Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 30 gennaio 2016, n.292

Dev’essere ritenuto illegittimo – e va pertanto caducato –
l’art. 4 del d.m. n. 46 del 2013 nella parte in cui identifica
le scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico “senza
fini di lucro”, quali destinatarie di contributi pubblici in via
prioritaria rispetto alle altre scuole paritarie, ai sensi
dell’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
("legge finanziaria 2007"), con le scuole paritarie
“gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro”,
seguendo così il criterio “soggettivo –
formale” della natura giuridica dell’ente gestore,
anziché fare applicazione del criterio “oggettivo”
– coerente con la giurisprudenza in materia di aiuti di Stato, e
con la giurisprudenza nazionale -, in base al quale il fine di lucro
della scuola paritaria va posto in correlazione diretta con le
caratteristiche, economico – commerciali, o meno,
dell’attività esercitata, e non, come detto, con la
natura dell’ente; sicchè, diversamente da quanto
stabilito nel citato art. 4 del decreto impugnato in primo grado, per
scuole paritarie senza scopi di lucro, ai fini dell’erogazione
di contributi pubblici in via prioritaria, non devono intendersi
quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, e neppure
possono essere presi in considerazione gli istituti ammessi a produrre
utilità apprezzabili sul piano economico, ossia contrassegnati
dalla presenza di “lucro in senso oggettivo” ma
assoggettati al divieto di distribuzione degli eventuali utili in
favore di amministratori o soci (c. d. “assenza di lucro
soggettivo”), ma debbono considerarsi tali le scuole paritarie
che svolgono il servizio scolastico senza corrispettivo, vale a dire a
titolo gratuito, o dietro versamento di un corrispettivo solo
simbolico per il servizio scolastico prestato, o comunque di un
corrispettivo tale da coprire solamente una frazione del costo
effettivo del servizio, dovendo, in questo contesto, il pagamento di
rette di importo non minimo essere considerato fatto rivelatore
dell’esercizio di un’attività con modalità
commerciali.

Varie 07 marzo 2016

Rescriptum ex Audientia Sanctissimi [fonte: www.vatican.va] Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, il giorno 4 del mese di marzo dell’anno del Signore 2016, ha approvato le nuove “Norme sull'amministrazione dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione”, abrogando quelle precedenti approvate da San Giovanni Paolo II il 20 agosto […]

Sentenza 10 marzo 2016, n.52

Spetta al Consiglio dei Ministri valutare l'opportunità di
avviare trattative con una determinata associazione, al fine di
addivenire, in esito ad esse, alla elaborazione bilaterale di una
speciale disciplina dei reciproci rapporti (ex art. 8, comma 3 della
Costituzione). Di tale decisione – e, in particolare, per quello che
qui interessa ovvero della decisione di non avviare le trattative – il
Governo può essere chiamato a rispondere politicamente di
fronte al Parlamento, ma non in sede giudiziaria. Nel caso di specie,
non spettava perciò alla Corte di Cassazione, Sezioni Unite
Civili, affermare la sindacabilità di tale decisione ad opera
dei giudici comuni.


La Redazione di OLIR.it ringrazia per
la tempestiva segnalazione del documento Mathia Benassuti


Comunicato Stampa: Sintesi della
sentenza relativa al conflitto n. 5 del 2014, proposto dal Governo
avverso la sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione n. 16305 del 2013
[fonte:
www.cortecostituzionale.it]


In OLIR.it
Corte di
Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 23 giugno 2013, n.
16305

Corte
Costituzionale, ordinanza17 marzo 2015, n. 40