Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 12 aprile 2016, n.12

L.R. Veneto 12 aprile 2016, n. 12: "Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio (e successive modificazioni)". (BUR Veneto n. 35 del 15 aprile 2016) Art. 1 Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo […]

Esortazione apostolica 19 marzo 2016

Chirografo del Santo Padre Francesco ai Vescovi per accompagnare
l’Esortazione Apostolica post-sinodale “Amoris
laetitia” [fonte: www.vatican.va]

Vaticano 8 aprile
2016
Caro fratello:
invocando la protezione della Santa
Famiglia di Nazareth, sono lieto di inviarti la mia Esortazione
“Amoris laetitia” per il bene di tutte le famiglie e di
tutte le persone, giovani e anziane, affidate al tuo ministero
pastorale.
Uniti nel Signore Gesù, con Maria e Giuseppe,
ti chiedo di non dimenticarti di pregare per me.
Franciscus

Legge regionale 15 marzo 2016, n.10

L.R. Veneto 15 marzo 2016, n. 10: "Abrogazione della l.r. 22 dicembre 1989, n. 54 – Interventi a tutela della cultura dei rom e dei sinti". Art. 1 – Abrogazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 “Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti”. 1. La legge regionale 22 dicembre 1989, […]

Legge 21 marzo 2016, n.45

Legge 21 marzo 2015, n. 45: "Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione". [in vigore dal 16 aprile 2016] Articolo 1 1. La Repubblica riconosce il giorno 3 ottobre quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di rinnovare la memoria di quanti […]

Sentenza 22 febbraio 2016, n.3416

Secondo la giurisprudenza della Corte adita la proporzionalità
della sanzione disciplinare è nozione che, al pari di altre
rinvenibili nell'ordinamento positivo, la legge – allo scopo di
adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e
mutevole nel tempo – configura con disposizioni, ascrivibili alla
tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e
delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in
sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni
relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa
disposizione tacitamente richiama. Nel caso in esame, è
certamente conforme a diritto (art. 2106 c.c.) la considerazione,
operata dal giudice di merito, dell'elemento psicologico del
lavoratore, poichè nella valutazione complessiva della
proporzionalità tra l'infrazione (assenza nella giornata di
turno domenicale) e la sanzione irrogata (mancata retribuzione,
sospensione dal lavoro e multa) rientra non solo
l'illiceità in senso oggettivo della condotta, non
più in discussione, ma anche l'intensità o – come
nella specie – la tenuità dell'elemento psicologico del
lavoratore. In questo senso, nel caso di specie, la Corte di merito ha
valorizzato un certo grado di affidamento indotto dal comportamento
aziendale, che aveva portato il lavoratore a ritenere che sarebbe
stato mantenuto un atteggiamento di tolleranza riguardo alla mancata
prestazione del lavoro domenicale. Ha altresì valorizzato
l'offerta della prestazione lavorativa nel giorno di riposo
settimanale, condotta che, seppure priva di valore scriminante,
esprime un atteggiamento collaborativo manifestato dall'impiegato
per compensare l'assenza. Infine, è stato valorizzato dai
giudici di appello, seppure con sintetica motivazione, il contesto
complessivo della vicenda in cui l'infrazione si collocava:
esisteva una iniziativa sindacale in corso e una richiesta individuale
di non assegnazione a turni domenicali per motivi religiosi (esercizio
del diritto di culto), circostanze di cui la società/datrice di
lavoro era a piena conoscenza e che portarono nel periodo
immediatamente successivo alla soppressione del turno domenicale.

Sentenza 24 marzo 2016, n.63

Sono fondate le questioni di legittimità costituzionale aventi
ad oggetto i commi 2, 2-bis, lettere a) e b), e 2-quater,
dell’art. 70 della legge regionale Lombardia n. 12 del 2005,
come modificati dall’art. 1, comma 1, lettera b), della legge
regionale n. 2 del 2015, per violazione degli artt. 3, 8, 19 e 117,
secondo comma, lettera c), della Costituzione.
In virtù
delle modifiche apportate dalla legge regionale n. 2 del 2015, la
legge regionale n. 12 del 2005, sul governo del territorio, nel capo
dedicato alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature
destinate a servizi religiosi (artt. 70-73), distingue tre ordini di
destinatari: gli enti della Chiesa cattolica (art. 70, comma 1); gli
enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia
già approvato con legge un’intesa (art. 70, comma 2); gli
enti di tutte le altre confessioni religiose (art. 70, comma 2-bis). A
questa terza categoria di enti, collegati alle confessioni
“senza intesa”, i citati artt. 70-73 sono applicabili solo
a condizione che sussistano i seguenti requisiti: «a) presenza
diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un
significativo insediamento nell’ambito del comune nel quale
vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo; b) i
relativi statuti esprim[a]no il carattere religioso delle loro
finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori
della Costituzione» (art. 70, comma 2 bis). In virtù del
comma 2-quater dell’art. 70, la valutazione di tali requisiti
è obbligatoriamente rimessa al vaglio preventivo,
ancorché non vincolante, di una consulta regionale, da
istituirsi e nominarsi con provvedimento della Giunta regionale della
Lombardia.
Ciò rilevato, la Regione è titolata,
nel governare la composizione dei diversi interessi che insistono sul
territorio, a dedicare specifiche disposizioni per la programmazione e
realizzazione di luoghi di culto;  viceversa, essa esorbita dalle
sue competenze, entrando in un ambito nel quale sussistono forti e
qualificate esigenze di eguaglianza, se, ai fini
dell’applicabilità di tali disposizioni, impone requisiti
differenziati, e più stringenti, per le sole confessioni per le
quali non sia stata stipulata e approvata con legge un’intesa ai
sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione. Del resto la
giurisprudenza della Corte adita è costante
nell’affermare che il legislatore non può operare
discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola
circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti
con lo Stato tramite accordi o intese (sentenze n. 346 del 2002 e n.
195 del 1993), posto che Il libero esercizio del culto è un
aspetto essenziale della libertà di religione (art. 19) ed
è, pertanto, riconosciuto egualmente a tutti e a tutte le
confessioni religiose (art. 8, primo e secondo comma).
Per
queste ragioni, deve essere dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 70, commi 2-bis, sia nelle lettere a) e
b), sia nella parte dell’alinea che le introduce (vale a dire,
nelle parole «che presentano i seguenti requisiti:»), e
2-quater, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005.

Sentenza 11 gennaio 2016, n.201

Sebbene nei CCNL per il comparto degli enti locali non sia
espressamente previsto il principio della necessaria annualità
dell'incarico di insegnamento della religione cattolica, dal
silenzio delle parti collettive non può desumersi la
possibilità per l'ente locale di assicurare
l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia mediante
il ricorso a contratti a termine di durata inferiore all'anno.