Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Regolamento 23 dicembre 2005

Comune di Rivolta d’Adda
(CR)
Regolamento dei servizi funerari,
necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria

Approvato con delibera del Consiglio
comunale n. 64 del 23 Dicembre 2005 e s.m.i.
(estratto)

 

 

Articolo 16 – Riti religiosi e
civili

 
1. I ministri di culto, sia della
chiesa cattolica sia degli altri culti, di cui all’art. 8 della
Costituzione, intervenuti all’accompagnamento funebre, si
conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei
funerali.
2. Il cadavere può sostare in
chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia
religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici
idonei allo svolgimento dei funerali civili o di culto diverso da
quello cattolico, ai sensi dell’art. 8 della Costituzione;
questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento
dell’orazione funebre nel rispetto delle volontà del
defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati
nell’ambito della pianificazione cimiteriale.

4. L’uso degli spazi di cui al
comma 3 è gratuito.


Regolamento 13 giugno 2006

Comune di Tavazzano con Villavesco
(LO)
Regolamento comunale di polizia
mortuaria e cimiteriale

Approvato con delibera del Consiglio
comunale n. 31 del 13 Giugno 2006 e s.m.i. (estratto)
 

Articolo 38

 

1. Sulle fosse comuni è
permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo,
cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate
dall’ufficio tecnico, previo pagamento della relativa
tassa.

2. Tali ricordi, trascorso il periodo
normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E'
concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro
pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della
scadenza.

3. Le scritte devono essere limitate
al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte,
all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre
il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della
Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni
integrative.

4. L'ingombro massimo del
monumento non deve essere superiore a cm.180 di lunghezza per cm. 80
di larghezza; la sommità della lastra o dei cordoli del
monumento deve essere a una quota massima dal cordolo o dal piano
viabile di cm. 20.

5. La posa delle lapidi dei monumenti
deve essere autorizzata dal Sindaco. L'Ufficio verificherà
l'esecuzione secondo le disposizioni indicate dall'Ufficio
Tecnico Comunale.

6. Le iscrizioni andranno apposte
sulla lapidi nel rispetto della pietà del defunto. I simboli
religiosi e le frasi dovranno rispettare le dimensioni stabilite
dall’amministrazione comunale con apposita deliberazione.
L’indicazione di ogni eventuale scritta verrà riportata
nell’atto di concessione del loculo.


Regolamento 23 gennaio 2012

Comune di Piacenza
(PC)
Regolamento comunale dei servizi
funebri e cimiteriali

Approvato con delibera del Consiglio
comunale n. 1 del 23 Gennaio 2012 (estratto)

 

Articolo 29 – Diritto di
sepoltura

 

1. Nei Cimiteri comunali sono accolte,
senza distinzione di origine, di cittadinanza, di razza o di
religione, per ricevere adeguata sepoltura, le salme:
a) delle persone decedute nel
territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la
residenza;

b) delle persone decedute in altro
Comune, ma che abbiano avuto la residenza nel Comune di
Piacenza;

c) delle persone non residenti in vita
nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento
in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del comune
stesso;

d) i nati morti e i prodotti del
concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia
Mortuaria;

e) i resti mortali, le parti
anatomiche riconoscibili e le ceneri delle persone sopra
elencate.

2. Il ricevimento di salme non
comprese ai punti a), b) o c) è subordinato al pagamento di una
apposita tariffa.

3. La ricezione e il collocamento di
urne contenenti resti ossei provenienti da altre sepolture e di urne
cinerarie da cremazione, sono subordinate alla concessione onerosa
delle apposite cellette, a meno che non ne sia richiesto il deposito
in tomba privata.

 

Art. 43 – Divieti di atti e
comportamenti

 

1. Nei Cimiteri è vietato ogni
atto o comportamento incompatibile con la sacralità del luogo e
precisamente:

a) tenere contegno chiassoso, parlare
ad alta voce, eseguire cerimonie che, non rientrando nella
consuetudine, non siano state preventivamente autorizzate secondo le
indicazioni di cui al successivo art. 44, comma 2; entrare e circolare
con biciclette o veicoli non autorizzati;

b) introdurre oggetti irriverenti, non
rituali o comunque estranei al culto dei defunti;

c) collocare o rimuovere da tombe
altrui, fiori, piantine, vasi, ornamenti, lapidi, fatta salva apposita
autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
d) gettare rifiuti fuori dagli
appositi contenitori;

e) calpestare aiuole o danneggiare
alberi;

f) sedere sui tumuli o sui
monumenti;

g) imbrattare lapidi o
muri;

h) esercitare qualsiasi forma di
pubblicità;

i) fotografare o filmare cortei,
tombe, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del
Responsabile dei Servizi Cimiteriali;

j) eseguire lavori di qualsiasi natura
sulle tombe senza le preventive autorizzazioni;

k) turbare lo svolgimento di cortei,
riti religiosi o cerimonie di commemorazione;

l) portare fuori dal cimitero
qualsiasi oggetto di proprietà comunale o altrui.
I predetti divieti, in quanto possano
essere applicabili, si estendono anche all’area a regime
demaniale esterna al Cimitero, salvo debita
autorizzazione.

2. Chiunque, all’interno dei
Cimiteri o nelle predette aree, tenga un contegno scorretto o
irriguardoso verso il culto dei morti, deve essere immediatamente
allontanato e diffidato dal personale addetto alla vigilanza, e,
quando ne sia il caso, denunciato alle autorità
competenti.

 

Art. 44 – Cerimonie e riti
religiosi

 

1. Nell'interno del Cimitero
è permesso lo svolgimento sia per il singolo defunto che per la
collettività dei defunti, di cerimonie e celebrazioni
commemorative, di riti religiosi, delle confessioni non in contrasto
con l'ordinamento giuridico italiano.

2. L'organizzazione delle
cerimonie e dei riti religiosi é a carico dei richiedenti,
previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi
Cimiteriali.

3. Per le celebrazioni che non
implicano l'utilizzo di mezzi particolari e che mobilitano un
numero di persone tale da non creare disagio per gli altri visitatori
non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva, essendo
sufficiente la semplice segnalazione.

4. L'uso autorizzato di locali e
di mezzi pubblici per lo svolgimento di cerimonie pubbliche o
celebrazioni di riti è gratuito.

 

Art. 59 – Ornamentazione di
tombe in campo di inumazione

 

1. Sulle tombe dei campi di inumazione
possono essere poste lapidi, croci, monumenti, fotografie e ornamenti
floreali, nelle forme, misure, materiali e specie arboree fissati
dalla Commissione Tecnico Artistica Cimiteriale (C.T.A.C.) di cui
all’art. 62 del presente Regolamento.

2. Le epigrafi debbono essere
approvate dal responsabile dei Servizi Cimiteriali ed eseguite in
lingua italiana. Sono pure permesse espressioni in altre lingue
purché il testo presentato per l’autorizzazione contenga
la traduzione in italiano. Le modifiche o le aggiunte di iscrizioni
debbono essere parimenti autorizzate.

3. Le epigrafi contenenti iscrizioni
diverse da quelle autorizzate o iscrizioni non autorizzate debbono
essere adeguate in base alle disposizioni del Responsabile dei Servizi
Cimiteriali, che provvede alla loro rimozione in caso di
inadempienza.

4. E’ vietata
l’ornamentazione mediante l’impiego di oggetti facilmente
deperibili o destinati normalmente ad altro uso. In particolare la
posa di fotografie deve avvenire con appositi contenitori.

Regolamento 29 settembre 2011

Comune di Borghetto Lodigiano
(LO)
Regolamento comunale del servizio
cimiteriale
Approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 37 del 29 Settembre 2011
(estratto)

 

Art. 30 – Predisposizione del
feretro in caso di morte per malattia infettiva/diffusiva
 

1. Quando la morte è dovuta ad
una delle malattie infettive-diffusive comprese nell’apposito
elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere,
trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa
con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo
imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E’ consentito rendere al
defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni
dell’autorità sanitaria.

 

Art. 77 – Collocamento di croci
o lapidi

 

1. Sulle fosse è permesso il
collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra
o marmo entro le dimensioni indicate nell’allegata tabella C
previo pagamento della relativa tassa. Le dimensioni dei monumenti
funebri delle tombe a inumazione non possono superare i 2/3 della
superficie.

2. Tali ricordi, trascorso il periodo
normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.
E’ concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni
dietro pagamento della tassa intera in vigore all’epoca della
scadenza.
3. Le scritte devono essere limitate
al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte,
all’anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre
il ricordo. Dietro domanda è facoltà della Giunta
Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Regolamento 12 marzo 1996

Comune di Soresina
(CR)
Regolamento di Polizia
mortuaria
Approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 23 del 12 Marzo 1996 e s.m.i.
(estratto)

 

Art. 17 – Riti
religiosi

 

1. I Sacerdoti della Chiesta cattolica
ed i Ministri degli altri culti di cui all’art. 8 della
Costituzione, intervenuti all’accompagnamento funebre, si
conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei
funerali.

2. La salma può sostare in
chiesa per il tempo necessario all’ordinaria cerimonia
religiosa.

 

Art. 31 – Cippo
 

1. Ogni fossa nei campi comuni di
inumazione dovrà essere contraddistinta, a cura della famiglia
del defunto, o a cura del Comune per i poveri, da croce di marmo
consuetudinaria di altezza uniforme ricavata da marmi o graniti di
produzione nazionale o similari.

2. Per i defunti di altre religioni la
posa di cippo o monumento sarà consentita esclusivamente su
richiesta della famiglia del defunto, unicamente delle dimensioni non
superiori a quelle previste per la religione cristiana.


Regolamento 26 gennaio 1978

Comune di Casalpusterlengo
(LO)
Regolamento comunale di polizia
mortuaria e cimiteriale
Approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 27 del 26 Gennaio 1978 e s.m.i.
(estratto)

 

Art. 59 – Numerazione ed
individuazione delle fosse / segni funerari

 

1. Ogni fossa nei campi comuni di
inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune da un cippo
costruito da materiale resistente all’azione disgregatrice degli
agenti atmosferici e portante un numero progressivo e
l’indicazione dell’anno di seppellimento. Sul cippo a cura
del Comune verrà applicata una targhetta con
l’indicazione del nome e cognome del defunto e della data di
seppellimento.

2. A spese ed a cura degli interessati
sarà permessa la collocazione sulla fossa decennale di una
cordonatura in pietra naturale di cm. 20×5 (max) su una superficie di
cm. 180×80.

3. A richiesta dell’interessato
potrà essere concessa la posa di una pietra tombale della
misura di 2/3 della lunghezza massima, con sovrastante un cippo o
segno religioso di altezza non superiore a cm 100. Si raccomanda la
prescritta posa del cippo ex art. 70 del DPR 285/90. La forma e le
dimensioni della lapide e confermante a quanto disposto dal Piano
Regolatore del Cimitero.

4. Alla scadenza del decennio, per le
fosse comuni e delle concessioni per le tombe private al momento delle
esumazioni, le lapidi, le croci e altri segni funerari posti sulle
fosse comuni e sulle tombe private, qualora non vengano ritirate dagli
interessati a loro spese, dovranno essere trasportate alla pubblica
discarica oppure provvederà l’Ufficio Tecnico Comunale
dietro pagamento della tariffa prescritta.

 

Art. 61 – Fossa di inumazione di
persone aventi oltre 10 anni di età

 

1. Le fosse per inumazione di cadaveri
di persone di oltre 10 anni di età devono avere nella loro
parte più profonda (a mt 2,00) una lunghezza di mt 2,20 e la
larghezza di mt 0,80 e devono stare l’una dall’altra mt
0,50 da ogni lato. Si deve calcolare perciò per ogni posto una
superficie di mq 3,50.

2. Per favorire il marmo da collocare
sulle fosse non devono essere superiori ai 3/5 della lunghezza
massima, con una cordonatura complessiva di cm 200×80 (max). In ogni
caso sul monumento potrà essere collocato un cippo o segno
religioso di altezza non superiore a cm 130.

 

Art. 64 – Sistema di
tumulazione

 

1. Le tumulazioni
riguardano:

– loculi per la tumulazione di
feretri;

– ossari per la tumulazione di resti
ossei;

– cinerari per la tumulazione di urne
cinerarie;

– giardinetti doppi
sovrapposti.

2. In ogni loculo è posto un
solo feretro.

3. Nel loculo, oltre al feretro,
possono essere collocati in relazione alla capienza, uno più
contenitori di resti ossei, urne cinerarie e contenitori di esiti di
fenomeni cadaverici trasformativi.

4. Nel giardinetto doppio sovrapposto
oltre ad almeno un feretro possono essere collocati in relazione alla
capienza, un altro feretro, uno più contenitori ossei, urne
cinerarie e contenitori di esiti di fenomeni cadaverici
trasformativi.

5. Nell’ossario e nel cinerario
possono essere tumulati due o più contenitori di resti ossei o
urne cinerarie in relazione alla capienza.

6. Qualora il loculo, l’ossario,
il cinerario o il giardinetto doppio sovrapposto siano già
occupati quando si verifica la necessità di una ulteriore
tumulazione questa dovrà essere autorizzata dal concessionario
o, in caso di decesso del concessionario, seguendo tali
modalità:

1) in caso di disposizione
testamentaria del concessionario secondo quanto da essa
previsto;

2) in mancanza di disposizione
testamentaria, secondo la volontà espressa dal coniuge, o in
difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli
artt. 74 – 75 – 76 e 77 cod. civ. e in caso di concorrenza
di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta
di essi.

7. La durata della tumulazione
è pari a quella del feretro per il quale è stata
concessa nei loculi e nei giardinetti doppi sovrapposti e nel caso di
ossari e cinerari pari a quella della prima tumulazione effettuata,
senza che le successive tumulazioni comportino rinnovi o proroghe
della durata della concessione originaria.

8. Alla scadenza della concessione
cimiteriale i contenitori di resti ossei o di ceneri saranno
depositati in ossario comune come tutti i contenitori di resti ossei o
ceneri estumulati a seguito di scadenza della relativa
concessione.

9. Nella concessione dei loculi si
osserva di regola l’ordine cronologico di presentazione della
denuncia di morte. Non è consentito sostituire con altra la
lastra del loculo fornita dal Comune.
10. Sulla lastra si
potranno indicare il nome e cognome, l'anno di nascita e di morte
dell'estinto con facoltà di mettere una foto, il
portalampada ed il porta fiori approvati dal competente Ufficio
Tecnico Comunale nonchè un segno religioso o di altra natura
laica, purchè idoneo a luogo, della misura di cm 10×15.

Deliberazione 10 ottobre 2013, n.147

Comune di Cremona
(CR)
Deliberazione della Giunta
comunale n. 147 del 10 Ottobre 2013
Adozione della variante al Piano
attuativo di iniziativa privato relativo alla realizzazione di nuova
edilizia di culto e di nuovo insediamento residenziale, in
località Maristella, approvata con deliberazione di Giunta
comunale n. 231 del 29 Dicembre 2011, presentata dalla Parrocchia
Immacolata Concezione e dalla società Wood Beton S.p.A.
(estratto)
 
La Giunta comunale
sentito il relatore e con voto unanime
dei presenti espresso nei modi di legge
 
DECISIONE
Adotta la variante al Piano attuativo
di iniziativa privata relativo alla realizzazione di nuova edilizia di
culto e di nuovo insediamento residenziale, in località
Maristella, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 231 del
29 Dicembre 2011, presentata dalla Parrocchia Immacolata Concezione e
dalla società Wood Beton S.p.A.
(omissis)
 
MOTIVAZIONI
(omissis)
La variante generale, definitivamente
approvata in data 1 Luglio 2013, e pubblicata sul BURL Serie Avvisi e
Concorsi 35-2013-08-28, nella relazione al Piano dei servizi ritiene
concluso il ricorso alla perequazione urbanistica. In luogo a tale
meccanismo perequativo, il lottizzante si impegna a realizzare opere
pubbliche di interesse pubblico a completamento dell’intervento
urbanistico del Piano attuativo pari al valore della monetizzazione
delle aree vincolate per attrezzature pubbliche.
(omissis)
A conclusione del percorso
istruttorio, acquisiti i pareri favorevoli espressi dagli organi
competenti e sulla scorta di tali motivazioni, la Giunta comunale ha,
quindi, deciso di procedere all’adozione della Variante al Piano
attuativo di iniziativa privata di cui trattasi.
(omissis)

Deliberazione 29 dicembre 2011, n.231

Comune di Cremona
(CR)
Deliberazione della Giunta
comunale n. 231 del 29 Dicembre 2011
Approvazione in via definitiva del
Piano attuativo relativo alla realizzazione di nuova edilizia di culto
e di nuovo insediamento residenziale, in località Maristella,
relativo all’Ambito di Trasformazione A.S.8.3 –
“Ambito parrocchiale Maristella” e all’ambito
“Tessuto urbano consolidato – periferia paese”, del
vigente Piano di Governo del territorio, presentato dalla Parrocchia
Immacolata Concezione (estratto)
 
La Giunta comunale
sentito il relatore e con voto unanime
dei presenti espresso nei modi di legge
 
DECISIONE
Approva, in via definitiva, il Piano
attuativo relativo alla realizzazione di nuova edilizia di culto e di
nuovo insediamento residenziale, in località Maristella,
relativo all’Ambito di Trasformazione A.S.8.3 –
“Ambito parrocchiale Maristella” e all’ambito
“Tessuto urbano consolidato – periferia paese”, del
vigente Piano di Governo del territorio, così come adottato con
deliberazione di Giunta comunale n. 192 del 17 Novembre 2011 e
relativi allegati.
 
MOTIVAZIONI
Con deliberazione di Giunta comunale
n. 192 del 17 Novembre 2011, il Comune di Cremona ha adottato il Piano
attuativo relativo alla realizzazione di nuova edilizia di culto e di
nuovo insediamento residenziale, in località Maristella,
relativo all’Ambito di Trasformazione A.S.8.3 –
“Ambito parrocchiale Maristella” e all’ambito
“Tessuto urbano consolidato – periferia paese”, del
vigente Piano di Governo del territorio, presentato dalla Parrocchia
Immacolata Concezione.
Il termine per la presentazione delle
osservazioni era fissato, nell’apposito avviso di deposito, nel
giorno 21 Dicembre 2011.
A seguito della pubblicazione degli
atti riguardanti il Piano attuativo, non è pervenuta alcuna
osservazione.
(omissis)
 
A conclusione del percorso
istruttorio, acquisiti i pareri favorevoli espressi dagli organi
competenti, la Giunta comunale ha deciso di approvare in via
definitiva il Piano attuativo di cui sopra.
(omissis)

Deliberazione 17 novembre 2011, n.192

Comune di Cremona
(CR)
Deliberazione della Giunta
comunale n.192 del 17 Novembre 2011
Adozione del Piano attuativo
relativo alla realizzazione di nuova edilizia di culto e di nuovo
insediamento residenziale, in località Maristella, relativo
all’Ambito di Trasformazione A.S.8.3 – “Ambito
parrocchiale Maristella” e all’ambito “Tessuto
urbano consolidato – periferia paese”, del vigente Piano
di Governo del territorio (estratto)
 
La Giunta comunale
sentito il relatore e con voto unanime
dei presenti espresso nei modi di legge
 
DECISIONE
Adotta il Piano attuativo relativo
alla realizzazione di nuova edilizia di culto e di nuovo insediamento
residenziale, in località Maristella, relativo all’Ambito
di Trasformazione A.S.8.3 – “Ambito parrocchiale
Maristella” e all’ambito “Tessuto urbano consolidato
– periferia paese”, del vigente Piano di Governo del
territorio, come da elaborati di seguito elencati:
(omissis)
 
MOTIVAZIONI
Il vigente Piano di governo del
Territorio individua le aree oggetto del presente Piano attuativo di
iniziativa privata in parte come Ambito di Trasformazione A.S.8.3.
– “Ambito parrocchiale Maristella” e in parte come
ambito “Tessuto urbano consolidato – periferia
paese”.
Per gli immobili compresi
nell’ambito di trasformazione A.S.8.3, il PGT prevede che gli
interventi edilizi ammessi (esclusi la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici esistenti), vengano attuati mediante il
ricorso a Piani attuativi.
Per gli immobili compresi
nell’ambito “Tessuto urbano consolidato – periferia
paese” gli interventi di ristrutturazione urbanistica devono
essere promossi mediante Piani attuativi che configurino un comparto
adeguato al fine di:
– coordinare e ricomporre i caratteri
tipo – morfologici del tessuto edilizio;
– migliorare la dotazione delle
attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
– favorire gli interventi di
mitigazione e compensazione ambientale;
– riorganizzare, se necessario, la
rete viaria e delle infrastrutture.
I piani attuativi potranno definire
indici tipo – morfologici (altezze, distanze, rapporto di
coperture, rapporto di permeabilità) diversi da quelli previsti
dalle presenti norme e concordati con l’Amministrazione
Comunale.
(omissis)