Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 febbraio 1994, n.4638

Chi abbandona lo stato di vita religiosa non vanta alcun diritto di
carattere patrimoniale nei confronti dell’Istituto di appartenenza
per le attività svolte: in primis, perché non sussiste tra le parti
un rapporto di lavoro subordinato; in secondo luogo, perché il can.
702 c.j.c. – a tenore del quale l’Istituto religioso di appartenenza
deve trattare con equità e con carità evangelica il religioso che
abbandona l’abito, è una norma priva di valenza precettiva.

Sentenza 08 marzo 1993, n.53

Una Congregazione religiosa senza fini di lucro non può essere
considerata impresa commerciale, per cui non ha diritto alla
fiscalizzazione degli oneri sociali ai sensi dell’art. 4 L. n.
638/1983.
Le prestazioni infermieristiche delle religiose presso gli ospedali e
le case di cura della Congregazione rientrano nella qualifica di
lavoro subordinato, al pari di quelle rese dalle infermiere laiche,
anche se la contribuzione è corrisposta prevalentemente in natura
(vitto e alloggio). Rileva, infatti, la causa del negozio posto in
essere, mentre gli scopi religiosi ed umanitari della Congregazione,
attenendo ai motivi del negozio, sono irrilevanti. Ne consegue
pertanto il relativo obbligo contributivo a carico della
Congregazione.

Sentenza 16 giugno 1994, n.5832

La particolare disciplina in tema di conseguenze del licenziamento
illegittimo intimato da una organizzazione di tendenza, prevista
dall’art. 4 della legge 11 maggio 1990 n. 108 – che ha escluso,
anche nel caso di superamento del livello occupazionale fissato
dall’art. 2 della legge cit., l’applicazione della tutela reale
nell’ipotesi di recesso intimato da datori di lavoro non
imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di
culto – non si applica nelle ipotesi di licenziamento ideologico
nullo, in relazione al quale, a norma dell’art. 3 della legge cit.,
opera comunque la tutela reale, qualunque sia il numero dei dipendenti
occupati dal datore di lavoro.
In tema di organizzazioni di tendenza il licenziamento ideologico,
collegato cioè all’esercizio, da parte del prestatore di lavoro, di
diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà di opinione,
la libertà di religione e, nel campo scolastico, la libertà di
insegnamento, è lecito negli stretti limiti in cui esso sia
funzionale a consentire l’esercizio di altri diritti
costituzionalmente garantiti, quali la libertà dei partiti politici e
dei sindacati, la libertà religiosa e la libertà della scuola e
nelle sole ipotesi in cui l’adesione ideologica costituisca
requisito della prestazione. In particolare, con riferimento a scuole
gestite da enti ecclesiastici, la cui istituzione non contrasta con
l’art. 33 della Costituzione, l’esigenza di tutela della tendenza
confessionale della scuola si pone solo in relazione a quegli
insegnamenti che caratterizzano tale tendenza; non può pertanto
ritenersi legittimo il licenziamento intimato da un istituto di
istruzione religioso di confessione cattolica ad un proprio insegnante
laico di educazione fisica per avere questi contratto matrimonio col
rito civile e non con quello religioso, in quanto la materia insegnata
prescinde completamente dall’orientamento ideologico del docente ed
è indifferente rispetto alla tendenza della scuola.

Sentenza 11 aprile 1994, n.3353

Fra le imprese industriali e commerciali, alle quali, ai sensi
dell’art. 35 della legge n. 300 del 1970, trova applicazione la
disciplina dell’art. 18 della medesima legge in tema di tutela reale
del posto di lavoro, sono da ricomprendersi, in quanto produttrici di
un servizio, quelle aventi per scopo la gestione di istituti
scolastici, senza che rilevino in contrario né la qualità di
congregazione religiosa, propria del gestore – allorché il detto
servizio venga svolto per fini di lucro e non di religione e di culto,
con conseguente inapplicabilità della disciplina della legge n. 108
del 1990 per le così dette organizzazioni di tendenza, escluse
dall’ambito di operatività della tutela reale e soggette soltanto
alla legge n. 604 del 1966 -, né la fruizione di contributi pubblici
da parte dello stesso gestore.
Ai fini del licenziamento di un insegnante di una scuola gestita, con
fini di lucro e con organizzazione di tipo imprenditoriale, da una
congregazione religiosa, non costituisce giustificato motivo di
recesso né l’intento di realizzare economie di gestione attraverso
l’affidamento dello stesso posto di lavoro ad un religioso che, in
quanto membro dell’organizzazione, presti la propria attività senza
retribuzione – non inserendosi il recesso in una diversa
organizzazione aziendale intesa ad una maggiore competitività, ma
essendo esso diretto soltanto a conseguire un risparmio sulle
retribuzioni dovute al personale dipendente -, né il divisato effetto
di ottenere una prestazione che, attesa la qualità personale del
nuovo incaricato, risulti meglio improntata alla natura confessionale
della detta organizzazione, irrilevante rispetto alla struttura
imprenditoriale considerata.

Sentenza 25 gennaio 1996, n.16

Poiché la disciplina normativa di cui alla legge 20 maggio 1982, n.
270 per la sua natura eccezionale è da ritenersi di stretta
interpretazione, gli insegnanti di religione non possono ritenersi
destinatari di tale disciplina e quindi sono esclusi dalla sessione
riservata degli esami di abilitazione per l’insegnamento nelle
scuole medie. Tale esclusione non è in contrasto con i principi
costituzionali di uguaglianza e di imparzialità di cui agli artt. 3 e
97 Cost.

Ordinanza 13 dicembre 1996

Tribunale Amministrativo Regionale per La Sicilia. Sezione staccata di Catania. Ordinanza 13 dicembre 1996. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italina” n. 3, prima serie speciale, del 21 gennaio 1998) (Zingales; Campanella) IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza (omissis) Diritto 1. – I due ricorsi, attesa la connessione soggettiva ed oggettiva sussistente fra […]

Sentenza 05 gennaio 1994, n.5

In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove
determinante, deve essere espresso a mezzo di un giudizio motivato,
che ha però carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.

Sentenza 16 giugno 1994, n.174

L’esclusione di un candidato in possesso del diploma di sacra
teologia dalla sessione riservata degli esami di abilitazione
all’insegnamento delle scuole secondarie di primo grado è
illegittima, perché l’art. 31 della legge 19 gennaio 1942, n. 86,
non prevede l’esclusione dei candidati forniti di laurea in sacra
teologia o di titoli accademici equipollenti dagli esami di
abilitazione, siano essi o no riservati, ma si limita soltanto a
vietare l’utilizzo dei detti titoli di studio per l’insegnamento
in scuole diverse da quelle dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.

Sentenza 28 luglio 1997, n.574

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna (Bologna). Sezione Seconda. Sentenza 28 luglio 1997, n. 574. (Laurita; Sandulli) Diritto Le ricorrenti sollevano eccezione di incostituzionalità della legge regionale n. 52 del 1995, nel suo complesso, a causa dello stretto legame intercorrente tra le norme della stessa, ciascuna inautonoma senza l’altra, per violazione degli articoli 33 e 117, […]

Sentenza 17 giugno 1993, n.250

Lo svolgimento di riti o pratiche religiose e, in generale, il
compimento di atti di culto non rientrano fra le attività
extrascolastiche di cui all’art. 6, II comma, lett. D) e F) del
D.P.R. 416 del 1974. E’ pertanto illegittima per violazione e falsa
interpretazione ed applicazione della legge la delibera del Consiglio
di Circolo scolastico che consente lo svolgimento di tali attività
nelle aule scolastiche e negli orari destinati alle normali lezioni,
all’insegnamento cioè delle materie oggetto dei programmi della
scuola statale, nonché la partecipazione degli alunni a tali riti e
pratiche religiose.