Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 2001, n.1226

Legge n. 929/1929: “Marriage Act” (Amendments up to 1226/2001 included) The date of entry into force of Act 1226/2001 is 1 March 2002 (omissis) Chapter 2 — Impediments to marriage (411/1987) Section 4 (411/1987) (1) A person under 18 years of age shall not marry. (2) The Ministry of Justice may, however, for special reasons […]

Decreto 10 aprile 2006

Compete alla responsabile decisione del presidente del seggio
accertare e verificare che la sala destinata alle elezioni, abbia le
caratteristiche e gli arredi indispensabili per la funzione che deve
assolvere, nella piena osservanza di quanto prescritto dall’art. 42
del T.U. in materia elettorale e delle disposizioni tecniche emanate
dal competente Ministero dell’Interno. Tra ciò che detta sala deve
avere non è in ogni caso menzionato o considerato il crocefisso,
rilevando semplicemente l’opportunità che il luogo destinato alle
elezioni sia uno spazio assolutamente neutrale, privo quindi di
elementi che possano, in qualsiasi modo, anche indirettamente e/o
involontariamente, creare suggestioni o influenzare l’elettore.

Legge 1991, n.1723

Legge n. 1723/991: “Non-Military Service Act”. Chapter 1. General provisions Section 1. Liability for non-military service. A person liable for military service who avers that serious reasons of conscience founded on religious or ethical conviction prevent him from carrying out the service laid down in the Military Service Act (452/50) will in peacetime be exempted […]

Legge 16 giugno 1999

Legge 16 giugno 1999: “Law on Trademarks and Geographical Indications”. (omissis) Chapter III – Prerequisites for Trademark Registration Section 6. Absolute Grounds for Refusal and Invalidation of Trademark Registration (1) The following signs may not be registered as trademarks (if they have been registered, such registration may be declared invalid pursuant to the provisions of […]

Legge 26 marzo 1991

Legge 26 marzo 1991: Law “On Archives” (amended: 21 October 1993) (onmissis) The Republic of Latvia Law “On Archives” determines the basic principles for the formation, preservation, use and management of the National Archival Fonds of Latvia. The National Archival Fonds of Latvia consists of documents originated in the process of the national, economic, political, […]

Sentenza 25 luglio 2005, n.932

Il diritto di libertà religiosa sancito dall’art. 9 della CEDU
include la libertà di manifestare il proprio credo ed in particolare
di esercitare il culto. Le condizioni di lavoro possono però trovarsi
in conflitto con le modalità di esercizio del culto; nel caso di
specie, turni lavorativi che includono la domenica contrastano con il
desiderio del lavoratore cristiano di godere del giorno festivo
previsto dalla propria religione. L’art. 9, 2° comma della CEDU
permette tuttavia restrizioni al diritto di manifestare la propria
fede religiosa; dunque è da ritenersi che il datore di lavoro non
abbia un obbligo assoluto di rispettare il diritto del dipendente
all’esercizio del culto, ma possa limitarlo, tenendo conto delle
necessità dell’impresa. Un dipendente che rifiuti di lavorare la
domenica in ragione della sua religione, può perciò essere
legittimamente licenziato e la sua libertà religiosa non risulta
violata se la restrizione operata (in questo caso la fissazione di un
turno domenicale) è ragionevole e risponde alle necessità economiche
dell’impresa.
Il datore di lavoro dovrà ad ogni modo cercare di predisporre
specifici aggiustamenti a favore delle esigenze religiose del
dipendente; tuttavia il licenziamento appare giustificato in base
all’Employment Rights Act 1996 se è stato fatto tutto il possibile
per porre in atto tali aggiustamenti e per giungere ad una soluzione
di compromesso che permetta al dipendente l’esercizio del suo
diritto (cosa accaduta nel caso di specie, dove era stato offerto un
posto di lavoro alternativo nella medesima azienda, nel quale non
erano previsti turni lavorativi la domenica).
Quanto alla motivazione del licenziamento, essa non è rinvenibile
nella religione del dipendente, ma nel suo rifiuto ad adeguarsi
all’orario di lavoro previsto e ad accettare altre soluzioni
alternative offerte dall’impresa; non si tratta, perciò, di un
licenziamento discriminatorio.

Sentenza 17 marzo 2006, n.9381

L’art. 3 del decreto legge n. 122/93, convertito nella legge n.
205/93, prevede un aggravamento di pena sino alla metà, per i reati
commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale
razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, che hanno tra i loro
scopi le medesime finalità. In particolare, l’accertamento di tali
finalità non richiede autonoma verifica dell’elemento psicologico
rispetto a quanto necessita l’accertamento di responsabilità ai
sensi dell’art. 43 c.p., nè sono possibili graduazioni a seconda
che il fatto costitutivo di reato affermi nell’accezione comune
disuguaglianza sociale o giuridica (discriminazione), o si rapporti
invece all’identità nazionale, etnica, razziale o religiosa, quale
ragione di conflitto tra persone (odio). Nella fattispecie
dell’ingiuria, se il fatto consiste nell’uso di una particolare
locuzione, questa necessita dell’apprezzamento semantico della
combinazione degli elementi del linguaggio. Poiché, nel caso di
specie, l’univocità semantica implica il riconoscimento
dell’ulteriore disvalore di legge proprio per la sua valenza
discriminatoria o di conflittualità apodittica in ragione di
diversità dell’offeso, la verifica del fatto, che abbia indotto il
giudice ad escludere giustificazione al reato (per es. ai sensi
dell’art. 599 c.p.), dà conto dell’aggravante di cui all’art. 3
della legge n. 205/93.

Ordinanza 09 marzo 2006, n.3503

Ordinanza 9 marzo 2006, n. 3503: “Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate alla ricostruzione della Basilica di S. Nicolo’ di Noto”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 64 del 17 marzo 2006) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107, comma 1, lettera […]

Legge 22 febbraio 2006, n.78

Legge 22 febbraio 2006, n. 78: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 58 del 10 marzo 2006) Art. 1. 1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante […]

Sentenza 28 aprile 2006, n.173

L’art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre
2004, n. 39 (Costituzione dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera “Ordine
Mauriziano di Torino”), che dispone l’attribuzione, a titolo non
oneroso, alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti,
dei “beni immobili sedi dei presídi ospedalieri di Lanzo Torinese e
Valenza”, è illegittimo per contrasto con l’art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione. I beni cui la norma impugnata fa
riferimento, già appartenenti all’ente ospedaliero Ordine
Mauriziano, sono stati infatti attribuiti dall’art. 2, comma 2, del
decreto-legge n. 277 del 2004, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1 della legge n. 4 del 2005, alla Fondazione Ordine
Mauriziano, costituita con l’art. 2, comma 1, dello stesso
decreto-legge, con lo scopo, tra l’altro, “di gestire il patrimonio
e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il
risanamento finanziario dell’Ente […] anche mediante la
dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito” (art. 2,
comma 4). Ciò posto, ne discende che la norma regionale impugnata,
operando un diretto trasferimento di beni da una persona giuridica del
tutto estranea all’ordinamento sanitario regionale – quale la
Fondazione Ordine Mauriziano – ad una Azienda sanitaria locale,
incide sul patrimonio della persona stessa e rientra quindi nella
materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato, in via
esclusiva, dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione.