Sentenza 13 dicembre 1994, n.1104
Nel procedimento di delibazione di una sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio, il decesso di uno dei coniugi avvenuto dopo
la costituzione in giudizio non produce l’interruzione del processo
qualora il contraddittorio si sia ripristinato attraverso la
costituzione volontaria degli eredi (a norma dell’art. 300, 2º
comma c.p.c.), i quali sono pienamente legittimati a proseguire
l’esercizio dell’azione volta a far dichiarare l’efficacia
civile della sentenza medesima.