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Sentenza 18 settembre 2014, n.19691
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo affermato
(cfr. Cass. civ. sezione i n. 12144 del 9 dicembre 1993) che la
delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità del matrimonio concordatario per incapacitas (psichica)
assumendi onera coniugalia di uno dei coniugi non trova ostacolo nella
diversità di disciplina dell'ordinamento canonico rispetto
alle disposizioni del codice civile in tema di invalidità del
matrimonio per errore (essenziale) su una qualità personale del
consorte e precisamente sulla ritenuta inesistenza in quest'ultimo
di malattie (fisiche o psichiche) impeditive della vita coniugale
(art. 122, terzo comma, n. 1 cod. civ.), poiché detta
diversità non investe un principio essenziale
dell'ordinamento italiano, qualificabile come limite di ordine
pubblico.
Convenzione 04 giugno 2014
Nota 18 ottobre 2014
Decreto 23 settembre 2014
civile costituisce prerogativa statale, svolta in via delegata dal
Sindaco secondo il DPR n. 396/2000. In questo senso, dunque, persiste
un potere di “sovraordinazione” dell’amministrazione
dello Stato rispetto alla attività svolta dal Sindaco in tale
materia, così come previsto dall’art. 9 del decreto
citato. Nel caso di specie (avente ad oggetto il diniego
dell’ufficiale di stato civile a trascrivere l’atto di
matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso,
conclusosi con un provvedimento del Tribunale adito recante
l’ordine di trascrizione) il ricorso è stato invece
indirizzato al Comune, sia pure nella persona del Sindaco, così
pretermettendo dalla controversia quella parte necessaria che è
l’autorità statale ovvero il Sindaco nella sua veste di
delegato governativo. Ciò impone dunque la rimessione della
causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. [La
redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Alessandro Ceserani – Università degli Studi di Milano]
In OLIR.it.
Tribunale
di Grosseto. Ordinanza 9 aprile 2014: "Trascrizione nei
registri dello stato civile di matrimonio celebrato all'estero tra
persone dello stesso sesso".
Decreto 17 luglio 2014
Alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale europea e come
chiarito dalla stessa giurisprudenza italiana, la ragione della non
trascrivibilità dell’atto di matrimonio tra persone dello
stesso sesso contratto all’estero non può più
identificarsi nell’inesistenza del matrimonio per mancanza di un
requisito minimo indispensabile, ma nell’inidoneità a
produrre quale atto di matrimonio qualsiasi effetto giuridico
nell’ordinamento italiano. Ciò deriva dalla mancanza di
una normativa sul punto che sia per l’ordinamento costituzionale
interno sia per l’ordinamento sovranazionale è riservata
in via esclusiva al Parlamento Nazionale e che non può certo
essere in alcun modo estrapolata in via interpretativa. [La Redazione
di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento Alessandro
Ceserani – Università degli Studi di Milano]
Decreto 02 luglio 2014
L’atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso non
può essere trascritto perché non è idoneo a
spiegare effetti giuridici nel nostro ordinamento sulla base della
attuale vigente normativa. In particolare, nel caso di specie,
contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, sebbene la legge
argentina abbia introdotto la possibilità di ottenere la
rettificazione del sesso secondo una procedura peraltro meramente
amministrativa, diversamente da quanto previsto dalla nostra legge
164/1982 che richiede in ogni caso una pronuncia giurisdizionale che
accerti e dichiari il nuovo status della persona, essa tuttavia non
attribuisce effetti retroattivi alla rettificazione in quanto –
all’art. 7 – testualmente sancisce “gli effetti
della rettifica del sesso e del proprio nome, ottenuti ai sensi della
presente legge sono applicati a terzi dal momento
dell’iscrizione nel registro". L’atto di matrimonio
di cui si chiede la trascrizione risulta dunque essere un atto di
matrimonio tra persone dello stesso sesso, come tale in Italia
intrascrivibile nei registri dello stato civile. [La Redazione di
OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento Alessandro
Ceserani – Università degli Studi di Milano]
Circolare ministeriale 07 ottobre 2014
….
Sentenza 30 settembre 2014, n.67810/10
Sentenza 02 ottobre 2014
The applicants, ten founding members of the Church of Scientology
Mission of St. Petersburg, complained about the refusal of Russian
authorities to register their movement as a legal entity. The Court
ruled that there had been a violation of Article 9 in light of Article
11.