Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 26 febbraio 2014, n.4536

La delibazione non deve ritenersi contraria all'ordine pubblico,
ove l'esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi del bonum
matrimonii relativo all'obbligo di fedeltà, rimasta
inespressa nella sfera psichica del suo autore, venga fatto valere
proprio dal conuge che ignorava o non poteva conoscere il vizio del
consenso dell'altro coniuge, o comunque vi sia consenso di
entrambi i coniugi.

Sentenza 27 gennaio 2014, n.[2014] EWCA Civ

Core Issue Trust, un’organizzazione di ispirazione cristiana,
aveva chiesto l’affissione di una campagna pubblicitaria su
mezzi del trasporto pubblico locale di Londra col seguente messaggio
“Non gay! Ex-gay, post-gay e fieri di esserlo! Fattene una
ragione!”, in risposta alla campagna pubblicitaria, sempre
ospitata sui mezzi del trasporto pubblico locale di Londra, promossa
da un’organizzazione pro-LGBT, col messaggio “Alcune
persone sono gay. Fattene una ragione!”. Accettata la richiesta
del Core Issue Trust da parte della società concessionaria
della pubblicità, era successivamente intervenuto il diniego di
Transport for London, ente pubblico responsabile del trasporto
pubblico locale di Londra e presieduto dal Sindaco della città.
Il contenzioso amministrativo che ne è scaturito – e la
decisione qui in esame – si appunta sulla legittimità o
meno del diniego opposto da Transport of London, motivato dal richiamo
dell’Equality Act e delle correlative policy adottate
dall’ente pubblico, anche in considerazione della circostanza
(emersa solo in appello) per cui il Sindaco Boris Johnson avrebbe
fatto adottare la decisione a Transport for London non per ragioni di
legittimità giuridica, bensì di opportunità
politica. Per quanto qui interessa, la sentenza ha affermato che il
rifiuto della campagna pubblicitaria non costituisce una violazione
della libertà di espressione di cui all’art. 10 CEDU
(rispondendo ai canoni della previsione di legge, della
legittimità dello scopo e della necessità e
proporzionalità – par. 50-89) ed ha, inoltre, ritenuto
che la libertà di religione o credo di cui all’art. 9
CEDU non rilevi nella fattispecie (par. 90-92). Secondo la Corte,
infatti, nonostante la norma in questione sia invocabile anche da
persone giuridiche ed enti di fatto, il Core Issue Trust non è
una comunità religiosa o una chiesa. Inoltre nel caso di specie
il Core Issue Trust intendeva esprimere la propria posizione su
questioni di carattere morale e sessuale anziché manifestare un
determinato credo, ed i Giudici hanno ritenuto che si debba
distinguere tra la manifestazione di un credo (protetta
dall’art. 9 CEDU) e le pratiche e gli atti meramente motivati da
una religione o credo (che non attengono all’art. 9 CEDU).
[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento e
la stesura del relativo Abstract Mattia F. Ferrero, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano]

Ordinanza 27 gennaio 2014, n.1528

Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 520 del 1995, gli edifici
aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunità,
nonchè le loro pertinenze, non possono essere occupati,
requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo
accordo del decano della CELI e dell'organo responsabile della sua
Comunità interessata. Nel caso di specie, la Comunità
Evangelica Christ Peace and love ha chiesto che fosse dichiarato
nullo, per violazione della L. n. 520 del 1995 (art. 14), il
provvedimento del Responsabile del settore gestione del territorio,
avente ad oggetto l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune
di un bene della Comunità stessa, affermando come tale immobile
fosse luogo di culto e preghiera e dunque assoggettato alla disciplina
della menzionata legge. La Corte ha dichiarato la giurisdizione del
giudice ordinario, in base al consolidato il principio in ragione del
quale, in materia di edilizia, le controversie aventi ad oggetto
l'irrogazione di sanzioni sono devolute a tale giurisdizione posto
che la relativa opposizione non genera una controversia nascente da
atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio,
bensì l'esercizio di una posizione giuridica avente
consistenza di diritto soggettivo da parte di chi deduce di essere
stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge.