Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 05 giugno 2015, n.96

La normativa in esame (artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge
n. 40/2004, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche
di PMA alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche
trasmissibili), appare il risultato di un irragionevole bilanciamento
degli interessi in gioco, in violazione anche del canone di
razionalità dell’ordinamento – ed è lesiva
del diritto alla salute della donna fertile portatrice (ella o
l’altro soggetto della coppia) di grave malattia genetica
ereditaria – nella parte in cui non consente, e dunque esclude,
che, nel quadro di disciplina della legge suddetta, possano ricorrere
alla PMA le coppie affette da tali patologie, adeguatamente accertate,
per esigenza di cautela, da apposita struttura pubblica specializzata.
Ciò al fine esclusivo della previa individuazione di embrioni
cui non risulti trasmessa la malattia del genitore comportante il
pericolo di rilevanti anomalie o malformazioni (se non la morte
precoce) del nascituro, alla stregua del medesimo “criterio
normativo di gravità” già stabilito
dall’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 194 del 1978.

Report 17 marzo 2015, n.345

[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Alessandro Tira, Università degli Studi di Milano]

Sentenza 29 aprile 2015, n.C-528/13

La controindicazione permanente alla donazione di sangue per un uomo
che abbia avuto rapporti sessuali con un altro uomo in Francia
è prevista dalla legge. La limitazione in parola rispetta,
tuttavia, il contenuto essenziale del principio di non
discriminazione. Infatti, tale limitazione non rimette in discussione
detto principio in quanto tale, atteso che essa verte unicamente sulla
questione, di portata limitata, delle esclusioni dalla donazione di
sangue allo scopo di tutelare la salute dei riceventi. Resta in ogni
caso da verificare se la stessa limitazione corrisponda ad una
finalità di interesse generale, a norma dell’articolo 52,
paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, e, in caso affermativo, se essa rispetti il principio di
proporzionalità ai sensi di tale disposizione. Al riguardo,
occorre ricordare che la direttiva 2004/33 reca attuazione della
direttiva 2002/98. Conformemente alla sua base giuridica, ossia
l’articolo 152, paragrafo 4, lettera a), CE, quest’ultima
direttiva ha come obiettivo la protezione della sanità
pubblica. Nel caso di specie, l’esclusione permanente dalla
donazione di sangue è preordinata a ridurre al minimo il
rischio di trasmissione di una malattia infettiva ai riceventi. Tale
esclusione contribuisce pertanto all’obiettivo generale di
garantire un livello elevato di protezione della salute umana, che
costituisce una finalità riconosciuta dall’Unione
all’articolo 152 CE, e, in particolare, ai paragrafi 4, lettera
a), e 5 di tale articolo, nonché all’articolo 35, seconda
frase, della Carta, i quali impongono che nella definizione e
nell’attuazione di tutte le politiche ed attività
dell’Unione sia garantito un livello elevato di protezione della
salute umana. Quanto al principio di proporzionalità, dalla
giurisprudenza della Corte risulta che le misure previste dalla
normativa nazionale non devono eccedere i limiti di ciò che
è appropriato e necessario al conseguimento degli obiettivi
legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo
restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure
appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva tra esse e che
gli inconvenienti causati non devono essere esorbitanti rispetto agli
obiettivi perseguiti (v. sentenze ERG e a., C‑379/08 e
C‑380/08, EU:C:2010:127, punto 86; Urbán, C‑210/10,
EU:C:2012:64, punto 24, nonché Texdata Software,
C‑418/11, EU:C:2013:588, punto 52).

Sentenza 08 maggio 2015, n.501

Nel caso di specie, il Tribunale adito ha annullato la deliberazione
della Giunta regionale Venento n. 1645 del 2014, relativa al
"Documento sulle problematiche relative alla fecondazione
eterologa a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162
del 2014" della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, nella parte in cui stabilisce l'accesso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistitia (PMA) di tipo eterologo a carico
del SSN fino al compimento deil 43° anno di età della
donna, limite fissato invece a 50 anni, nel caso di PMA di tipo
omologo. La distinzione conseguente al mantenimento, per la sola
omologa, dei criteri e dei requisiti soggettivi più favorevoli
(50 anni) rispetto alla eterologa (43) – afferma la Corte – non
è infatti "in alcun modo giustificata, tanto da apparire
frutto di una non oculata valutazione circa le conseguenze che tale
specificazione avrebbe comportato". Il Collegio accoglie dunque
il ricorso proposto, in parte qua, avverso la delibera impugnata, in
quanto viziata per violazione dei principi costituzionali di
eguaglianza, nonché del diritto alla genitorialità ed
alla salute, disponendone l’annullamento nella parte in cui ha
ritenuto di applicare solo nel caso della PMA eterologa il menzionato
limite di età.

Determinazione/i 21 aprile 2015

AIFA, Determinazione 21 aprile 2015: Modifica alla determinazione 8 novembre 2011, n. 2703, recante: «Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Ellaone (ulipristal)» – Pillola dei cinque giorni dopo senza prescrizione medica alle pazienti maggiorenni. IL DIRETTORE GENERALE Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella […]