Disegno di legge 07 febbraio 2014, n.3245/005
Testo approvato in data 13 febbraio 2014 dalla Camera dei deputati con
86 voti favorevoli, 44 sfavorevoli e 12 astenuti [fonte ANSA.it]
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
Testo approvato in data 13 febbraio 2014 dalla Camera dei deputati con
86 voti favorevoli, 44 sfavorevoli e 12 astenuti [fonte ANSA.it]
Secondo il Tribunale adito il matrimonio civile tra persone dello
stesso sesso non è contrario all'ordine pubblico italiano,
come la Corte di Cassazione ha riconosciuto – sia pure non
esplicitamente – nella seconda parte della motivazione della sentenza
n. 4184/12, laddove ha richiamato la sentenza 24 giugno 2010 della CEDU (caso Shalk e
Kopf contro Austria) con la quale si è stabilito che "la
Corte non ritiene più che il diritto al matrimonio di cui
all'art. 12 della CEDU debba essere limitato tra persone di sesso
opposto", e ha affermato che "il diritto al matrimonio
riconosciuto dall'art. 12 della CEDU ha acquistato un nuovo e
più ampio contesto, inclusivo anche del matrimonio contratto
tra due persone dello stesso sesso".
In OLIR.it
Corte di
Appello di Firenze, Sez. I Civile, Decreto 24 settembre 2014
In an increasingly multi-ethnical and culturally diverse society, we
would emphasise that issues concerning attire and symbols motivated by
religious belief and conviction must be handled by all judicial bodies
with great tact and sensitivity. Tribunals should be considerate and
respectful in their approach. Simple measures such as limited
screening or minimising the courtroom audience should be
considered. Tribunals should be particularly careful to point out that
the maintenance of attire of this kind might impair the panel’s
ability to evaluate the reliability and credibility of the evidence of
the party or witness concerned and it could have adverse consequences
for the Appellant. Where issues of this kind arise, a Tribunal’s
experience, expertise, common sense, pragmatism and sense of fairness
will be invaluable tools.
E' indubbio che la Costituzione italiana, tutelando la
libertà religiosa e i diritti della personalità, tuteli
anche il sentimento religioso. Va tuttavia rilevato che la
laicità dello Stato, che caratterizza l'ordinamento
italiano, esclude il diritto di un singolo cittadino di pretendere che
lo Stato impedisca manifestazioni di pensiero contrarie ai principi
della religione cristiana, sempre che non si pongano problemi di
ordine pubblico o fatti di rilevanza penale. (Nel caso di
specie, la Corte ha pertanto respinto l'appello, concordando con
il giudizio di primo grado nel quale si poneva in rilievo tra
l'altro il fatto che la mancata partecipazione dell'appellante
allo spettacolo, ritenuto dal medesimo lesivo del propria
sensibilità religiosa, lungi dall'essere irrilevante,
rendeva comunque impossibile accertare e quantificare un eventuale
danno risarcibile).