Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 luglio 2015, n.18766-36030/11

In the case of Oliari and Others v. Italy (application no. 18766/11
and 36030/11) the European Court of Human Rights held,
unanimously, that there had been: a violation of Article 8 (right
to respect for private and family life) of the European Convention
on Human Rights. The case concerned the complaint by three
homosexual couples that under Italian legislation they do not
have the possibility to get married or enter into any other type of
civil union. The Court considered that the legal protection
currently available to same-sex couples in Italy – as was
shown by the applicants’ situation – did not only fail to
provide for the core needs relevant to a couple in a stable
committed relationship, but it was also not sufficiently reliable. A
civil union or registered partnership would be the most
appropriate way for same-sex couples like the applicants to have
their relationship legally recognised. The Court pointed out, in
particular, that there was a trend among Council of Europe member
States towards legal recognition of same-sex couples –
24 out of the 47 member States having legislated in favour of
such recognition – and that the Italian Constitutional
Court had repeatedly called for such protection and recognition.
Furthermore, according to recent surveys, a majority of the Italian
population supported legal recognition of homosexual couples.
[Press Release – European Court of Human Rights]

Sentenza 21 maggio 2015, n.10481

L'attribuzione della personalità giuridica alle chiese ex
conventuali comportava, ai sensi del Concordato del 1929, il diretto
trasferimento della proprietà del complesso degli edifici sacri
dal Fondo Edifici di Culto, successore dell'originario Fondo per
il Culto, al riconosciuto ente – chiesa. Tutto ciò con
conseguente irrilevanza della stessa successione, nel tempo, dei
suddetti Fondi e con conseguente identificazione del complesso dei
beni in questione fra quelli aventi specifica destinazione vincolata
all'esercizio del culto (e, quindi, come tali assegnati a quei
Fondi). Va, in proposito, rammentato come solo le chiese ex
conventuali, già appartenenti alle case religiose a suo tempo
soppresse con le leggi eversive e – si badi – chiuse al culto,
potevano essere attribuite al demanio dello Stato e, quindi,
considerate demaniali e diversamente utilizzate; pertanto nella
fattispecie in esame non si verte in ipotesi di tal genere attesa la
vincolante e continuativa destinazione della chiesa all'esercizio
delle funzioni religiose.

Sentenza 06 luglio 2015, n.13883

In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso,
le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come
comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione
del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano
sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata
dall'art. 120 c.c., cosicchè è da escludere che il
riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo
in principi fondamentali dell'ordinamento italiano. In
particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo
del difetto di tutela dell'affidamento della controparte,
poichè, mentre in tema di contratti la disciplina generale
dell'incapacità naturale dà rilievo alla buona o
malafede dell'altra parte, tale aspetto è ignorato nella
disciplina dell'incapacità naturale, quale causa
d'invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente
l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio
psichico.

Convenzione 07 maggio 2015

Il CCNL dei sacristi è in vigore dal 1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2017. Per i sacristi assunti dalle parrocchie ambrosiane
prima del 1° gennaio 2008 deve invece essere applicata la sola
Convenzione diocesana, rinnovata in data 7 maggio 2015 (triennio
2014-2017). [fonte: www.chiesadimilano.it]