Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 03 luglio 2014

The Supreme Court ruled that Wheaton College doesn’t have to
abide by the Obamacare contraceptive coverage as long as the Christian
school tells the Obama administration that it has a religious
objection to providing birth control to its employees and students.

Sentenza 03 luglio 2014, n.7068

Osserva il Collegio che la valutazione compiuta dal Governo in ordine
al carattere non confessionale dell’Associazione ricorrente (nel
caso di specie, UAAR), in quanto richiama una concezione di
confessione religiosa avente un contenuto positivo e, quale
presupposto, “un fatto di fede rivolto al divino” –
escludendo per converso da tale nozione un contenuto negativo rivolto
ad escludere l’esistenza del trascendente e del divino – non
sembra manifestamente inattendibile o implausibile, risultando
viceversa coerente con il significato che, nell’accezione
comune, ha la religione, quale insieme delle credenze e degli atti di
culto che legano la vita di un individuo o di una comunità con
ciò che ritiene un ordine superiore e divino; tenuto poi conto
del fatto che la stessa UAAR si autodefinisce (nello
"Statuto") "organizzazione filosofica non
confessionale", che "si propone di rappresentare le
concezioni del mondo razionaliste, atee o agnostiche, come le
organizzazioni filosofiche confessionali rappresentano le concezioni
del mondo di carattere religioso", con ciò
autoqualificandosi essa stessa al di fuori dell'ambito delle
confessioni religiose, deve ritenersi infondato il ricorso presentato
contro il provvedimento di diniego dell'avvio delle trattatative
per stipulare una intesa con lo Stato ex art. 8, comma 3 della
Costituzione.


In OLIR.it:
Corte di
Cassazione. Sezioni Unite
Civili. Sentenza
28 giugno 2013, n. 16305

Consiglio
di Stato. Sentenza 18 novembre 2011, n. 6083

Sentenza 30 giugno 2014

La Corte Suprema degli Stati Uniti, con una maggioranza di 5 a
4, ha deciso che l’obbligo per il datore di lavoro, previsto
dall’Obamacare, di stipulare un’assicurazione sanitaria
per i propri dipendenti che copra anche le spese per certe forme di
contraccezione e l’aborto può violare la libertà
religiosa di società commerciali a ristretta compagine sociale
(“closely held for-profit corporations”), ai sensi del
Religious Freedom Restoration Act.

Ritenuto che tale obbligo
limiti la libertà religiosa, la Corte ha rilevato come sussiste
un convincente interesse governativo a garantire l’accesso
gratuito ai metodi contraccettivi oggetto di causa, eccependo
però che il Governo ha mancato di provare che la disciplina
dell’Obamacare sia il mezzo meno restrittivo per perseguire tale
interesse governativo.
In particolare, con specifico
riferimento alla tutela della libertà religiosa di una
società for-profit, i Giudici hanno osservato come tale
libertà sia assicurata agli imprenditori individuali, per cui
non vi sarebbe ragione di non garantirla ai medesimi soggetti qualora
decidano di esercitare l’attività d’impresa in
forma societaria, tenuto conto che la tutela dei diritti
costituzionali riconosciuta alle società ha lo scopo ultimo di
proteggere i diritti costituzionali dei soci della medesima
società.
La Corte ha, poi, ritenuto che la
libertà religiosa vada riconosciuta alle società
for-profit, al pari degli enti non profit, dato che esse, oltre a
finalità lucrative, ne possono perseguire altre, anche di
carattere ideale ed altruistico [Si ringrazia per la segnalazione del
documento e la stesura del relativo abstract M.F. Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore]


Sul tema si
veda in OLIR.it: il Focus "Libertà
religiosa e attività imprenditoriale for profit. Alcuni recenti
casi di obiezione di coscienza negli Stati Uniti"
, di M. F.
Ferrero (Newsletter OLIR.it n. 3/2014)

Sentenza 21 maggio 2014, n.11226

La dichiarazione di nullità del matrimonio per esclusione da
parte di uno solo dei coniugi del bonum prolis non preclude la
delibazione della sentenza ecclesiastica, quando di quella esclusione
fosse a conoscenza l'altro coniuge o quando vi siano stati chiari
elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico conoscibili con
l'uso della normale diligenza.