Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 giugno 2005, n.3103

Le valutazioni della Commissione giudicatrice di un concorso a
pubblici impieghi sono espressione di un ampia discrezionalità, tanto
da risultare censurabili solo in presenza di determinazioni
manifestamente incoerenti od irragionevoli. In particolare, appare
insindacabile, in sede giurisdizionale, la valutazione discrezionale
dei titoli scientifici esibiti dai candidati, salvo nel caso in cui
vengano dedotti vizi di manifesta illogicità o indebita e palese
disparità di trattamento. Fuori da tali ipotesi, l’operato della
Commissione non pare invece sindacabile, in quanto consistente in un
libero apprezzamento, effettuato sulla base di conoscenze
tecnico-scientifiche di non univoca interpretazione per grado di
elevata soggettività ed irripetibilità. Per quanto concerne, infine,
la valutazione delle pubblicazioni scientifiche prodotte dai
candidati, occorre sottolineare che lo scopo dell’esame di tali
pubblicazioni non costituisce un fine a sé, come avviene negli
ordinari concorsi per titoli, ma è un elemento che, in correlazione
con gli altri, serve a ricostruire la complessiva personalità
scientifica del partecipante al concorso; pertanto è sufficiente una
valutazione unitaria di dette pubblicazioni, senza che ciò implichi
la necessità di un’analitica disamina di tutte quelle presentate Né,
qualora risulti dai verbali che la Commissione esaminatrice abbia
valutato tutti i titoli dei candidati esprimendo un giudizio finale
rispetto al quale i punteggi appaiono congrui, può essere attribuita
un’importanza decisiva al numero delle pubblicazioni prese in
considerazione, ricadendo la valutazione delle stesse nella
discrezionalità tecnica, il cui sindacato è limitato a macroscopici
vizi di logicità.

Sentenza 07 giugno 2005, n.11793

La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere
patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata “rebus sic
stantibus”; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi
alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere
direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico
da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo
al contrario necessario che i “giustificati motivi” sopravvenuti siano
esaminati, ai sensi dell’art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e
succ. modif., dal giudice da tale norma previsto, e che questi,
valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione,
ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. Da
tanto consegue che l'”ex” coniuge tenuto, in forza della sentenza di
divorzio, alla somministrazione periodica dell’assegno divorzile, il
quale abbia ricevuto la notifica di atto di precetto con l’intimazione
di adempiere l’obbligo risultante dalla predetta sentenza, non può –
in assenza di revisione, ai sensi del citato art. 9 della legge n. 898
del 1970, delle disposizioni concernenti la misura dell’assegno di
divorzio da corrispondere all'”ex” coniuge – dedurre la sopravvenienza
del fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica
dell’originaria statuizione contenuta nella sentenza di divorzio, nel
giudizio di opposizione a precetto, essendo del pari da escludere che
il giudice di questa opposizione debba rimettere la causa al giudice
competente “ex” art. 9 della legge n. 898 del 1970.(Nella specie
l’obbligato, proponendo opposizione a precetto, aveva contestato il
diritto dell’ex coniuge a procedere ad esecuzione forzata sostenendo
che il diritto alla corresponsione periodica dell’assegno, al cui
pagamento egli era stato condannato con la sentenza di divorzio, era
venuto meno a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della
corte d’appello che aveva dichiarato efficace in Italia la pronuncia
ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato tra i
coniugi)

Circolare ministeriale 04 luglio 2005, n.60

Circolare ministeriale 4 luglio 2005, n. 60: “Disposizioni per la liquidazione delle competenze agli insegnanti di religione cattolica assunti con contratto a tempo indeterminato nell’a.s. 2005/2006”. (Omissis) Si fa seguito alla nota n. 983 del 9 giugno 2005, con cui si invitavano gli Uffici a procedere alle assunzioni in ruolo del personale di cui all’oggetto. […]

Nota 16 giugno 2004, n.10642

M.I.U.R. – Direzione Genenerale Ord. Scol. – Uff. VIII. Nota 16 giugno 2004, prot. n. 10642: “Pubblicazione mediante affissione all’albo dell’istituto del giudizio relativo agli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica”. Si ritiene opportuno portare a conoscenza delle SS.LL. la risposta data da questa Direzione Generale ad un dirigente scolastico sulla materia […]

Statuto 07 aprile 2002

Diocesi di Prato. Statuto dei Consigli Pastorali Parrocchiali, 7 aprile 2002. PREMESSA «Essendo diversi e complementari, i ministeri e i carismi sono tutti necessari alla crescita della Chiesa, ciascuno secondo la propria modalità. Alla luce della “ecclesiologia di comunione” trasmessa a noi dal Concilio Vaticano II, tutti i membri di una comunità sono “corresponsabili” della […]

Legge autonomica 18 marzo 1998, n.4

Legge autonomica 18 marzo 1998, n. 4: “Ley autonómica del Menor”. (BOE de 2 abril 1998, núm. 79,pág. 11230) (Omissis) Artículo 14. Derecho de conciencia y religión. El Gobierno de la Rioja garantizará que, en las distintas intervenciones por parte de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de las instituciones […]

Legge autonomica 20 aprile 1998, n.1

Legge autonomica 20 aprile 1998, n. 1: “Ley autonómica de los Derechos y la Atención al Menor”. (BOE de 24 junio 1998, núm. 150,pág. 20689) (Omissis) Artículo 12. Cultura, ocio, asociacionismo y participación social de la infancia. 1. Las Administraciones Públicas andaluzas pondrán los medios necesarios para que los menores conozcan adecuadamente la historia y […]

Statuto 20 maggio 2002

Estatutos de la Conferencia Episcopal Argentina, 20 maggio 2002. Prot. Nº 423/02 a VISTO el Decreto Nº 711/56 del 29 de abril de 2002 por el que la Congregación para los Obispos reconoce y confirma los nuevos Estatutos de la Conferencia Episcopal Argentina, que fueran aprobados por la 82ª Asamblea Plenaria de la C.E.A. (12-17 […]

Direttiva 27 gennaio 2003

Consiglio dell’Unione europea. Direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, primo comma, punto 1, lettera b), vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto […]

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n.145

Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 145: “Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 173 del 27 luglio 2005) IL PRESIDENTE DELLA […]