Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 25 giugno 1993, n.205

Legge 25 giugno 1993, n. 205: “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” n. 148 del 26 giugno 1993) Art. 1 (Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) 1. (Omissis) (1). 1- bis . Con la sentenza di condanna per uno dei […]

Codice penale 19 ottobre 1930

Codice penale italiano. Approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1938. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 253 del 28 ottobre 1930, Supplemento ordinario) In OLIR: Tavola sinottica delle modifiche apportate dalla legge n. 85 del 2006 al Capo I, Titolo IV, Libro II del Codice penale (Omissis) LIBRO SECONDO – Dei delitti […]

Sentenza 09 maggio 2005, n.3452

L’art. 13 della legge n. 40 del 2004 vieta qualsiasi sperimentazione
su embrioni umani e consente, in particolare, la ricerca clinica e
sperimentale soltanto per finalità terapeutiche e diagnostiche –
volte alla tutela della salute ed allo sviluppo dell’embrione –
qualora non siano possibili metodologie alternative. Le Linee guida
ministeriali prevedono invece unicamente al riguardo l’indagine
osservazionale, basata cioè sull’esame al microscopio di eventuali
anomalie di sviluppo dell’embrione creato in vitro, ponendo il
divieto della diagnosi preimpianto a finalità eugenetica. Sul punto,
non può tuttavia considerarsi sussistente alcuna difformità tra le
previsioni considerate, sebbene la legge n. 40/2004 sembri “prima
facie” dotata di una portata di applicazione più ampia rispetto al
provvedimento ministeriale. Infatti, considerato che non esistono
ancora terapie geniche che permettano di curare un embrione malato,
con possibile incidenza sullo stato di salute del medesimo, la
diagnosi preimpianto invasiva non può che concernere le sole qualità
genetiche dello stesso embrione senza alcuna diretta finalità
terapeutica. Dunque, essendo questo, ad oggi, lo stato dell’arte
medica, il divieto di diagnosi preimpianto risulta coerente con la
legge n. 40 ed, in particolare, con quanto prescritto dall’art. 13,
II comma.

Legge regionale 26 giugno 2003, n.8

Legge regionale 26 giugno 2003, n. 8: “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2003 (art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Calabria” n. 12 del 1 luglio 2003, Supplemento Straordinario n. 2 del 3 luglio 2003) (Omissis) […]

Legge regionale 23 ottobre 2003, n.16

Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16: “Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo” n. 33 del 7 novembre 2003) ARTICOLO 1 (Finalità) 1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti strutture ricettive all’aria aperta: a) villaggi turistici; b) campeggi. 2. La gestione dell’attività ricettiva all’aria aperta può […]

Sentenza 01 aprile 1987, n.3932

L’obbligo di non ingerenza sugli enti centrali della Chiesa cattolica
da parte dello Stato italiano, previsto dall’art. 11 del trattato del
Laterano, si riferisce ai vecchi enti in quanto operanti nel
territorio italiano, come si evince dalla eccezione e quindi dalla
unica possibilità di ingerenza disciplinata dallo stesso art. 11 con
riferimento agli acquisti dei corpi morali. Per obbligo di non
ingerenza poi deve intendersi il dovere internazionalmente assunto di
non esercitare le funzioni pubbliche della sovranità comunque
implicanti un intervento nell’organizzazione e nell’azione dei
menzionati enti. Ne deriva che l’esclusione non è limitata ai soli
poteri pubblici di contenuto amministrativo ma concerne la sovranità
stessa in tutte le sue esplicazioni pubbliche di poteri, potestà,
funzioni e, quindi, anche giurisdizione.

Legge regionale 04 agosto 2004, n.14

Legge regionale 4 agosto 2004, n. 14: “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 100 del 6 agosto 2004, Supplemento) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: (Omissis) TITOLO III – NORME IN MATERIA SANITARIA ARTICOLO […]

Sentenza 21 maggio 2003, n.22516

L’obbligo di non ingerenza dello Stato nelle attivita’ degli “enti
centrali della Chiesa”, sancito dall’art. 11 del Trattato fra l’Italia
e la Santa Sede stipulato l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo in
Italia con legge 27 maggio 1929 n. 810, non equivale alla creazione di
una “immunita’”, ma si riferisce essenzialmente all’attivita’
patrimoniale degli enti anzidetti, rimanendo pertanto escluso che esso
comporti la rinuncia dello Stato ad imporre l’osservanza di norme
penali e ad agire, quindi, per la repressione di fatti illeciti
produttivi di eventi di rilievo penale che si verifichino in
territorio italiano. (Nella specie, in applicazione di tale principio,
la Corte ha censurato la sentenza di merito con la quale era stato
dichiarato non doversi procedere per difetto di giurisdizione nei
confronti di taluni responsabili della Radio vaticana – peraltro
ritenuta non annoverabile neppure fra gli “enti centrali della Chiesa”
– in ordine al reato di cui all’art. 674 cod. pen., ipotizzato con
riguardo alla emissione di onde elettromagnetiche di intensita’
superiore al consentito dagli impianti della stessa Radio vaticana,
siti in territorio italiano).

Sentenza 19 febbraio 2002, n.3472

La radio vaticana è un ente centrale della Chiesa, a norma dell’art.
11 del trattato del Laterano 11 febbraio 1929 (legge n. 810 del 1929),
sia perché è inserita nell’ambito della Segreteria di Stato della
Santa Sede e il suo direttore generale è nominato dal Pontefice, sia
perché è uno strumento al servizio della stessa Santa Sede per
l’evangelizzazione in adempimento del ministero petrino. In
conseguenza, a norma del citato art. 11 del trattato, lo Stato
italiano è carente di giurisdizione nei confronti dei responsabili
della gestione di detta radio, quando siano imputabili della lesione
prevista e punita dall’art. 674 c.p., per aver diffuso radiazioni
elettromagnetiche in territorio italiano atte a offendere e molestare
le persone ivi residenti. I problemi posti da tali impianti vanno
risolti con accordi fra lo Stato e la Santa Sede.

Legge 10 luglio 2003

Act 2003, Chapter 18, 10 luglio 2003: “Sunday Working (Scotland)”. An Act to make provision as to the rights of shop workers and betting workers under the law of Scotland in relation to Sunday working; and for connected purposes. BE IT ENACTED by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the advice and consent […]