Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 febbraio 2015, n.1789

Ai fini della delibazione della sentenza ecclesiastica di
nullità matrimoniale, la prolungata convivenza tra i coniugi,
dopo la celebrazione delle nozze non può venire rilevata
d'ufficio dal giudice, nè eccepita dal Pubblico Ministero.
Si tratta infatti di una eccezione "in senso tecnico" che
deve essere formulata,a pena di decadenza, con la comparsa di
costituzione e risposta, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c.

Sentenza 02 febbraio 2015, n.1790

La contrarietà alla filiazione costituisce un elemento della
sfera intima e strettamente personale del soggetto, privo di indici
esteriori di riconoscibilità. Ne consegue che la conoscenza di
tale opzione personale può solo desumersi dalle dichiarazioni
dirette della parte o di un terzo che dalla parte l'abbia appreso
e lo riferisca al destinatario. In quest'ultima ipotesi è
necessaria una specificazione puntuale del contesto spazio – temporale
nel quale la circostanza è riferita. Il numero e la
qualità delle persone a conoscenza della circostanza, peraltro
appartenenti alla sfera relazionale del soggetto che ha assunto il
vincolo coniugale con tale riserva mentale costituiscono elementi del
tutto inidonei a fondare la presunzione di conoscibilità in
capo all'altro coniuge. E' necessario, pertanto, che venga
indicato come dal complessivo materiale istruttorio possa affermarsi
che sia pervenuta nella sfera di conoscenza dell'altro coniuge
l'esclusione del bonum prolis. (Nel caso di specie si è
ritenuto che la congiunzione causale o più esattamente il nesso
di univocità tra il fatto noto tra amici e parenti e
l'apprensione di esso da parte dell'altro coniuge fosse stata
meramente affermata dalla sentenza impugnata, senza alcun sostegno
argomentativo).

Sentenza 26 marzo 2009, n.32824

L’adesione ad un credo religioso
(nella specie l'Islam), che non sancisce la parità dei
sessi nel rapporto coniugale, non comporta un nesso indissolubile con
i maltrattamenti in famiglia e non incide sulla qualificazione
giuridica della condotta. In particolare l'appartenenza religiosa
non
 rileva e non
costituisce circostanza attenuante nell'integrazione del reato di
maltrattamenti in famiglia, nella specie in danno della
moglie. 

Sentenza 27 gennaio 2015, n.1494

La convivenza costituisce "un elemento essenziale del matrimonio
rapporto" che connota la relazione matrimoniale in modo
determinante. Nel giudizio di riconoscimento dell'efficacia della
sentenza di nullità matrimoniale pronunciata dal Tribunale
ecclesiastico, di conseguenza, la dedotta esistenza di
un'incapacità psichica originaria, astrattamente idonea a
viziare il matrimonio atto non può escludere lo scrutinio
rispetto ai parametri di ordine pubblico che governano il matrimonio
rapporto, ed in particolare non può trascurare il rilievo del
carattere costitutivo della convivenza così come declinata
dalle norme costituzionali interne, europee e convenzionali.

Linee guida 18 novembre 2014

Con queste linee guida la Chiesa cattolica di Inghilterra e Galles ha
inteso fornire un supporto per una migliore comprensione della
legislazione antidiscriminatoria e superare i luoghi comuni derivanti
dalla sua percepita complessità. Nell’introduzione viene
ricordato che il primo obbligo della Chiesa è l’annuncio
del Vangelo e del magistero della Chiesa e che un aspetto fondamentale
di tale magistero è l’impegno per la giustizia ed il
rispetto della dignità di tutte le persone. Le linee guida
offrono, quindi, un’illustrazione delle parole-chiave in
materia, esaminano le singole caratteristiche protette, per poi
affrontare le questioni legate a specifici ambiti di attività:
il rapporto di lavoro, le associazioni religiose, la prestazione di
servizi da parte di charities e organizzazioni religiose,
l’uso degli spazi di proprietà della Chiesa e
l’attività educativa [Si ringrazia per la segnalzione del
documento e la stesura del relativo abstract Mattia F. Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]

Sentenza 27 gennaio 2015, n.25358/12

The case concerned the placement in social-service care of a
nine-month-old child who had been born in Russia following a
gestational surrogacy contract entered into by a couple; it
subsequently transpired that they had no biological relationship
with the child. The Court found in particular that the
public-policy considerations underlying Italian
authorities’ decisions – finding that the applicants
had attempted to circumvent the prohibition in Italy on
using surrogacy arrangements and the rules governing
international adoption – could not take precedence over the
best interests of the child, in spite of the absence of any biological
relationship and the short period during which the applicants had
cared for him. Reiterating that the removal of a child from the
family setting was an extreme measure that could be justified only in
the event of immediate danger to that child, the Court considered
that, in the present case, the conditions justifying a removal
had not been met.  [Press Release]