Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Risoluzione 30 aprile 2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla persecuzione dei cristiani nel mondo, in relazione all'uccisione di studenti in Kenya per mano del gruppo terroristico alShabaab. [fonte: www.europarl.europa.eu] Il Parlamento europeo, – viste le sue precedenti risoluzioni sul Kenya, – visto il secondo accordo di partenariato rivisto stipulato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, […]

Sentenza 16 aprile 2015, n.943

La giurisprudenza amministrativa ha elaborato un principio di
carattere generale (riguardante in particolare la materia
dell'urbanistica), secondo il quale nel caso di jus superveniens,
rispetto ad un precedente giudizio, rileva solo la normativa
sopravvenuta "anteriore" alla notificazione della sentenza
(cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 8 gennaio 1986, n. 1). La regola
della notificazione tuttavia non si applica alle situazioni giuridiche
di carattere durevole (che riguardano cioè rapporti giuridici
di durata): in queste ipotesi sarà infatti applicabile la
normativa sopravvenuta, anche se successiva alla notificazione della
sentenza (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 11 maggio 1998, n. 2). Si
è inoltre chiarito che il giudicato è senz'altro
suscettibile di restare, per così dire,
"impermeabile" alle sopravvenienze normative solo quando la
sentenza abbia effetto vincolante pieno, e cioè abbia dato una
sostanziale soluzione definitiva alla questione controversa. Ora, nel
caso di specie, la sentenza di cui si chiede l'esecuzione non ha
sancito che l'interesse della ricorrente ad ottenere
l'individuazione di un'area da adibire ad attrezzature per il
culto islamico dovesse essere senz'altro accolta (si veda TAR
Lombardia sentanza 8 novembre 2013, n. 2485
), posto che tale
deliberazione si è limitata ad affermare che il Comune
esaminasse l'istanza presentata dalla ricorrente accertando
preliminarmente il possesso in capo a quest'ultima dei requisiti
richiesti dall'art. 70 della l.r. n. 12 del 2005 (aspetto
quest'ultimo trascurato – secondo la Corte – nella definizione del
PGT). Si deve pertanto ritenere che la l.r. n. 2 del 2015 sia
applicabile alla fattispecie in esame, con conseguente valutazione dei
requisiti richiesti da tale normativa in favore dei possibili
destinatari.

Sentenza 21 aprile 2015, n.8097

La Corte Costituzionale, con sentenza
n. 170 del 2014
, ha dichiarato l’illegittimità degli
artt. 2 e 4 della l. n. 164 del 1982, nella parte in cui non prevedono
che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di
uno dei coniugi consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di
mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato da
altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i
diritti ed obblighi della coppia, con le modalità da statuirsi
dal legislatore. In questo senso, dunque, nel caso di specie, la Corte
di Cassazione ha ritenuto necessario, al fine di dare attuazione alla
declaratoria di illegittimità suddetta, accogliere il ricorso
de qua e conservare alle parti ricorrenti il riconoscimento dei
diritti e doveri conseguenti al vincolo matrimoniale fino a quando il
legislatore non consenta loro di mantenere in vita il rapporto di
coppia, con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli
adeguatamente diritti ed obblighi.

Sentenza 05 marzo 2015, n.315

Corte d'Appello di Bari. Prima Sezione Civile. Sentenza 5 marzo 2015, n. 315: "Riconoscimento dello status di rifugiato a cittadino pakistano di religione Ahmadya, minoranza religiosa perseguitata nel suo Paese d'origine". La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: – dr. Vito SCALERA presidente – […]

Sentenza 01 aprile 2015, n.6611

In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso,
le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come
comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione
del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano
sostanzialmente dall’ipotesi d’invalidita’
contemplata dall’articolo 120 c.c., cosicchè è da
escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale
sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali
dell’ordinamento italiano. Le Sezioni Unite hanno inoltre
specificato i caratteri che deve assumere, per i fini che qui
interessano, la convivenza coniugale, sotto il profilo della
riconoscibilità dall’esterno – attraverso fatti e
comportamenti che vi corrispondano in modo non equivoco -,
nonchè della stabilità – individuando, sulla base
di specifici riferimenti normativi (Legge n. 184 del 1983, articolo 6,
commi 1 e 4) una durata minima di tre anni. Nel caso di specie,
invece, il legame coniugale era gia’ dissolto – se non prima –
certamente dopo un solo anno dalla celebrazione del matrimonio,
cioè entro un arco temporale inferiore rispetto a quello
individuato dalle Sezioni Unite ai fini della tutela del
matrimonio-rapporto (cfr. SU Cassazione, sentenze nn. 16379 e 16380
del 17 luglio 2014). [La redazione di OLIR.it ringrazia per la
segnalazione del documento Antonio Angelucci, Università degli
Studi dell'Insubria].