Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 marzo 2003, n.11346

In materia possessoria, l’art. 704 c.p.c., che prevede che le domande
relative al possesso per fatti che avvengono nel corso del giudizio
petitorio siano proposte dinanzi al giudice di quest’ultimo, non
configura una ipotesi di litispendenza e neppure di continenza, nè
tra le cause è ravvisabile un vincolo di subordinazione o di garanzia
o di pregiudizialità, ma piuttosto un vincolo di connessione
impropria, che giustifica la vis atractiva del secondo giudizio sul
primo; ne consegue che non è necessario che tra giudizio possessorio
e petitorio vi sia identità di soggetti, essendo sufficiente, oltre
all’identità del bene oggetto dello spoglio, una identità almeno
parziale tra i soggetti, nel senso che le parti del giudizio
possessorio siano presenti nel petitorio, senza che sia necessaria una
perfetta e totale coincidenza neppure delle posizioni processuali
assunte nell’altro giudizio. Nel caso di specie un parroco non può
acquistare per usucapione un immobile concesso alla parrocchia per lo
svolgimento di attività connesse al culto perchè il locale non gli
è stato consegnato “ad personam” ma come rappresentante della
comunità parrocchiale.

Sentenza 27 giugno 2003, n.5349

Laddove l’amministrazione abbia provveduto ad enucleare nell’atto
generale (nella specie, d.P.C.M. 25 gennaio 2002) le ragioni ed i
limiti di impiego degli obiettori di coscienza con ridotto profilo
sanitario, la stessa non è soggetta ad alcun obbligo di ulteriore
motivazione dell’atto con cui avvia un giovane al servizio civile
sostitutivo.

Sentenza 11 febbraio 2003, n.963

Il termine per l’avvio dell’obiettore di coscienza al servizio civile
sostituito decorre, nel caso di riconoscimento dello status di
obiettore da parte del giudice ordinario, dalla data di deposito della
relativa sentenza.

Sentenza 23 aprile 2002, n.6103

Il termine di nove mesi, stabilito dall’art.1 del D. Lgs. del 30
dicembre 1997, n.504, vale per le domande presentate dal 1 gennaio
2000, mentre, per le domande presentate in data anteriore, il termine
concernente l’avviamento al servizio civile resta quello di un anno,
previsto dall’art. 9 della legge 8 luglio 1998,n.230/1998,
decorrente dalla scadenza del termine di sei mesi fissati per
l’adozione del provvedimento di riconoscimento.

Sentenza 08 luglio 2004, n.229

L’art. 12 della legge della regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n.
20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione
del servizio civile regionale) prevede una comunicazione agli Uffici
di leva dei nominativi di coloro che, svolgendo il servizio civile
regionale, abbiano comunque voluto dichiarare la loro obiezione di
coscienza al servizio militare, nella prospettiva che esso possa
rivivere come servizio obbligatorio. La disposizione contenuta
nell’art. 12 deve essere letta come rivolta a prevedere, in spirito di
collaborazione, la mera trasmissione di informazioni agli Uffici di
leva ai fini che eventualmente siano previsti dalla legislazione
statale, senza che ciò determini invasione della competenza statale.
Analogo discorso vale per le altre disposizioni, censurate nel caso di
specie(art. 22, comma 5, e art. 5, comma 4, della legge regionale), le
quali, rinviando al suddetto art. 12, si limitano ad assicurare,
nell’ipotesi di ripristino della leva, la disponibilità di
informazioni sui soggetti che, avendo svolto il servizio civile
regionale, abbiano voluto dichiarare l’obiezione di coscienza agli
eserciti, all’uso delle armi e alla violenza.

Sentenza 08 luglio 2004, n.228

Il servizio civile, prestato anche su base esclusivamente volontaria,
persegue finalità corrispondenti alla prestazione militare e mantiene
intatto il parallelismo con quest’ultima che caratterizza il servizio
civile alternativo dettato da obiezione di coscienza. Inoltre, il
dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del
principio di solidarietà espresso nell’art. 2 della Costituzione, le
cui virtualità trascendono l’area degli “obblighi normativamente
imposti”, chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di
una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della
profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo
contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di
adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria; con
specifico riferimento alla disciplina contenuta nella legge n. 64 del
2001, oggetto di censure nel ricorso nel caso di specie, va osservato,
peraltro, che nella parte in cui essa prevede, in via transitoria, che
i giovani obbligati alla leva possano dichiarare liberamente, prima
dell’arruolamento, di optare per il servizio militare o per quello
civile, senza dover addurre necessariamente, in quest’ultimo caso,
motivi di coscienza (art. 5, comma 1), l’intervento legislativo
statale trova ulteriore legittimazione nell’art. 52, secondo comma,
della Costituzione, essendo rivolto alla determinazione di limiti al
servizio militare obbligatorio.

Legge organica 08 luglio 2005, n.3

Ley Orgánica 3/2005, de 8 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina. (BOE núm. 163 Sábado 9 julio 2005) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La mutilación genital femenina constituye un grave atentado contra los derechos humanos, es un […]

Decreto legislativo 05 marzo 2004, n.3

Real Decreto legislativo n. 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del la Ley del impuesto sobre la renta de las personas fisicas. (Omissis) 69. Deducciones. (Omissis) 3. Deducciones por donativos. Los contribuyentes podrán aplicar, en este concepto: a) Las deducciones previstas en la Ley 49/2002, de 23 de […]