Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Report 23 maggio 2014

Città del Vaticano, 23 maggio 2014 (Fonte: VIS). Il Comitato
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sulla Convenzione Contro
la Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti
(CAT), ha pubblicato un'anticipazione delle Osservazioni
Conclusive relative al Rapporto Iniziale della Santa Sede.
Riconoscendo l'impegno della Santa Sede nel realizzare serie e
sostanziali riforme che hanno determinato un ulteriore progresso dei
principi e degli obiettivi del CAT, le Osservazioni Conclusive
riconoscono la buona volontà della Santa Sede
nell'adempiere e nel far progredire il CAT, nell'istituire
riforme per contrastare gli abusi sessuali e risarcire e promuovere il
trattamento e la cura delle vittime di abusi sessuali.Nel rapporto
viene evidenziato che il Comitato non ha riscontrato violazioni del
CAT da parte della Santa Sede e si riconosce che la Santa Sede, le
diocesi cattoliche e gli ordini religiosi hanno compiuto sforzi
rilevanti per contrastare gli abusi sessuali perpetrati nei confronti
di minori. Nell'esprimere apprezzamento per il dialogo aperto e
costruttivo con la Delegazione della Santa Sede, il Comitato ha preso
atto del fatto che la Santa Sede, le Diocesi cattoliche e gli ordini
religiosi hanno stanziato risarcimenti per le vittime di abusi
sessuali. Infine le Osservazioni Conclusive non asseriscono che
l'impegno della Chiesa nella protezione dei bambini non nati
costituisca una forma di tortura o di trattamento crudele, disumano o
degradante nel CAT, salvaguardando così il diritto umano
fondamentale alla libertà di religione e di opinione e la
tutela e promozione della vita umana.

Sentenza 16 maggio 2014, n.10821

Le scuole private al fine di ottenere la c.d. parificazione debbono
assumere l'obbligo di garantire l'integrazione scolastica
delle persone disabili "senza oneri per lo Stato". 
Tale requisito rientra tra gli obblighi specificatamente richiesti al
momento del riconoscimento della parità. Pertanto, nessun
rimborso può venire domandato da tali istituti per le spese
sostenute al fine di garantire l'istruzione di sostegno agli
alunni disabili. Costituisce, infatti, presupposto indefettibile per
il riconoscimento della parità delle scuole private – ai sensi
degli artt. 4 della legge n. 60/2000 e 13 della legge 104/1992 – che
queste ultime assumano l'impegno a garantire il servizio
educativo, ivi comprese le prestazioni previste per i soggetti
disabili, a tutti gli studenti per i quali sia stata avanzata
richiesta.

Sentenza 20 gennaio 2014, n.1096

La redazione dell'atto di matrimonio in duplice originale è
solo una particolare modalità di documentazione, che nulla
toglie alla unicità dell'atto stesso. Se dunque l'atto
è unico, il suo contenuto non può che corrispondere a
ciò che viene effettivamente stipulato secondo quanto accertato
dal giudice di merito: nella specie, la presenza della clausola di
separazione dei beni debitamente sottoscritta dagli sposi. Ne consegue
che ai fini dell'accertamento della suddetta clausola è
possibile basarsi su detto originale benchè non redatto ai fini
della trascrizione nei registri dello stato civile. Ribadito, infatti,
che l'atto negoziale produttivo di effetti giuridici
nell'ordinamento statale a seguito della trascrizione è
unico, a prescindere dalla particolare modalità di
documentazione in doppio originale, va osservato che ciò che
rileva, ai fini dell'accertamento in questione, è
ciò che si ricava dall'esistenza di tale originale, che
è custodito presso la parrocchia, risultando indifferente la
sua destinazione.

Sentenza 07 marzo 2014, n.966

Una volta accertata la fede cristiana di un cittadino nigeriano,
immigrato in Italia, e la sua provenienza da Jos (sede di noti
disordini per motivi religiosi), non può essere accolto
l’appello contro l’ordinanza che ha attribuito al medesimo
protezione sussidiaria nel nostro Paese, evitandone così il
rimpatrio.

Sentenza 20 maggio 2014, n.1861

It is declared that Pennsylvania’s Marriage Laws, 23 Pa. C.S.
§§ 1102 and 1704, which prohibit same-sex marriage and treat
as void the marriages of same-sex couples validly entered into in
other jurisdictions violate the Due Process and Equal Protection
Clauses of the Fourteenth Amendment to the United States Constitution
and are therefore unconstitutional [fonte:
http://www.pamd.uscourts.gov]

Sentenza 05 maggio 2014, n.12–696

The town of Greece does not violate the First Amend­ment's
Establishment Clause by opening its meetings with sectarian prayer
that comports with America's tradition and does not coerce
participation by nonadherents.

Circolare 03 aprile 2014