Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 agosto 2005

Il mancato arrotondamento per eccesso (nel caso di specie, da 8.25 a
9) della media delle ore di insegnamento settimanali richieste, nel
periodo continuativo di servizio svolto, per un orario non inferiore
alla metà di quello d’obbligo, quale requisito per la
partecipazione a concorso riservato per esami e titoli a posti di
insegnante di religione cattolica, non costituisce violazione del
principio di equità, considerato che l’applicazione di tale
arrotondamento risulterebbe inevitabilmente discriminatoria nei
riguardi degli altri candidati.

Legge autonomica 05 dicembre 1994, n.7

Comunità Valenciana, Ley autonomica 5 dicembre 1994, n. 7: "Ley autonómica de la Infancia". (BOE de 25 enero 1995, núm. 21, pág. 2320) (Omissis) Artículo 8. La infancia. Los niños y niñas, en cuanto sus condiciones de madurez lo permitan, deberán participar activamente en las actividades que se realicen en su núcleo primario de convivencia […]

Regio decreto 22 dicembre 1930, n.1757

Regio Decreto 22 dicembre 1930, n. 1757: “Modifiche all’ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni” (omissis) Art. 2. Gli Arcivescovi e i vescovi delle Diocesi italiane ed i Vicari apostolici delle Colonie susseguono immediatamente le cariche della classe 4a della V categoria. (omissis)

Sentenza 29 agosto 2005, n.3637

Le pubblicazioni, di cui in sede di valutazione comparativa dei
candidati a posti di docente universitario la Commissione giudicatrice
deve valutare, ai sensi dell’art. 4, co. 2, lett. d) D.P.R. 23 marzo
2000 n. 117, la collocazione editoriale e la diffusione all’interno
della comunità scientifica, sono solo quelle di cui un editore abbia
curato la stampa, la distribuzione e la diffusione e che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
alla procedura comparativa, risultino già diffuse dallo stesso
editore e dall’autore fra gli studiosi della materia, del cui
giudizio, ove espresso, la Commissione, pur nella sua ampia autonomia,
deve tener conto quanto meno come elemento di conoscenza.

Sentenza 14 giugno 2005

I delitti previsti dagli artt. 403 e 404 c.p. puniscono l’offesa
alla religione mediante, rispettivamente, vilipendio di persone o di
cose che formino oggetto di culto. In particolare, il vilipendio è
ravvisabile nell’offesa volgare e grossolana, che si concreta in
atti che assumono caratteri evidenti di dileggio, derisione e
disprezzo; con riferimento alle cose che formino oggetti di culto,
può estrinsecarsi non solo in atti materiali di disprezzo, ma anche
in espressioni verbali. L’elemento psicologico di tali delitti è il
dolo generico, ossia la volontà di commettere il fatto con la
consapevolezza della sua idoneità a vilipendere. Integra, pertanto,
gli estremi del reato di cui all’art. 403 c.p. la condotta di colui
che, nel corso di una trasmissione televisiva, abbia definito la
Chiesa cattolica come “un’associazione a delinquere” ed il Papa
come “un signore extracomunitario che capeggia la chiesa” ed un
“abile doppiogiochista”, posto che i riferimenti in questione –
oltre ad essere rivolti all’istituzione della Chiesa in sé – si
estendono ai suoi esponenti, per ruolo dagli stessi rivestito, con
effetti chiaramente offensivi. Integra, inoltre, il reato di offesa
alla religione mediante vilipendio di cose, il riferimento al
crocifisso come “cadavere in miniatura”, in quanto tale
definizione spoglia la croce del suo significato simbolico religioso,
riducendola ad una beffarda definizione anatomica.

Sentenza 28 febbraio 2005, n.959

La mancata conferma dell’incarico di insegnante di religione e la
relativa nomina di un nuovo docente, disposta su proposta
dell’Ordinario Diocesano, risulta conforme al dettato del punto 5,
lett. a) del Protocollo addizionale dell’Accordo di revisione del
Concordato del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985,
n. 121, il quale prevede che l’insegnamento della religione cattolica
venga impartito “da insegnanti che siano riconosciuti idonei
dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa,
dall’autorità scolatica”. Né può invocarsi, al riguardo,
l’automatica conferma del precedente incarico, giacché lo speciale
rapporto di servizio del docente incaricato dell’insegnamento della
religione cattolica ha durata annuale, anche se rinnovabile.

Sentenza 09 giugno 2005, n.12169

Il concetto di “carico”, di cui al testo unico sull’immigrazione,
sia nel diritto interno che in quello internazionale, integra il
collegamento esistente tra due soggetti, per il quale uno ha l’onere
del sostentamento dell’altro, che non sia in grado di provvedere al
proprio mantenimento. Conseguentemente, nessun riferimento specifico
ad altri concetti, come quello di potestà sui minori dei genitori,
esclusiva o concorrente, può avere rilievo per negare il diritto
dello straniero extracomunitario alla riunione ai figli minori, quando
al loro sostentamento provveda in via esclusiva, non contribuendovi
l’altro genitore (nel caso si specie, una cittadina marocchina,
dotata di regolare permesso di soggiorno, chiedeva il ricongiugimento
con i figli minori, nati da un precedente matrimonio in Marocco,
impugnando il provvedimento di diniego del visto di ingresso da parte
dell’Ambasciata Italiana, motivato in forza dell’avvenuto atto di
ripudio dell’istante da parte del primo marito).

Disegno di legge 07 luglio 2005, n.3534

Senato della Repubblica. Disegno di legge, d’iniziativa del Sen. Gavino Angius ed altri, n. 3534 del 7 luglio 2005: “Disciplina del patto civile di solidarietà e delle unioni di fatto”. RELAZIONE Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende fornire, alle coppie che non intendano impostare la propria vita sulla base della regolamentazione civilistica […]

Legge 11 novembre 1999, n.944

Legge 15 novembre 1999, n. 944: “Pacte civil de solidarité”. (J.O n° 265 du 16 novembre 1999 page 16959) (Omissis) L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-419 DC en date du 9 novembre 1999 ; Le Président de la République promulgue la loi […]

Legge autonomica 27 gennaio 1995, n.1

Legge autonomica 27 gennaio 1995, n. 1: “Protección del Menor”. (BOE de 20 abril 1995, núm. 94, pág. 11610) (Omissis) Artículo 11. Derecho a ser oído y a expresar su opinión. Ante cualquier actuación protectora, la Administración del Principado de Asturias y las instituciones colaboradoras de integración familiar que se reconozcan, quedarán obligadas a prestar […]