Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 gennaio 2015, n.25358/12

The case concerned the placement in social-service care of a
nine-month-old child who had been born in Russia following a
gestational surrogacy contract entered into by a couple; it
subsequently transpired that they had no biological relationship
with the child. The Court found in particular that the
public-policy considerations underlying Italian
authorities’ decisions – finding that the applicants
had attempted to circumvent the prohibition in Italy on
using surrogacy arrangements and the rules governing
international adoption – could not take precedence over the
best interests of the child, in spite of the absence of any biological
relationship and the short period during which the applicants had
cared for him. Reiterating that the removal of a child from the
family setting was an extreme measure that could be justified only in
the event of immediate danger to that child, the Court considered
that, in the present case, the conditions justifying a removal
had not been met.  [Press Release]

Sentenza 18 dicembre 2014, n.C-364/13

L’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere
interpretato nel senso che un ovulo umano non fecondato il quale,
attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a
svilupparsi, non costituisce un «embrione umano», ai sensi
della suddetta disposizione, qualora, alla luce delle attuali
conoscenze della scienza, esso sia privo, in quanto tale, della
capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, circostanza
che spetta al giudice nazionale verificare.

Parere 12 novembre 2014, n.3624070

Le strutture sanitarie possono lecitamente trattare le informazioni
idonee a rilevare le convinzioni religiose dell'interessato
laddove quest'ultimo richieda di usufruire dell'assistenza
religiosa e spirituale durante il ricovero, ovvero nei casi in cui
ciò si rilevi indispensabile durante l'esecuzione dei
servizi necroscopici per rispettare specifiche volontà espresse
in vita dall'interessato. Tale raccolta di dati sensibili non deve
avvenire, quindi, in maniera sistematica e preventiva, bensì
solo su richiesta dell'interessato o, qualora lo stesso sia
impossibilitato, di un terzo legittimato, quale, ad esempio, un
familiare, un parente o un convivente. La finalità di
assicurare un regime alimentare aderente alla volontà espressa
dall'interessato, nonché quella di rispettare le scelte
terapeutiche espresse in modo consapevole dall'interessato (ad es.
rifiuto al trattamento trasfusionale nell'ambito
dell'espressione del diritto ad un autodeterminazione terapeutica)
possono essere, invece, utilmente perseguite dalle strutture sanitarie
senza raccogliere l'informazione relativa alle religione di
appartenenza dell'interessato. Al paziente deve essere, pertanto,
consentito di esprimere tali volontà, senza che siano raccolte
le eventuali motivazioni religiose che ne sono alla base.

Sentenza 11 dicembre 2014, n.G 119-120/2014

In its decision, the Constitutional Court finds that there is no
objective justification for differing provisions based on sexual
orientation which would generally exclude registered partners from
jointly adopting a child. Moreover, this would create unequal
treatment between registered partners when jointly adopting a child
and (same-sex or heterosexual) partners adopting a step child [fonte:
https://www.vfgh.gv.at – Press Release].