E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 17 e
18 Cost. (principio di liberta’ sociale), l’art. 21, comma 2, l. reg.
Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attivita’ delle
agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui assoggetta a
sanzione amministrativa anche l’attivita’ di organizzazione e di
intermediazione di cui all’ art. 2 della medesima legge, svolta
occasionalmente e senza scopo di lucro, in quanto – posto che l’art.
21, comma 2, sanzionava amministrativamente chiunque intraprenda o
svolga, in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di
lucro, le attivita’ di organizzazione e di intermediazione previste
dall’art. 2 (che individua le attivita’ proprie delle agenzie di
viaggio e turismo); e che la liberta’ sociale dei cittadini non
comporta il diritto di compiere qualsiasi attivita’, di tal che, se
svolta con continuita’ e con finalita’ lucrativa, l’organizzazione di
gite o di viaggi turistici e’ qualificabile attivita’ economica e, in
quanto tale, soggiace ai limiti dell’art. 41 Cost. e delle leggi che
vi danno attuazione – la disposizione impugnata colpisce anche
comportamenti (quale l’attivita’ di organizzazione di viaggi svolta
episodicamente e senza finalita’ di profitto) che sono espressione
della socialita’ della persona, che e’ il bene protetto dal principio
di liberta’ sociale desumibile dalle disposizioni costituzionali
dianzi richiamate. E’ costituzionalmente illegittimo, ai sensi
dell’art. 27 l. n. 87 del 1953, per violazione degli artt. 2, 17 e 18
Cost., l’art. 20, comma 2, l. reg. Liguria 24 luglio 1997 n. 28
(Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici),
nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche
l’attivita’ di organizzazione e di intermediazione di viaggi e
turismo, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro, in quanto tale
disposizione riproduce in modo del tutto assimilabile il precetto
contenuto nell’art. 21, comma 2, l. reg. n. 15 del 1986.