Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 maggio 2015, n.2517

Il Collegio rileva che il “sostegno al reddito” serve a
garantire agli studenti meno abbienti l’acquisto di libri e
altri essenziali strumenti scolastici mentre la “integrazione al
reddito” fa parte di una misura più complessa, si
affianca al “buono scuola” che serve per compensare il
pagamento della retta di frequenza. E’ innegabile, tuttavia,
che, pur con tale valenza integrativa, non si giustifica la
differenziazione se le misure hanno le stesse funzioni, e cioè
l’acquisto dei libri e di altri strumenti scolastici. E’
evidente pertanto che se entrambe le misure del “sostegno al
reddito” e della “integrazione al reddito”
soddisfano le stesse esigenze, conseguenzialmente non è
corretto né logico prevedere, nel primo caso, la misura da euro
60 a euro 290 e, nel secondo caso, da euro 400 a euro 950 (che si
aggiungono a integrare il buono scuola), quasi che il beneficio
compensativo per l’acquisto degli strumenti scolastici debba
essere di gran lunga molto maggiore per gli studenti che frequentano
scuole per le quali pagano una retta rispetto agli altri studenti che
non la pagano.

Sentenza 05 giugno 2015, n.96

La normativa in esame (artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge
n. 40/2004, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche
di PMA alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche
trasmissibili), appare il risultato di un irragionevole bilanciamento
degli interessi in gioco, in violazione anche del canone di
razionalità dell’ordinamento – ed è lesiva
del diritto alla salute della donna fertile portatrice (ella o
l’altro soggetto della coppia) di grave malattia genetica
ereditaria – nella parte in cui non consente, e dunque esclude,
che, nel quadro di disciplina della legge suddetta, possano ricorrere
alla PMA le coppie affette da tali patologie, adeguatamente accertate,
per esigenza di cautela, da apposita struttura pubblica specializzata.
Ciò al fine esclusivo della previa individuazione di embrioni
cui non risulti trasmessa la malattia del genitore comportante il
pericolo di rilevanti anomalie o malformazioni (se non la morte
precoce) del nascituro, alla stregua del medesimo “criterio
normativo di gravità” già stabilito
dall’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 194 del 1978.

Report 17 marzo 2015, n.345

[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Alessandro Tira, Università degli Studi di Milano]