Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 aprile 2005, n.7791

Nei confronti degli enti estranei all’ordinamento italiano perché
enti di diritto internazionale, il giudice italiano è carente della
potestà giurisdizionale idonea ad interferire nell’assetto
organizzativo e nelle funzioni proprie di essi, mentre può emettere
provvedimenti di contenuto esclusivamente patrimoniale. Tra questi non
può comprendersi la sentenza di condanna ad un pagamento che debba
essere logicamente preceduta da un accertamento del danno da
interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
prestazioni lavorative attinenti ai fini istituzionali dell’ente
datore di lavoro: infatti tale sentenza, una volta passata in
giudicato, farebbe stato sia sull’obbligo di pagare sia (questione
pregiudiziale logica) sull’obbligo di ricevere a tempo indeterminato
le prestazioni lavorative. Le Sezioni Unite hanno enunciato questo
principio in un caso nel quale l’attore aveva chiesto la dichiarazione
di nullità, per contrasto con norme imperative, della clausola di
apposizione del termine ad un contratto di lavoro avente ad oggetto
mansioni di promozione e sviluppo, anche con progetti speciali,
dell’Opera romana pellegrinaggi – articolazione del Vicariato di
Roma, ente della Santa Sede – nel quale egli svolgeva compiti di
direttore di agenzia, e la conseguente condanna al pagamento di
retribuzioni non corrisposte, a partire dalla cessazione di fatto del
rapporto; la Corte ha dichiarato il difetto della giurisdizione
italiana, cassando senza rinvio la sentenza impugnata.

Legge regionale 24 marzo 2004, n.5

Legge regionale 24 marzo 2004, n. 5: “Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna” n. 40 del 25 marzo 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE […]

Ordinanza 26 marzo 2005

La rimozione del crocifisso dalle aule sedi dei seggi elettorali non
rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, posto che le
controversie sulla vigenza delle norme che prevedono, tra le altre
disposizioni di carattere generale ed organizzativo, la presenza del
crocifisso nelle aule scolastiche e, quindi, spiegano i loro effetti
verso una platea indifferenziata di soggetti, non attengono ad un
rapporto esclusivamente “individuale” di utenza, ai sensi dell’art.
33, 2° comma, lett. e), D. L.vo n. 80/98. Ciò premesso, anche a
volere ritenere configurabile la giurisdizione del giudice adito,
mancano in ogni caso le condizioni per accogliere tale domanda
cautelare, considerato che la mera esposizione di tale simbolo, nel
quale si identifica ancora oggi, sotto il profilo spirituale, la larga
maggioranza dei cittadini italiani, in assenza di qualsivoglia divieto
normativo, costituisce la testimonianza di tale diffuso sentimento,
senza alcuna valenza discriminatoria nei confronti delle altre
religioni, la cui libera professione è senza alcun dubbio consentita
e garantita dallo Stato. Né da tale presenza pare derivare alcuna
violazione e/o condizionamento quanto al libero esercizio del diritto
di voto, dovendosi in primo luogo ricondurre tale simbolo alla
radicata tradizione religiosa e culturale del Paese, senza
necessariamente dedurne un’interferenza, anche solo indiretta,
rispetto alle varie consultazioni (politiche, amministrative o
referendarie).

Ordinanza 31 marzo 2005

Il crocifisso non può essere considerato come simbolo esclusivamente
religioso. In una società come quella italiana, definita di “antica
cristianità”, non può infatti escludersi il carattere anche
culturale di quest’ultimo, in quanto espressione del patrimonio
storico di un popolo, alla cui identità tale simbolo va riferito. La
croce, dunque, oltre ad essere dotata di un particolare significato
per i credenti, rappresenta l’espressione della civiltà e della
cultura cristiana nella sua radice storica, come simbolo dotato di
valore universale. Pertanto, sotto tale profilo, e cioè considerando
il carattere culturale del crocifisso, è da escludere un contrasto
tra la sua mera presenza ed il principio di laicità dello Stato. Né
tale presenza contrasta comunque con il diritto, costituzionalmente
garantito, di libertà religiosa, posto che la stessa non appare
circostanza idonea a costringere ad atti di fede e ad atti contrari
alle proprie convinzioni religiose, e tale da essere, quindi, in
contrasto con il principio di libertà religiosa.

Legge regionale 28 luglio 2004, n.16

Legge regionale 28 luglio 2004, n. 16: “Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna” n. 102 del 28 luglio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE: TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 (Principi e ambito d’applicazione) 1. La presente legge disciplina […]

Ordinanza 24 marzo 2005

La presenza del crocifisso nelle aule scolastiche destinate a sedi di
seggio non rappresenta di per sé imposizione di un credo religioso o
di una forma di venerazione, né obbliga alcuno a tenere una
determinata condotta di adorazione o a dichiarare la propria posizione
in materia religiosa. Né, per il solo fatto di permanere durante lo
svolgimento delle operazioni di voto nelle consultazioni elettorali o
referendarie, tale presenza è idonea ad assumere una connotazione
particolare che in qualche modo condizioni, subordini o influenzi la
formazione dell’opinione politica o l’espressione del voto da parte
degli elettori. E’ inoltre dubitabile che sussista in astratto il
diritto soggettivo del privato di conseguire giudizialmente
l’adeguamento dell’ordinamento ad un principio costituzionale
(quale il principio di laicità dello Stato), in quanto ciò
significherebbe attribuire al singolo la possibilità di indirizzare
concretamente l’azione della P.A. al di fuori della normativa
(costituzionale, primaria, secondaria e regolamentare) che presiede
alla formazione ed alla attuazione della volontà della P.A., ed – in
secondo luogo – presupporrebbe che, a semplice richiesta di chiunque e
mancando lo specifico pregiudizio di cui appena sopra, l’Autorità
giudiziaria possa surrogarsi allo Stato nell’emanazione di
disposizioni normative dirette ad attuare nell’ordinamento i principi
costituzionali aventi carattere non precettivo, ma programmatico.

Legge regionale 29 luglio 2004, n.19

Legge regionale 29 luglio 2004, n. 19: "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria". (da "Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna" n. 105 del 29 luglio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE: TITOLO I – Disposizioni generali e norme di principio ARTICOLO 1 (Finalità, oggetto e […]

Legge 16 dicembre 1999, n.479

Legge 16 dicembre 1999, n. 479: “Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense, corredato dalle note […]

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507: “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 306 del 31 dicembre 1999) TITOLO I Riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti CAPO I Trasformazione dei reati in illeciti amministrativi Art. 1. Depenalizzazione 1. Sono trasformate in illeciti amministrativi, […]