Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Varie 25 novembre 2015

La Commissione pone il Codice alla riflessione critica della
comunità scientifica, in primo luogo del CNR, nonché
degli esponenti delle istituzioni pubbliche, delle Forze
dell’Ordine, delle Forze Armate, dell’industria e in
generale di tutti coloro che vorranno contribuire ad assicurare una
discussione ampia e competente sulla materia. Commenti, osservazioni,
emendamenti o integrazioni al testo possono essere inviati entro il 31
gennaio 2016 all’indirizzo di posta elettronica
cnr.ethics@cnr.it.

Sentenza 22 dicembre 2015, n.25767

Seppure l’astratta riconoscibilità della
legittimazione attiva del minore disabile non trovi un ostacolo
insuperabile nell’anteriorità del fatto illecito alla
nascita, giacché si può essere destinatari di tutela
anche senza essere soggetti dotati di capacità giuridica ai
sensi dell’art. 1 c.c., il supposto interesse a non nascere
mette in scacco il concetto stesso di danno. Anzitutto, perché,
in questo modo, si farebbero interpreti unilaterali i genitori
nell’attribuire alla volontà del nascituro il rifiuto di
una vita segnata dalla malattia, come tale, indegna di essere vissuta;
in secondo luogo, perché l’ordinamento non riconosce
“il diritto alla non vita” e conseguentemene
l’esistenza del cd. “diritto di non nascere se non
sani”. Parimenti è infondata l’invocazione del
diritto di autodeterminazione della madre, leso dalla mancata
informazione sanitaria, ai fini di una propagazione intersoggettiva
dell’effetto pregiudizievole. Con riguardo a tale censura, la
Corte di legittimità ha infatti chiarito che non si può
pretendere di estendere al nascituro una facoltà che è
concessa dalla legge alla gestante, in presenza di rigorose condizioni
(art. 6 della legge n. 194 del 1978).

Sentenza 23 dicembre 2015

La Corte d’appello di Roma ha rigettato il ricorso del P.M.
avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma del 30 luglio
2014
che aveva disposto l’adozione di una bambina da parte
della compagna della madre. I giudici d’appello affermano,
infatti, che quando vi sia una stabile relazione genitore/figlio,
l’art. 44 lett. d della Legge n. 184 del 1983 consente di
disporre l’adozione, dovendosi cioè valutare se nel caso
concreto l’adozione avvenga nell’interesse del minore.

Legge 29 settembre 2015, n.162

Legge 29 settembre 2015, n. 237: "Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961". La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:  Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il […]

Sentenza 10 novembre 2015, n.5103

Le ex IPAB non sono fondazioni pubbliche in quanto mancano alcuni
degli elementi essenziali perché possano essere considerate
tali, ovvero del requisito 'teleologico' nonché del
requisito della 'influenza dominante' necessari, ai sensi
dell' art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163 del 2006, ai fini della
qualificazione giuridica quale organismo di diritto
pubblico. (Ciò nel caso di specie in quanto, della
Fondazione in questione, i componenti del Consiglio di amministrazione
erano di nomina sindacale e non del Comune, oltre al fatto che le
rette degli ospiti erano a carico degli stessi, con l'intervento
dell'ente locale, nella sola ipotesi degli obblighi connessi alla
spedalità).

Sentenza 16 ottobre 2015

Non vi è alcuna ragione per ritenere in linea generale
contrario all’ordine pubblico un provvedimento straniero
che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra una persona
non coniugata e il figlio riconosciuto del partner, anche dello
stesso sesso, una volta valutato in concreto che il
riconoscimento dell’adozione, e quindi il riconoscimento di
tutti i diritti e doveri scaturenti da tale rapporto,
corrispondono all’interesse superiore del minore
al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue
le figure genitoriali e al mantenimento delle positive
relazioni affettive ed educative che con loro si sono
consolidate, in forza della protratta convivenza con ambedue e
del provvedimento di adozione; ne consegue che tale provvedimento
è suscettibile di trascrizione nei registri dello Stato
Civile.

Corte Appello Milano, sez. Persone, Minori,
Famiglia, 16 ottobre 2015 (Pres. Bianca La Monica, est. M.
Cristina Canziani)