Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Determinazione/i 20 dicembre 2011, n.160

Comune di San Giorgio Piacentino
(PC)

Determinazione n. 160 del 20 Dicembre
2011 del Responsabile del Settore urbanistica – lavori pubblici
Impegno e contestuale liquidazione contributi alle
parrocchie
 
Il responsabile del
settore
(omissis)
– vista la legge 10/77 che prevede
quale contributo alle parrocchie il versamento della quota del 7%
degli oneri di urbanizzazione secondaria;
(omissis)
 
determina
 
– di impegnare a favore delle
parrocchie site nel territorio del Comune di San Giorgio Piacentino la
somma di Euro 6.900,00 con imputazione all’intervento n. 2090107
Cap. 8;
– di liquidare la somma di Euro
6.896,80 alle parrocchie site nel territorio del Comune di San Giorgio
P.no, a mezzo del Parroco di Rizzolo Don Antonio Malvicini, incaricato
alla riscossione, quale contributo spettante ai sensi della Legge n.
10/77 per gli anni 2005 (saldo) e 2006 (unica soluzione) con
imputazione all’intervento n. 2090107 Cap. 8;
 
dispone altresì:
 
– la registrazione del presente atto
nel registro delle determine;
– la trasmissione in duplice copia del
presente atto e degli eventuali allegati al Responsabile del Settore
Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Determinazione/i 21 ottobre 2011, n.661

Il responsabile del settore
urbanistica e ambiente
 
visto l’art. 12 della legge
28.01.1977, nr. 10 avente per oggetto: “Destinazione dei
proventi delle concessioni edilizie”;
 
richiamate le deliberazioni di Giunta
regionale nn. 849 e 850 in data 04.03.1998 aventi per oggetto
rispettivamente: “Aggiornamento delle indicazioni procedurali
per l’applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli
artt. 5 e 10 della legge 28.01.1977, n. 10” e
“Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli
oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della legge
28.01.1977, n. 10”;
 
dato atto che sulla base delle
richiamate deliberazioni di Giunta regionale il Comune è
tenuto, d’intesa con gli enti religiosi istituzionalmente
competenti, a destinare una quota pari al 7% degli oneri di
urbanizzazione secondaria al fine di provvedere all’acquisizione
di aree destinate alla realizzazione di edifici religiosi o a
contribuire negli interventi di costruzione o ripristino di
attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori
monumentali e storici;
 
visto l’art. 28 della legge
regionale 25.11.2002, nr. 31 recante: “Disciplina generale
dell’edilizia” ove rimanda, nelle more della definizione
delle nuove tabelle parametriche di definizione degli oneri, a quelle
contenute nelle citate deliberazioni di Giunta regionale nn. 849 e 850
del 04.03.1998;
(omissis)
 
dato atto che, per consuetudine
consolidata, l’Amministrazione comunale provvede alla
liquidazione degli importi dovuti a favore delle parrocchie presenti
sul territorio comunale e segnatamente alle parrocchie di Podenzano,
San Polo, Altoè, Maiano, Turro e Verano nelle persone dei
parroci pro tempore Galvani don Pietro, Pascariello don Domenico e
Sagliani don Franco;
(omissis)
 
DETERMINA
 
1. di liquidare la somma complessiva
di euro 44.859,74 afferente alla quota di oneri di urbanizzazione
secondaria per la manutenzione di edifici destinati al culto relativa
agli anni 2007 – 2008 – 2009 – 2010 alle parrocchie
e negli importi sotto elencati:

 

PARROCCHIA

LOCALITA’

COD.
FORNITORI

IMPORTO

San Germano

Podenzano

325

€ 7.476,63

San Martino

Altoè

32981

€ 7.476,62

SS. Ippolito e Cassiano

Maiano

32982

€ 7.476,62

Santo Stefano

Verano

32983

€ 7.476,62

San Savino

Turro

32712

€ 7.476,62

San Paolo apostolo

San Polo

31021

€ 7.476,62

TOTALE EURO 44.859,74

 

(omissis)



Piano Regolatore 16 giugno 2003

Comune di San Giorgio
Piacentino (PC)

Piano Regolatore
Generale (PRG) approvato in data 16 Luglio 2003

Variante di
coordinamento delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) con il
Regolamento Edilizio comunale (estratto)


Art. 27 – Servizi civici, sociali, sanitari e religiosi

 

(omissis)

 

comma 3 – Attrezzature religiose

Le aree destinate ad attrezzature religiose sono destinate a
edifici per il culto, le opere parrocchiali, gli istituti religiosi
educativi ed assistenziali per anziani ed educative per
l'infanzia, le attrezzature per attività culturali,
ricreative e sportive. All'interno della Zona omogena A, gli
edifici sono soggetti esclusivamente alla disciplina particolareggiata
di tali zone. Per gli edifici che non ricadono in zona omogenea A
aventi valore storico architettonico-testimoniale sono ammessi gli
interventi individuati nelle tavole di PRG.

 

Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti
indici:

UF = 0,60 mq/mq

Distanze = art. 2.2.6 parte seconda R.Ed.

P1 e P3 = secondo tabella all'art. 8 delle presenti
NTA

A. = 20 alberi/ha; Ar. = 40 arbusti/ha

 

Le aree libere esistenti di pertinenza dei complessi devono essere
valorizzate e sistemate a prato e prevedere alberature con essenze
tipiche della zona.

 

comma 4 – Cimiteri

Di tali attrezzature non fanno parte le relative zone di rispetto,
che sono indicate nelle tavole P1 con apposito perimetro per
l'applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità
secondo quanto previsto all'art. 17 punto 17.03 delle presenti
Norme.

Il PRG si attua per intervento diretto secondo quanto prescritto
nel Piano di Edilizia Mortuaria previsto dall'Amministrazione
Comunale.

 

(omissis)

Regolamento 21 luglio 2005

Comune di Piacenza
(PC)
Regolamento Edilizio
comunale
Testo coordinato con gli
emendamenti e sub emendamenti approvati nel corso della seduta di
Consiglio comunale del 21 Luglio 2005 (estratto)
 
Articolo 19 – Opere di
urbanizzazione secondaria
 
1. Sono opere di urbanizzazione
secondaria quelle sottoelencate:
– le strade urbane, di scorrimento e
penetrazione; le strade extraurbane;
– gli asili nido, le scuole materne e
le scuole dell'obbligo;
– i mercati di quartiere, le
delegazioni comunali, i centri civici e sociali, le attrezzature
culturali e sanitarie di quartiere;
– le chiese e gli altri edifici per
servizi religiosi;
– gli spazi pubblici attrezzati a
parco e per lo sport;
– i parcheggi pubblici.
2. Gli oneri di urbanizzazione sono
stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle
deliberazioni e delle tabelle parametriche definite dalla
Regione.

Sentenza 07 gennaio 2014, n.77/07

In the case of Cusan and Fazzo v. Italy (application no. 77/07), which
is not final (during the three-months period following its delivery,
any party may request that the case be referred to the Grand Chamber
of the Court), the European Court of Human Rights held, by a majority,
that there had been: a violation of Article 14 (prohibition of
discrimination) of the European Convention on Human Rights, taken
together with Article 8 (right to respect for private and family) of
the Convention. The case concerned a challenge to transmission of the
father’s surname to his children. The Court held that the
decision to name a child based on transmission of the father’s
surname was based solely on discrimination on the ground of the
parents’ sex, and was incompatible with the principle of
non-discrimination [fonte: www.echr.coe.int – Press
release].

Sentenza 28 dicembre 2013, n.1176

Il Piano dei servizi, che ai sensi dell’art. 7 della l.r.
Lombardia 12/2005 è una delle articolazioni del PGT, ai sensi
del successivo art. 9 comma 4 “valuta prioritariamente
l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate
nel territorio comunale […] e, in caso di accertata
insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i
costi per il loro adeguamento e individua le modalità di
intervento. Analogamente il piano indica […] le
necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne
quantifica i costi e ne prefigura le modalità di
attuazione”. Ai sensi degli artt. 71 e 72 della stessa l.r.
12/2005, fanno poi parte dei “servizi” che il relativo
Piano deve considerare anche le “attrezzature di interesse
comune destinate a servizi religiosi”, da pianificare
“valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni
religiose di cui all’articolo 70”, ovvero di tutte le
confessioni religiose “come tali qualificate in base a criteri
desumibili dall’ordinamento ed aventi una presenza diffusa,
organizzata e stabile nell’ambito del comune ove siano
effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo, ed i cui
statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità
istituzionali”. La medesima norma prevede anche una
“previa convenzione” fra le associazioni ed il Comune
interessato. Un richiamo che va però interpretato in senso
conforme alle norme che nel nostro ordinamento garantiscono la
libertà di culto, nel senso che – secondo la Corte adita – la
stipula di tale convenzione deve ritenersi richiesta per realizzare
opere con contributi e provvidenze pubblici, non per la qualificazione
degli istanti come realtà sociali ai fini della programmazione
dei servizi religiosi. Tanto rilevato, la delibera di approvazione del
PGT viene dunque annullata nella parte in cui omette di apprezzare,
attraverso una corretta e completa istruttoria, quali e quante
realtà sociali islamiche, esistano nel Comune, di valutare le
loro istanze in termini di servizi religiosi e di decidere
motivatamente se e in che misura esse possano essere soddisfatte nel
Piano dei servizi.

Sentenza 18 dicembre 2013, n.28220

La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale
ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di
uno dei bona matrimonii e cioè per divergenza unilaterale tra
volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata
manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo
effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota soltanto
a causa della sua negligenza, atteso che ove le suindicate situazioni
non ricorrano la delibazione trova ostacolo nella contrarietà
con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il
principio fondamentale di tutela della buona fede e
dell'affidamento incolpevole. Pertanto, nel caso in cui venga
accertato che uno dei due nubendi abbia più volte manifestato
di non credere nel matrimonio e che tale riserva mentale fosse nota
all’altra parte già prima del matrimonio, la pronuncia
ecclesiastica oggetto di delibazione non può ritenersi
contraria all'ordine pubblico.

Sentenza 18 dicembre 2013, n.51059

Secondo costante giurisprudenza la circostanza aggravante dei futili
motivi sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata
da uno stimolo esterno lieve, banale e sproporzionato rispetto alla
gravità del reato. È anche pacifico che tale circostanza
ha natura soggettiva, dovendosi individuare la ragione giustificatrice
della condotta nel fatto che la futilità del motivo a
delinquere è indice univoco di un istinto criminale più
spiccato e della più grave pericolosità del soggetto.
Nel caso di specie, i motivi che hanno determinato la condotta di un
padre che ha cercato di uccidere la figlia dopo avere appreso che
quest’ultima aveva avuto rapporti sessuali, senza essere sposata
e da minore, con un giovane di fede religiosa diversa da quella
islamica, non possono pertanto – secondo la Suprema Corte adita
– essere definiti futili, non ritenendo lieve o banale la spinta che
aveva indotto l'imputato ad agire.