Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Deliberazione 2002, n.2/2002/P

Il Fondo edifici di culto ente con propria personalità giuridica ed
autonomia contabile ed organizzativa, costituisce una fondazione: per
espressa volontà legislativa non è pertanto considerato un soggetto,
bensì un oggetto di attività giuridica e l’art. 57 L. n. 222/1985
ne affida l’amministrazione al Ministero dell’Interno che ne ha la
rappresentanza giuridica. Assume, pertanto, la natura giuridica di
ente – organo incardinato nella persona giuridica Stato. Di
conseguenza, gli atti del detto Fondo sono soggetti al controllo
preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Risoluzione 15 dicembre 2005

Parlamento Europeo. Risoluzione 15 dicembre 2005: “Diritti umani in Russia e la nuova legislazione sulle ONG”. Il Parlamento europeo , – viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia, in particolare la risoluzione sulle relazioni UE-Russia del 26 maggio 2005, – visto l’obiettivo dell’UE e della Russia di applicare i quattro “spazi comuni” adottati al Vertice […]

Legge 02 dicembre 2005, n.248

Legge 2 dicembre 2005, n. 248: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 281 del 2 dicembre 2005 – Supplemento Ordinario n. 195) Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 […]

Sentenza 15 dicembre 2005

L’art. 8, della legge n. 848 del 27 maggio 1929 dispone che Comuni e
Province, ai quali siano stati concessi i fabbricati dei conventi
soppressi in virtù dell’art. 20, della legge n. 3036 del 7 luglio
1866, ne rilascino gratuitamente “una congrua parte”, se non sia stata
già riservata all’atto della cessione o rilasciata posteriormente,
da destinarsi a rettoria della chiesa annessa, quando quest’ultima sia
stata conservata al pubblico culto. Al riguardo sono riconducibili
nelle nozione di rettorie non solo i locali adibiti ad ufficio
amministrativo o ad abitazione del clero e dei religiosi, ma anche
quelli utilizzati per le opere connesse al culto che nella chiesa si
celebra. Tale destinazione a rettoria dev’essere accertata in concreto
attraverso un’adeguata istruttoria, tenendo conto delle effettive
esigenze manifestate dalla Parrocchia interessata in relazione anche
all’entità quantitativa e qualitiva dei fabbricati, facenti parte
del convento soppresso, a suo tempo ceduti al Comune.

Legge 23 dicembre 2005, n.267

Legge 23 dicembre 2005, n. 267: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008". (in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 302 del 29 dicembre 2005 – Supplemento Ordinario n. 212). (omissis) Art. 8. (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative). (omissis) 5. Sono autorizzati […]

Deliberazione 27 maggio 2005

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Deliberazione 27 maggio 2005: “Programma di interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti al culto e danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 nella regione Campania.(Deliberazione n. 56/2005)”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 303 del 30 dicembre 2005). IL COMITATO […]

Direttiva 01 dicembre 2005, n.85

Direttiva 2005/85/CE del 1° dicembre 2005: “Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”. IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, primo comma, punto 1, lettera d), vista la proposta della Commissione , visto […]

Sentenza 11 novembre 2005, n.21865

La presunta lesione del diritto di difesa nelle procedure
ecclesiastiche non è rilevabile d’ufficio dalla Corte d’Appello in
sede di delibazione delle sentenze dichiarative di nullità
matrimoniali, in quanto attinente alle modalità di giudizi svoltisi
davanti a tribunali diversi da quelli dello Stato, i cui eventuali
vizi processuali debbono essere dedotti e provati ai sensi dei nn. 2 e
3, del 1° comma dell’articolo 797 c.p.c. (norma, quest’ultima, ormai
abrogata ex articolo 73, legge 31 maggio 1995, n. 218, ma connotata da
ultrattività in subiecta materia perché espressamente richiamata
dall’articolo 4, lett. b) del Protocollo addizionale all’Accordo 18
febbraio 1984 fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede). Si
aggiunga, inoltre, che nel caso di riserva mentale unilaterale, la
“non opposizione” dei coniuge incolpevole – secondo costante
giurisprudenza – è sufficiente a consentire la delibazione della
relativa sentenza ecclesiastica di nullità per esclusione unilaterale
di uno dei “bona matrimonii”. Tuttavia, detta non opposizione da parte
dell’incolpevole, nei confronti della richiesta di delibazione
avanzata dall’altro coniuge, deve in ogni caso risultare da un
comportamento processuale inequivoco e non può ritenersi sufficiente
allo scopo il semplice silenzio dell’interessato o, ancor meno, la sua
contumacia nel corso del giudizio di merito.

Decreto Presidente Repubblica 28 luglio 2004

D.P.R. 28 luglio 2004: “Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia (Giurisdizioni Tradizionali)”. Il Presidente della Repubblica: – VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1998 recante il riconoscimento della personalità giuridica dell’Associazione Cristiana ortodossa dei Santi Agapito Martire e Serafino di Sarov (A.C.O.) con sede in San Felice (Pistoia) e l’approvazione dello Statuto; […]