Documenti
Legge 17 aprile 2015, n.43
Convenzione 01 aprile 2015
Ordinanza 09 aprile 2015
Sembra condivisibile la censura di disparità di trattamento
sotto il profilo economico tra la PMA omologa e quella eterologa,
stante l’incontestata assunzione a carico del s.s.r. lombardo
– salvo il pagamento di ticket – della prima,
nonché tenuto conto che, da un lato, quanto al diritto alla
salute inteso come comprensivo anche della salute psichica oltre che
fisica, “non sono dirimenti le differenze tra PMA di tipo
omologo ed eterologo” e, dall’altro lato, quanto agli
aspetti normativi ed organizzativi, “l’art. 7 della legge
n. 40 del 2004, il quale offre base giuridica alle Linee guida emanate
dal Ministro della salute, «contenenti l’indicazione delle
procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita», avendo ad oggetto le direttive che devono essere
emanate per l’esecuzione della disciplina e concernendo il genus
PMA, di cui quella di tipo eterologo costituisce una species,
è, all’evidenza, riferibile anche a questa, come lo sono
altresì gli artt. 10 ed 11, in tema di individuazione delle
strutture autorizzate a praticare la procreazione medicalmente
assistita e di documentazione dei relativi interventi” (cfr.
Corte cost. N. 162/2014).
Lettera apostolica 11 aprile 2015
Circolare 26 marzo 2015, n.13/E
Decreto ministeriale 11 marzo 2015, n.36
Nota 23 marzo 2015, n.9314
Ordinanza ministeriale 20 marzo 2015, n.8
Legge 26 marzo 2015
Per approfondire in OLIR.it:
Mattia F. Ferrero
(Univesrità Cattolica del Sacro Cuore di
Milano), Libertà
religiosa e attività imprenditoriale for profit (Focus,
newsletter n. 3/2014)
Antonio Angelucci
(Università degli Studi di Milano), La
"geografia" normativa del matrimonio fra persone dello
stesso sesso (Focus, newsletter n. 5/2013)