Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 febbraio 1973, n.14

La liberta’ di religione, da ricomprendersi tra i diritti inviolabili
dell’uomo, tutela il sentimento religioso e pertanto si giustificano
le sanzioni penali per le offese ad esso recate. Tale tutela limitata
alla sola religione cattolica e’ dovuta alla valutazione, di
competenza del legislatore, in ordine all’ampiezza delle reazioni
sociali determinate dalla offese contro il sentimento religioso della
maggioranza della popolazione italiana. La questione sollevata al
riguardo, nei confronti dell’art. 724 cod. pen., in riferimento agli
artt. 3, 8, 19 e 21 Cost., va percio’ dichiarata non fondata. Sarebbe
peraltro auspicabile che il legislatore estendesse la tutela penale
anche al sentimento religioso degli acattolici.

Sentenza 13 maggio 1965, n.39

La maggiore ampiezza e intensita’ della tutela penale della religione
cattolica (art. 402 Cod. pen.) corrisponde alla maggiore ampiezza e
intensita’ delle reazioni sociali che suscitano le offese ad esse e
non contrasta con gli artt. 8 e 19 Cost. poiche’ e’ basata sulla
posizione particolare che la Costituzione riconosce alla Chiesa
cattolica. L’art. 402 Cod. pen., inoltre, non tutela una sfera di
capacita’ e di attivita’ delle confessioni religiose poiche’ il bene
protetto non e’ la capacita’ giuridica di agire della Chiesa
cattolica, ma il sentimento religioso della maggioranza degli
italiani, e non contrasta percio’ con l’art. 20 Cost.

Legge 29 novembre 1995, n.520

Legge 29 novembre 1995, n. 520 Norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) Art. 1 (Abrogazione della normativa sui culti ammessi) 1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base […]

Sentenza 17 dicembre 1958, n.79

La norma dell’art. 724 Cod. pen., in cui e’ prevista la ipotesi
contravvenzionale della bestemmia in pubblico, “con invettive o parole
oltraggiose, contro la Divinita’ o i Simboli o le Persone venerati
nella religione dello Stato” nel riferirsi alla “religione dello
Stato”, da’ rilevanza non gia’ a una qualificazione formale della
religione cattolica, bensi’ alla circostanza che questa e’ professata
nello Stato italiano, dalla quasi totalita’ dei suoi cittadini, e come
tale e’ meritevole di particolare tutela penale. E’ pertanto infondata
la questione della legittimita’ costituzionale del primo comma del
citato articolo sollevata in relazione agli artt. 7 e 8 della
Costituzione.

Sentenza 28 novembre 1957, n.125

I delitti contro il sentimento religioso sono, nel sistema del Codice
penale del 1930, considerati come offese ad un interesse collettivo,
in considerazione della importanza della idea religiosa che trascende
l’esercizio di un diritto individuale e costituisce uno dei valori
morali e sociali attinenti all’interesse oltre che del singolo della
collettività.

Sentenza 09 marzo 1998, n.50

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 17 e
18 Cost. (principio di liberta’ sociale), l’art. 21, comma 2, l. reg.
Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attivita’ delle
agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui assoggetta a
sanzione amministrativa anche l’attivita’ di organizzazione e di
intermediazione di cui all’ art. 2 della medesima legge, svolta
occasionalmente e senza scopo di lucro, in quanto – posto che l’art.
21, comma 2, sanzionava amministrativamente chiunque intraprenda o
svolga, in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di
lucro, le attivita’ di organizzazione e di intermediazione previste
dall’art. 2 (che individua le attivita’ proprie delle agenzie di
viaggio e turismo); e che la liberta’ sociale dei cittadini non
comporta il diritto di compiere qualsiasi attivita’, di tal che, se
svolta con continuita’ e con finalita’ lucrativa, l’organizzazione di
gite o di viaggi turistici e’ qualificabile attivita’ economica e, in
quanto tale, soggiace ai limiti dell’art. 41 Cost. e delle leggi che
vi danno attuazione – la disposizione impugnata colpisce anche
comportamenti (quale l’attivita’ di organizzazione di viaggi svolta
episodicamente e senza finalita’ di profitto) che sono espressione
della socialita’ della persona, che e’ il bene protetto dal principio
di liberta’ sociale desumibile dalle disposizioni costituzionali
dianzi richiamate. E’ costituzionalmente illegittimo, ai sensi
dell’art. 27 l. n. 87 del 1953, per violazione degli artt. 2, 17 e 18
Cost., l’art. 20, comma 2, l. reg. Liguria 24 luglio 1997 n. 28
(Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici),
nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche
l’attivita’ di organizzazione e di intermediazione di viaggi e
turismo, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro, in quanto tale
disposizione riproduce in modo del tutto assimilabile il precetto
contenuto nell’art. 21, comma 2, l. reg. n. 15 del 1986.

Sentenza 19 giugno 1997, n.235

Le differenze naturalmente riscontrabili nei contenuti delle
discipline bilaterali dei rapporti dello Stato con le confessioni
religiose – espressioni di un sistema di relazioni che tende ad
assicurare l’uguale garanzia di libertà e il riconoscimento delle
complessive esigenze di ciascuna di tali confessioni, nel rispetto
della neutralità dello Stato in materia religiosa nei confronti di
tutte – possono rappresentare, e nella specie rappresentano, quelle
diversità di situazioni che giustificano, entro il limite della
ragionevolezza, ulteriori differenze nella legislazione unilaterale
dello Stato. Differenze destinate naturalmente a ricomporsi tutte le
volte in cui le norme di matrice pattizia vengano ad assumere, per
volontà delle parti, analoghi contenuti.

Sentenza 27 maggio 1996, n.178

É inammissibile la questione di legittimità costituzionale,
sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 Cost., dell’art.
10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (‘recté: art. 10, primo
comma, lett. e), i) ed l), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) –
nella parte in cui dispone la deducibilità dal reddito, ai fini
dell’IRPEF, di erogazioni liberali dei fedeli di quelle sole
confessioni religiose che abbiano stipulato un’intesa con lo Stato
italiano – in quanto la possibilità di prendere in esame la
necessità di estendere alle confessioni senza intesa la attribuzione
di un beneficio che in ipotesi “si assumesse essere allo stato
illegittimamente limitato” alle sole confessioni con intesa, è ‘in
limine’ preclusa e resa inutile dalla mancanza di una “disciplina,
posta da una legge comune, volta ad agevolare l’esercizio” del diritto
di libertà religiosa.

Sentenza 05 novembre 1992, n.467

Le disposizioni dell’art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 20
del d.P.R. n. 598 del 1973, che agli effetti dell’I.V.A. e,
rispettivamente, dell’I.R.PE.G., considerano estranee al concetto di
esercizio di impresa, e perciò non soggette ad imposizione, se
effettuate da, o per, associazioni religiose, la cessione di beni e la
prestazione di servizi agli associati e la corresponsione, da parte di
questi, di quote sociali, sono norme di diritto tributario comune,
applicabili a tutte le associazioni che presentano i requisiti
soggettivi previsti e nei limiti oggettivi delle attività e finalità
precisate, senza che sia rilevante l’eventuale rapporto delle
associazioni con gli ordinamenti di chiese o di confessioni. Neanche
il diritto speciale posto da fonti di derivazione bilaterale, che
disciplinano la condizione giuridica degli enti di singole confessioni
religiose (cfr. art. 7, terzo comma, dell’Accordo ratificato con legge
25 marzo 1985, n. 121, 23, terzo comma, della legge 22 novembre 1988,
n. 516, 27, secondo comma, legge 8 marzo 1989, n. 101) – diritto
speciale che comunque non sarebbe utile elemento di comparazione –
consente di affermare che le suddette agevolazioni non spettino agli
enti associativi delle confessioni con intesa. è quindi da escludersi
che al riguardo si sia riservato – come sostenuto dal giudice ‘a quò
– alle associazioni non riconosciute un ingiustificato maggior favore,
rispetto alle confessioni religiose che hanno disciplinato
bilateralmente le loro relazioni con lo Stato, lesivo degli artt. 3, 8
e 53 della Costituzione.