L’art. 14 lett. m) r.d.l. 15 maggio 1946 n. 455 (statuto regione
Sicilia) convertito in l. cost. 26 febbraio 1948 n. 2,
sull’attribuzione alla regione Sicilia della competenza esclusiva in
materia di pubblica beneficenza ed opere pie, ed il successivo art.
20, il quale dispone che il presidente e gli assessori regionali
svolgono nella regione le funzioni esecutive ed amministrative
concernenti, tra l’altro, la suindicata materia, non hanno
attribuito alla regione siciliana la competenza amministrativa ad
autorizzare le opere pie a conseguire legati, poiché l’anzidetta
autorizzazione, finalizzata ad impedire il formarsi della cosiddetta
manomorta ed a proteggere i diritti dei successibili, inerisce al
regime comune a tutte le persone giuridiche (art. 17 c.c.), quali che
ne siano la natura e gli scopi istituzionali, così giustificandosi la
riserva allo stato della relativa competenza, come previsto
dall’art. 3 n. 5 d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 9 per le regioni a
statuto ordinario, con disposizione estensibile a tutte le regioni,
quindi anche alla regione siciliana; peraltro, il mutamento di
disciplina, successivamente introdotto dall’art. 15 d.p.r. 24 luglio
1977 n. 616, che ha trasferito alle regioni, in relazione agli enti da
esse dipendenti, e delegato alle medesime, in relazione alle persone
giuridiche private, l’esercizio delle funzioni amministrative
concernenti l’acquisto di immobili, l’accettazione di donazioni e
di eredità e l’acquisto di legati, non avendo efficacia
retroattiva, non riguarda le autorizzazioni risalenti a data
anteriore.*