Sentenza 12 dicembre 2014, n.26213
Dalla applicabilità alle sentenze ecclesiastiche degli artt.
796 e 797 c.p.c., in tema di dichiarazione di efficacia di sentenze
straniere, discende la necessità dell'accertamento che
l'esclusione da parte di uno dei coniugi dei bona matrimonii (con
seguente divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione)
sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da
questo effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota
soltanto a causa della sua negligenza; in difetto di tali condizioni
la delibazione trova ostacolo nell'ordine pubblico italiano, nel
cui ambito vige il principio di tutela della buona fede e del
legittimo affidamento incolpevole (Cass. 5 marzo 2012, n. 3378; Cass.
10 novembre 2006, n. 24047). Nella specie l'affidamento
incolpevole era stato espressamente escluso dalla sentenza che aveva
attribuito efficacia alla sentenza ecclesiastica.