1176

Il Piano dei servizi, che ai sensi dell’art. 7 della l.r.
Lombardia 12/2005 è una delle articolazioni del PGT, ai sensi
del successivo art. 9 comma 4 “valuta prioritariamente
l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate
nel territorio comunale […] e, in caso di accertata
insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i
costi per il loro adeguamento e individua le modalità di
intervento. Analogamente il piano indica […] le
necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne
quantifica i costi e ne prefigura le modalità di
attuazione”. Ai sensi degli artt. 71 e 72 della stessa l.r.
12/2005, fanno poi parte dei “servizi” che il relativo
Piano deve considerare anche le “attrezzature di interesse
comune destinate a servizi religiosi”, da pianificare
“valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni
religiose di cui all’articolo 70”, ovvero di tutte le
confessioni religiose “come tali qualificate in base a criteri
desumibili dall’ordinamento ed aventi una presenza diffusa,
organizzata e stabile nell’ambito del comune ove siano
effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo, ed i cui
statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità
istituzionali”. La medesima norma prevede anche una
“previa convenzione” fra le associazioni ed il Comune
interessato. Un richiamo che va però interpretato in senso
conforme alle norme che nel nostro ordinamento garantiscono la
libertà di culto, nel senso che – secondo la Corte adita – la
stipula di tale convenzione deve ritenersi richiesta per realizzare
opere con contributi e provvidenze pubblici, non per la qualificazione
degli istanti come realtà sociali ai fini della programmazione
dei servizi religiosi. Tanto rilevato, la delibera di approvazione del
PGT viene dunque annullata nella parte in cui omette di apprezzare,
attraverso una corretta e completa istruttoria, quali e quante
realtà sociali islamiche, esistano nel Comune, di valutare le
loro istanze in termini di servizi religiosi e di decidere
motivatamente se e in che misura esse possano essere soddisfatte nel
Piano dei servizi.