Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Circolare 08 agosto 1995, n.221/E

Ministero delle Finanze. Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario – Serv. VI, Div. XIII – Circolare 8 agosto 1995, n. 221/E. Nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 134 del 10 giugno 1995 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per la famiglia e la solidarietà […]

Provvedimento 23 febbraio 1996, n.594

Commissione Tributaria Primo Grado, Venezia. Provvedimento 23 febbraio 1996, n. 594. Considerato in diritto Che la questione appare rilevante in quanto un’eventuale decisione di accoglimento da parte della Corte costituzionale renderebbe superfluo che si accerti se gli immobili di cui si controverte siano sempre destinati all’esercizio delle attività costituzionali dell’ente ricorrente per effetto della sua […]

Provvedimento 17 settembre 1994, n.323

Gli immobili appartenenti alle comunità ebraiche sono esenti
dall’imposta decennale sull’incremento di valore degli immobili
allorché risultino vincolati, anche indirettamente, a fini religiosi
e di culto.

Provvedimento 01 aprile 1996, n.194

L’entrata in vigore della L. 22 novembre 1988 n. 516 – che con
l’art. 20 prevede l’esenzione “da ogni tributo ed onere” dei
trasferimenti di beni immobili “scorporati dal patrimonio dell’Ente
patrimoniale… ed assegnati agli Enti di cui all’art. 19” (tra i
quali l’Unione Italiana delle Chiese cristiane Avventiste del 7º
giorno) e con il successivo art. 38 estende espressamente tale
esenzione al trasferimento di immobili oggetto del caso di specie – e
che nel caso di specie costituisce lo jus superveniens applicabile
anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ha determinato
l’illegittimità dell’ingiunzione impugnata per carenza assoluta
del potere impositivo.

Provvedimento 13 dicembre 1994, n.4397

Gli immobili collegati all’Opera Pia da un intimo rapporto di
strumentalità e finalizzazione per conseguire l’espletamento delle
funzioni ed il conseguimento dei fini istituzionali suoi propri sono
esenti dall’INVIM, poiché è il rapporto della strumentalità che
è richiesto, per l’esenzione dall’INVIM decennale dei beni
immobili, dall’art. 25, lettera c), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
643.

Provvedimento 23 giugno 1993, n.2192

La natura commerciale, o meno, dell’attività di editoria, stampa e
diffusione di pubblicazioni di carattere prevalentemente religioso da
parte di un’associazione religiosa con personalità giuridica, deve
essere verificata non in relazione alla natura del soggetto, al
possesso o meno della qualità d’imprenditore ed alla ricorrenza o
meno del fine di lucro, bensì con riguardo al contenuto ed alle
circostanze oggettive dell’attività svolta e dei suoi destinatari.
A tal fine, accertata la destinazione delle pubblicazioni alla vendita
(rivelata dalla indicazione su di esse del prezzo), e che la vendita
sia rivolta prevalentemente a terzi, quali sono sia gli adepti
professanti il culto dell’associazione, sia i non adepti, ai quali
il messaggio missionario pure si dirige, è irrilevante che alla
diffusione l’associazione provveda con mezzi propri, senza ricorrere
ad una distinta organizzazione commerciale.

Sentenza 23 febbraio 2000, n.2081

Cassazione. Terza Sezione Penale. Sentenza 23 febbraio 2000, n. 2081 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE (omissis) ha pronunciato la seguente SENTENZA (omissis) Motivi della decisione 5 – Per chiarezza sembra opportuno premettere che i C.D. centri Narconon, quali quelli gestiti in Calabria dalle imputate, si presentano come articolazioni operative della ormai nota […]

Sentenza 08 marzo 1995, n.2705

Al fine del riconoscimento del beneficio della riduzione alla metà
dell’IRPEG, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.
601, in favore degli enti di assistenza e beneficienza, non è
sufficiente che tali enti siano sorti con gli enunciati fini, ma –
dovendosi la norma anzidetta coordinare con le disposizioni dettate in
via generale dall’art. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 589 –
occorre, altresì, accertare che l’attività dagli stessi esercitata
non abbia carattere commerciale esclusivo o principale, ovvero quando
si tratti di attività commerciale non prevalente, che essa sia in
rapporto di strumentalità diretta ed immediata con i fini predetti.
Tale rapporto di strumentalità deve essere accertato dal giudice del
merito – ed il relativo accertamento ove sia logicamente e
congruamente motivato è incensurabile in sede di legittimità – e lo
stesso viene ad essere correttamente escluso quando si tratta di
attività volta al procacciamento di mezzi economici, ove, per la
intrinseca natura o per la sua estraneità rispetto al fine, non sia
con esso coerente, in quanto indifferentemente utilizzabile per il
perseguimento di qualsiasi altro fine.

Sentenza 26 marzo 2002

Il Tribunale di Roma, in sede di appello, pronunciandosi sulla
decisione resa dal Pretore in merito a un licenziamento connesso al
rispetto del riposo sabbatico di un lavoratore di fede avventista, ha
confermato che le conclusioni desunte dal giudice di primo grado circa
il configurarsi effettivo di un licenziamento discriminatorio
sussistono in ragione della corretta interpretazione da parte del
Pretore delle risultanze processuali. In particolare, il Tribunale ha
ritenuto infondate le richieste dell’appellante circa l’erronea
valutazione delle risultanze istruttorie in merito alla
riconducibilità del recesso ad esigenze organizzative aziendali
attinenti all’osservanza dei turni di servizio, e ha confermato la
sussistenza di ragioni discriminatorie, configurando così un
licenziamento non sostenuto da motivazioni delineanti un giustificato
motivo.

Sentenza 26 gennaio 1999

E’ ravvisabile il delitto di sequestro di persona nella condotta dei
genitori che, contrari alla scelta di vita della figlia maggiorenne,
suora novizia, in occasione d’una visita alla stessa, dopo averla
fatta salire in automobile, ve la trattengono contro la sua volontà
trasportandola in luogo diverso dal convento ove era ospitata secondo
la sua vocazione.