Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 luglio 1988, n.925

Riguardo al reato di bestemmia, l’espressione “religione dello Stato”,
di cui all’art. 724 cod. pen., ha un significato non corrispondente a
quello originario, ma pur sempre sufficientemente determinabile, e,
cioè, quello – riconosciuto anche dalla Cassazione – di “religione
cattolica”, atteso che quest’ultima era la religione dello Stato
secondo la qualificazione definitivamente superata con l’entrata in
vigore della legge n. 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di modificazioni al Concordato Lateranense e del relativo
Protocollo addizionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in
motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell’art.
724 cod. pen. , in riferimento al principio di legalità ‘ex’ art. 25,
comma secondo, Cost.).

Sentenza 24 aprile 1975, n.188

Il sentimento religioso, quale vive nell’intimo della coscienza
individuale e si estende anche a gruppi piu’ o meno numerosi di
persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede
comune, e’ da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti,
come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e 9 della Costituzione, ed e’
indirettamente confermato anche dal primo comma dell’art. 3 e
dell’art. 20.