Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 01 ottobre 2001

L’art. 404 c.p. punisce l’offesa alla religione commessa “mediante
vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al
culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto”.
Sin da epoca risalente, l’elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale individua le cose che “formano oggetto di culto”
in quelle verso cui il culto si tributa, la quali sono pertanto
adorate ed oggetto di preghiera per il fatto di rappresentare o
simboleggiare l’essenza divina: si tratta delle immagini sacre, del
crocifisso, ecc. La natura mobile o immobile, la commerciabilità o
meno delle cose, l’avvenuta consacrazione o benedizione delle stesse
sono invece indifferenti, < > – secono la dottrina – <>. Tra le
“cose consacrate al culto” vengono ricomprese quelle (chiese,
altari, calici, tabernacoli, ecc.) che hanno ricevuto il particolare
atto rituale della consacrazione del vescovo o benedizione del
sacerdote, atto che sottrae la cosa ad ogni uso profano o improprio.
Infine, “cose necessariamente destinate all’esercizio del culto”
sono quelle che, non appartenenti alle altre due categorie, sono
comunque necessarie per lo svolgimento della liturgia o del rito sacro
(paramenti, stendardi, ceri, ecc.). Secondo la pacifica
interpretazione della dottrina, inoltre, il vilipendio può essere
commesso non solo con atti materiali, ma anche con parole o qualunque
altro mezzo idoneo; è invece imprescindibile che la condotta sia
posta in essere direttamente sopra o verso la cosa in questione, e
comunque in sua presenza. Nell’accertamento della sussistenza del
reato di cui all’art. 404 c.p. non può dunque in alcun modo
prescindersi dalla presenza – quale oggetto della condotta di
vilipendio – di una cosa che sia realmente ed effettivamente oggetto
di culto o consacrata, ovvero destinata all’esercizio del culto, con
l’ulteriore precisazione, quanto a tale ultima categoria, che detta
destinazione sia attuale e non solo possibile. (Nel caso di specie,
concernente la produzione cinematografica dal titolo “Totò che
visse due volte”, non è stata dimostrata la riconducibilità di
alcuno degli oggetti impiegati nelle riprese – croci, statue, edicole
votive, ecc. – all’una o all’altra delle categorie di “cose”
di cui all’art. 404, nel senso tecnico sopra precisato, ma queste
ultime sono per contro risultate oggetti fabbricati durante la
produzione ovvero noleggiati presso negozi specializzati).

Sentenza 03 maggio 2004, n.617

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgano
un’attività diversa da quella di religione e di culto, quale
l’erogazione in regime di convenzione con il S.S.N. di prestazioni
sanitarie, risultano soggetti alle leggi dello Stato concernenti tali
attività e sottoposti al regime tributario previsto per le medesime,
oltre che tenuti agli adempimenti previsti per l’esercizio di
attività di natura commerciale (es. iscrizione nel registro delle
imprese). All’osservanza da parte di detti enti di alcune norme
dello Stato, che impongono obblighi ed adempimenti, anche di natura
fiscale, (versamento dell’I.R.P.E.G., registrazione delle
deliberazioni nel registro delle imprese, ecc.), previsti per le
società di azioni, non consegue tuttavia una totale equiparazione
degli stessi alle predette società, nè l’applicazione in via
analogica della normativa che disciplina le società di capitali.
Trattasi infatti di enti che, a prescindere dalla configurazione o
meno di un tertium genus, non possono certamente trovare collocazione
normativa nella disciplina dettata per le società per azioni,
essendone comunque diversi gli scopi, gli organismi costitutivi ed
infine le stesse autorità di controllo.

Legge 10 dicembre 2003, n.52

Ley 10 de dicembre de 2003, n. 52: “Supresión del art. 2 del Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, por el que se regula la Seguridad Social del clero, así como el art. 2 de la Orden de 19 de diciembre de 1977, por la que se regulan determinados aspectos relativos a la inclusión […]

Legge 30 dicembre 1994, n.42

Legge 30 dicembre 1994, n. 42: “Mdidas fiscales, administrativas y del orden social”. (Omissis) Supresión del art.2 del Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, por el que se regula la Seguridad Social del clero, así como el art. 2 de la Orden de 19 de diciembre de 1977, por la que se regulan determinados […]

Accordo 21 dicembre 1994

Acuerdo de 21 de diciembre de 1994, entre el Reino de España y la Santa Sede, sobre asuntos de interés común en Tierra Santa y Anejo. (BOE núm. 179, 28 julio 1995) España y la Santa Sede, con el propósito de adaptar a las actuales circunstancias la secular obra desarrollada por España en Tierra Santa, […]

Sentenza 07 febbraio 2005, n.849

In ossequio al vigente impianto costituzionale relativo ai rapporti
tra Stato e Chiesa Cattolica, la Legge n. 512 del 1961 – nel
disciplinare lo Stato giuridico del personale dell’assistenza
spirituale alle Forze armate dello Stato – è partita dal postulato
dell’esistenza di due ordinamenti giuridici, quello statale e quello
canonico, fra loro paralleli e reciprocamente intersecantisi senza
prevalenza dell’uno sull’altro, nel tentativo riuscito di assicurare
una sostanziale autonomia degli atti e dei giudizi che si vengono via
via a formare nel corso dei procedimenti avviati da entrambe le
autorità. Al riguardo, in tema di designazione dei cappellani
militari, l’art. 17 della legge suddetta stabilisce che le nomine
siano effettuate con decreto da parte dell’amministrazione statale,
“previa designazione dell’Ordinario Militare”, e l’art. 26 prevede
inoltre, in ordine alle modalità di esercizio di tale potere, che
“l’Ordinario Militare o, per sua delega, il Vicario generale
militare, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento
a disposizione, compili, entro il mese di gennaio dell’anno
successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare
integrate da un giudizio complessivo espresso per le qualifiche di
ottimo, buono, mediocre, insufficiente”. Ai sensi di dette
disposizioni si può dunque escludere che il giudizio in questione sia
in qualche modo vincolato dalle valutazioni eventualmente operate
dall’amministrazione militare, in quell’ottica di “separazione
delle sfere di competenza tra autorità religiosa e statale” sopra
tratteggiata. Da tutto ciò consegue che il provvedimento di congedo a
tempo illimitato, fondato su argomentazioni di esclusiva competenza
dell’Ordinario Militare (il giudizio complessivo de qua), non possa
che risultare del tutto legittimo in quanto motivato in forza di un
diniego sulla cui validità ed efficacia l’amministrazione militare
non ha possibilità di interloquire.

Circolare 24 maggio 2005

Ministero dell’Interno. Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere. Circolare, 24 maggio 2005. TELEX URGENTE ROMA, 24 MAGGIO 2005 AI SIGNORI QUESTORI LORO SEDI PROT:NR. 400/C/2005/IV/607/P/5.2 VOCE: RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI AI GIA’ TITOLARI DELLO STESSO PER MOTIVI DI STUDIO. SONO PERVENUTI A QUESTA DIREZIONE […]

Sentenza 13 giugno 2005, n.172

L’art. 5, della L. 25 marzo 1985, n. 121, il quale prevede che gli
edifici aperti al culto non possano essere espropriati se non per
gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità
ecclesiastica, si riferisce ai soli edifici di culto, in quanto
religiosi ed in quanto aperti al culto stesso e non certo ad aree
libere non edificate, come tali non gravate da vincoli culturali con
il luogo di culto. Inoltre, anche nel caso in cui dovesse essere
necessario considerare edifici di culto nell’ambito di una
funzionalità religiosa in essere, la assunta non tangibilità
autoritativa, determinata pure dalla sussistenza di vincoli culturali,
sarebbe comunque relativa e limitata al fatto che, in sede
pianificatoria, non se ne snaturi la funzione in essere e
l’interesse culturale; solo nel caso di interferenza effettiva e
concreta sull’attività di culto che si svolga in edifici a ciò
dedicati, v’è dunque la necessità di un assenso della Autorità
ecclesiastica competente. Ciò considerato, in presenza di particelle
immobiliari libere e prive dei vincoli culturali in questione, il
Comune può disporre di queste ultime nei limiti della logica, della
razionalità e della non contraddittorietà; nè è tenuto, per
qualificare le stesse sotto l’aspetto pianificatorio, ad un
preventivo assenso da parte dell’Autorità ecclesiastica.

Risoluzione 08 giugno 2005

Risoluzione 8 giugno 2005: “Protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell’Europa allargata”. (Testo provvisorio) Il Parlamento europeo, – visti gli articoli 6 e 7 del trattato UE, che stabiliscono l’obiettivo di sviluppare l’Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia nonché quello di applicare i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti […]

Decreto 09 gennaio 1981, n.142

Regio decreto 9 gennaio 1981, n. 142: "Organización y Funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas". ("Boletin Oficial del Estado" de 31 de enero de 1981). El artículo quinto de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa determina la creación en el Ministerio de Justicia del Registro de Entidades Religiosas, y la disposición final de la citada […]