Sentenza 27 giugno 2005, n.3103
Le valutazioni della Commissione giudicatrice di un concorso a
pubblici impieghi sono espressione di un ampia discrezionalità, tanto
da risultare censurabili solo in presenza di determinazioni
manifestamente incoerenti od irragionevoli. In particolare, appare
insindacabile, in sede giurisdizionale, la valutazione discrezionale
dei titoli scientifici esibiti dai candidati, salvo nel caso in cui
vengano dedotti vizi di manifesta illogicità o indebita e palese
disparità di trattamento. Fuori da tali ipotesi, l’operato della
Commissione non pare invece sindacabile, in quanto consistente in un
libero apprezzamento, effettuato sulla base di conoscenze
tecnico-scientifiche di non univoca interpretazione per grado di
elevata soggettività ed irripetibilità. Per quanto concerne, infine,
la valutazione delle pubblicazioni scientifiche prodotte dai
candidati, occorre sottolineare che lo scopo dell’esame di tali
pubblicazioni non costituisce un fine a sé, come avviene negli
ordinari concorsi per titoli, ma è un elemento che, in correlazione
con gli altri, serve a ricostruire la complessiva personalità
scientifica del partecipante al concorso; pertanto è sufficiente una
valutazione unitaria di dette pubblicazioni, senza che ciò implichi
la necessità di un’analitica disamina di tutte quelle presentate Né,
qualora risulti dai verbali che la Commissione esaminatrice abbia
valutato tutti i titoli dei candidati esprimendo un giudizio finale
rispetto al quale i punteggi appaiono congrui, può essere attribuita
un’importanza decisiva al numero delle pubblicazioni prese in
considerazione, ricadendo la valutazione delle stesse nella
discrezionalità tecnica, il cui sindacato è limitato a macroscopici
vizi di logicità.