Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 09 luglio 2001, n.36590

In tema di responsabilità per delitto colposo (nella specie:
interruzione della gravidanza di una paziente) posto in essere
nell’esercizio della professione medica, la scelta compiuta dal
sanitario il quale, tra due possibili decisioni, abbia adottato quella
più agevole, ma poco sicura, invece dell’altra, più accurata e meno
rischiosa per la salute del nascituro, integra una ipotesi di condotta
imprudente (Fattispecie nella quale il medico, a cui erano ben
presenti le risultanze di un esame cardiotocografico, indicativo di
una probabile sofferenza fetale, riscontrando un elemento rassicurante
costituito dal movimento del feto, aveva rinviato il controllo al
giorno successivo, invece di procedere all’immediato ricovero della
paziente, sottoponendola a monitoraggio e a pronto intervento).

Sentenza 17 gennaio 2002, n.11275

In materia di beni culturali ed ambientali, risulta sussistere
continuità normativa tra la disposizione dell’art. 11 della legge 1
giugno 1939, n. 1089, contenente divieto di interventi su beni
vincolati non preceduti dalla prescritta autorizzazione, e l’art. 118
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che punisce la
demolizione, rimozione, modificazione, restauro senza autorizzazione,
nonché l’esecuzione di opere di qualunque genere sui citati beni
senza approvazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha
ritenuto sussistere il “fumus” del reato de quo, legittimante il
sequestro preventivo dell’impianto di illuminazione della cattedrale
di Trani, per il quale non risultava rispettata la prescrizione
contenuta nell’autorizzazione di sottoporre ogni passaggio esecutivo a
sopralluoghi della soprintendenza).

Regio decreto 08 luglio 2005, n.822

Real Decreto 822/2005, de 8 de julio, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los clérigos de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú en España. (BOE de 25 julio 2005, n. 176) Artículo 1. Asimilación a trabajadores por cuenta […]

Sentenza 15 dicembre 2003

Sentenza 15 dicembre 2003: “Matrimonio celebrado en forma religiosa evangélica, no se realiza expediente previo, no se inscribe, se reclama pensión de viudedad, el Tribunal Supremo reconoce el derecho a pensión”. RECURSO DE CASACIÓN Núm: 6074/2003 Ponente Excmo. Sr. GONZALO MOLINER TAMBORERO En la Villa de Madrid, a quince de Diciembre de dos mil cuatro. […]

Sentenza 23 marzo 2005, n.210

Sentencia del Tribunal Supremo 23 marzo 2005, n. 210: “Eficacia en el orden civil de sentencia de nulidad canónica por no existir contradicción con los principios constitucionales y rectores del matrimonio según el derecho interno del foro”. Recurso de Casación núm. 132/2002. Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta En la Villa […]

Sentenza 26 febbraio 2002, n.9378

Le modifiche apportate al concordato tra lo Stato Italiano e la Santa
Sede (mediante l’accordo firmato il 18 febbraio 1984 e per effetto
della Legge 121/1985 di ratifica ed esecuzione) hanno soppresso ogni
ingerenza dello Stato nell’amministrazione dei beni appartenenti agli
enti ecclesiastici, per cui è venuta meno con effetto immediato la
disciplina del controllo dello Stato sugli atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione dei patrimoni dei benefici (ora soppressi), ex
articolo 30 del concordato del 1929 ed ex articoli 12 e 13 14 legge 27
maggio 1929, n. 848 e 23 del Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262.
La conseguenza di questa soppressione fa sì che anche la validità
dei contratti in corso deve essere accertata secondo le nuove
disposizioni. (Nella specie, la Suprema Corte, sulla base
dell’enunciato principio, ha ritenuto sussistente la piena efficacia
di un contratto preliminare di vendita immobiliare intercorso tra un
beneficio parrocchiale ed una società a seguito del venir meno della
necessità dell’autorizzazione dell’autorità tutoria “ex lege” n. 848
del 1929).

Sentenza 06 dicembre 2002, n.5458

La partecipazione al contratto di una Chiesa e di una Casa religiosa
(nella specie, Chiesa di Santa Maria Loreto e Casa religiosa di
Castellammare di Stabia), attraverso i relativi parroci, non è
premessa sufficiente a giustificare l’attribuzione degli effetti del
contratto alla corrispondente Provincia italiana di Istituto religioso
(nella specie, la Provincia napoletana dei Frati minori), considerato
non solo (facendo applicazione delle norme vigenti in materia di
soggettività giuridica degli enti ecclesiastici, dettate dalla legge
20 maggio 1985, n. 222) la mancanza della personalità giuridica nei
soggetti apparentemente stipulanti – la Chiesa e la Casa religiosa –
che costituiscono soltanto dei beni compresi nel patrimonio della
Provincia italiana di Istituto religioso, ma anche il potere, nella
persona fisica intervenuta alla stipulazione del contratto, di
impegnare la responsabilità di quest’ultimo ente spendendone il nome.

Sentenza 14 marzo 2003, n.1776

La disciplina prevista dall’art. 1, commi 1 e 2, decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 504 che fissa il termine massimo complessivamente
non superiore a nove mesi, trova applicazione solo per le domande di
obiezione di coscienza presentate dopo la data dell’1 gennaio 2000,
mentre per i precedenti rimane in vigore il regime di cui all’art. 9,
comma 2, della legge n. 230 del 1998.

Sentenza 30 aprile 2002, n.6424

Il termine di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 772 del 1972,
risulta essere di carattere perentorio, e la non tempestività della
domanda può ragionevolmente essere richiamata dall’amministrazione a
congrua giustificazione della sua determinazione di respingere la
richiesta di riconoscimento dell’obiezione di coscienza.

Sentenza 23 aprile 2002, n.5684

Il termine di un anno di cui all’art. 21 della legge 31 maggio 1975,
n. 191, decorrente dalla cessazione del titolo al ritardo e destinato
a chiudersi con la tempestiva chiamata a rispondere all’obbligo di
leva, ancorché perentorio, è comunque ampliato fino a 18 mesi nel
caso di domanda di obiezione di coscienza volta a prestare il servizio
civile, in applicazione dell’art. 3 della legge, n. 772 del 1972.