Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 maggio 2002, n.4494

In considerazione dell’art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, al servizio reso in scuole
statali va assimilato il servizio di insegnamento prestato nella
scuola materna nell’ambito di scuole autorizzate, col possesso di
tutti i requisiti.

Sentenza 21 maggio 2002, n.4423

Relativamente alla scuola materna, non è previsto in via
istituzionale l’insegnamento dell’educazione fisica, essendovi
un’unica insegnante di ruolo per gli orientamenti educativi propri di
tale tipo di scuola, con la conseguenza che l’insegnamento di tale
disciplina nella scuola materna, anche se deliberato dagli organi
direttivi delle singole scuole nell’ambito della potestà
discrezionale agli stessi riconosciuta, non può essere considerato
utile ai fini del raggiungimento del periodo di 360 giorni di
insegnamento previsto dall’art. 2 legge n. 124 del 1999, per la
partecipazione alle sessioni riservate di esami di abilitazione.

Sentenza 12 febbraio 2002, n.2517

Il carattere di norma eccezionale dell’art. 1 Decreto legge 19 giugno
1970, n. 370, convertito in Legge 26 luglio 1970, n. 576, che limita
il riconoscimento del servizio preruolo a quello prestato presso le
scuole statali e pareggiate comprese quelle all’estero, prevedendo
particolari benefici per taluni specifici rapporti, preclude
all’interprete di estendere l’ambito di applicazione di questa oltre i
casi espressamente previsti.

Sentenza 16 novembre 2001, n.2255

L’art. 2 del Decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333, laddove prevede la parificazione, a
partire dal 1° settembre 2000, dei servizi di insegnamento prestati
presso le scuole paritarie al servizio svolto nelle scuole statali,
conferma la tesi, posta a fondamento del decisum di prime cure,
dell’inesistenza, per il periodo previgente, di una norma ovvero di un
principio che imponesse la valutazione in termini identici del
servizio. Pertanto in assenza di un precetto legislativo di segno
opposto, la clausola limitativa del peso del servizio presso un
istituto privato, lungi dall’incidere sulla pari dignità degli
insegnamenti, costituisce il precipitato logico del differente sistema
di reclutamento, libero in ambito privato ed ispirato a criteri di
procedimentalizzazione in sede pubblica.

Accordo 04 maggio 1974

Accordo 4 maggio 1974: “Convenzione Supplementare alle Convenzioni Diplomatiche del 14 maggio e 8 settembre 1828 tra la Francia e la Santa Sede relativo alla Chiesa e al Convento di Trinità dei Monti”. Sua Santità Paolo VI e il Presidente della Repubblica Francese, desiderosi che la chiesa e il Convento di Trinità dei Monti nonché […]

Ordinanza ministeriale 11 maggio 1984

Ministerio de Justicia Orden de 11 de mayo de 1984 sobre publicidad del Registro de Entidades Religiosas Ilustrísimo señor: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 5º de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, reguló la organización y funcionamiento del Registro […]

Risoluzione 11 luglio 2005, n.85/E

Agenzia delle Entrate. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Risoluzione 11 luglio 2005, n. 85/E: “Art. 4, comma 1, lettera q, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. Ritenute su utili percepiti da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. Pervengono presso questa Direzione quesiti in merito all’applicazione dell’art.4, comma 1, lettera q) […]

Sentenza 19 marzo 1999, n.897

Il beneficio dell’ammissione a sessioni riservate di esami per
l’abilitazione all’insegnamento nella scuola media, previsto dal d.l.
6 novembre 1989 n. 357, art. 28 bis, conv. in legge 27 dicembre 1989
n. 417, a vantaggio degli insegnanti delle scuole materne e secondarie
pareggiate o legalmente riconosciute, ha natura eccezionale e non
consente, pertanto, la sua estensione a categorie diverse di docenti
non espressamente menzionate. Inoltre, ai sensi dell’art. 28 bis l. 27
dicembre 1989 n. 417, per gli insegnanti non abilitati che abbiano
prestato servizio presso scuole pareggiate o legalmente riconosciute,
il servizio prestato nelle scuole statali è utilizzabile ai soli fini
del completamento dei 360 giorni prescritti per l’ammissione alle
sessioni riservate di esami di abilitazione, e non anche ai fini
dell’individuazione delle classi di abilitazione alle quali poter
partecipare, che sono solo quelle relative al servizio svolto presso
le predette scuole pareggiate o legalmente riconosciute. Pertanto al
fine della partecipazione alla sessione di abilitazione
all’insegnamento, riservata ai docenti di scuole pareggiate o
riconosciute, prevista dall’art. 28 bis del d.l. 6 novembre 1989 n.
357 conv. nella legge 27 dicembre 1989 n. 417, l’insegnamento prestato
in una scuola statale è utile per completare l’anzianità occorrente
per l’ammissione all’esame stesso ma non per individuare la classe di
abilitazione cui l’aspirante può partecipare.

Sentenza 17 maggio 2002, n.17134

Fra le imprese commerciali di cui all’art. 4, comma 19, d.l. n. 463
del 1983 rientrano gli istituti scolastici, ancorché aventi la
qualità di congregazione religiosa, in tema di benefici della
fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia, perchè il
legislatore dell’epoca, nel riferirsi alle attività commerciali
considerate tali ai fini dell’inquadramento previdenziale, ha operato
un rinvio recettizio o materiale al concetto, al tempo condiviso, di
attività commerciale considerata tale ai fini dell’inquadramento
previdenziale, restando quindi irrilevante la successiva
qualificazione giurisprudenziale di tali istituti come imprese
industriali e trovandosi conferma di tale volontà nella normativa di
settore evolutasi nel tempo. Perciò non risulta configurabile un
dubbio di legittimità costituzionale della normativa così
interpretata in rapporto all’art. 33 Cost. (che vieta ogni forma di
intervento statale in favore di enti o privati che istituiscono scuole
o istituti di istruzione); giacché il beneficio in questione non
veniva accordato agli istituti scolastici privati in quanto tali,
bensì in quanto considerati in un’ottica socio – economica
generalizzata positivamente apprezzata dal legislatore.