Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 giugno 2006

Non contrastano con l’esercizio dei diritti umani fondamentali, ed in
particolare con il diritto al rispetto della vita familiare, le
deroghe che la direttiva comunitaria 2003/86/CE prevede in tema di
ricongiungimento familiare, in favore degli Stati membri, riguardanti
tempi e limiti di età riferiti alle richieste di ingresso e di
soggiorno dei figli minori dei cittadini dei Paesi tezi legalmente
residenti nella Comunità europea. Tali deroghe offrono agli Stati
membri sia la possibilità di esaminare le condizioni per
l’integrazione, nei casi in cui si tratti di minorenni di età
superiore a 12 anni che raggiungono in modo indipendente il resto
della loro famiglia (art. 4, n. 1, ult. comma); che quella di
concedere la presentazione della domanda di ricongiungimento per i
soli minori che non abbiano ancora compiuto il quindicesimo anno di
età, secondo quanto previsto dalla rispettiva legislazione vigente al
momento dell’attuazione della direttiva e, in caso contrario, di
autorizzare l’ingresso e il soggiorno per motivi diversi dal
ricongiungimento familiare (art. 4, n. 6). Al riguardo occorre,
tuttavia, rilevare come la possibilità di limitare il diritto al
ricongiungimento familiare per minori di età superiore a 12 anni è
volta a tenere conto della capacità di integrazione dei minori di
più giovane età e garantisce che essi acquisiscano l’educazione e le
conoscenze linguistiche necessarie. Il legislatore comuniario ha
infatti ritenuto che, al di là dell’età dei 12 anni, l’obiettivo
dell’integrazione non possa essere raggiunto in misura altrettanto
agevole ed ha pertanto previsto per lo Stato membro interessato la
facoltà di prendere in considerazione un livello minimo di capacità
di integrazione nell’ambito della decisione in merito
all’autorizzazione, all’ingresso ed al soggiorno in base alla
direttiva. Quanto al dettato dell’art. 4, n. 6, non risulta che la
scelta dell’età di 15 anni costiutisca un criterio contrario al
principio di non disciminazione in funzione dell’età, nè può essere
ritenuto in contrasto con l’obbligo di prendere in considerazione
l’interesse superiore del minore.

Decreto legge 04 luglio 2006, n.223

Decreto legge 4 luglio 2006, n. 233: “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 153 del 4 luglio 2006) (Omissis) Articolo 39. Modifica della disciplina di esenzione […]

Sentenza 04 luglio 2006, n.253

E’ fondata la questione di legittimità costituzionale afferente
all’art. 7, comma 5, della L.R. Toscana n. 63/2004. La norma
impugnata prevede che “La richiesta di un trattamento sanitario, che
abbia ad oggetto la modificazione dell’orientamento sessuale o
dell’identità di genere per persona maggiore degli anni diciotto,
deve provenire personalmente dall’interessato, il quale deve
preventivamente ricevere un’adeguata informazione in ordine allo
scopo e natura dell’intervento, alle sue conseguenze ed ai suoi
rischi”. Tale disposizione, incidendo sulla materia dell’ordinamento
civile e, precisamente, su quella degli atti di disposizione del
proprio corpo, riguarda dunque un tema riservato all’esclusiva
potestà legislativa statale. In particolare, il trattamento sanitario
che abbia ad oggetto l’adeguamento dei caratteri sessuali
morfologici esterni alla identità psico-sessuale, rientra tra quelli
che, pur determinando una diminuzione permanente della propria
integrità fisica, sono eccezionalmente ammessi dall’ordinamento –
in deroga al divieto di cui all’art. 5 del codice civile – nei
limiti fissati dal legislatore statale con la legge del 14 aprile 1982
n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).

Sentenza 02 febbraio 2006, n.510

L’art. 121, ultimo comma del Tulps (approvato con RD n. 773/41)
vieta espressamente il mestiere di ciarlatano e l’art. 231 del
relativo regolamento d’esecuzione, approvato con R.D. n. 635/40,
chiarisce – ai fini dell’applicazione del divieto sancito
dall’art. 121 – che sotto la denominazione di “mestiere di
ciarlatano” va compresa ogni attività diretta a speculare
sull’altrui credulità o a sfruttare od alimentare l’altrui
pregiudizio, ed esemplifica – quali mestieri che possono rappresentare
l’indice di ciarlataneria – «gli indovini, gli interpreti di sogni,
i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi,
esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella
propria arte o professione, o magnificano ricette e specifici, cui
attribuiscono virtù straordinarie o miracolose». Tale elencazione
non esaurisce tutte le ipotesi di ciarlataneria, ma è meramente
esemplificativa, con la conseguenza che è necessaria un’approfondita
analisi della fattispecie concreta per verificare se tale attività si
sostanzi in un effettivo abuso della credulità popolare e
dell’ignoranza.

Risoluzione 28 giugno 2006, n.1510

Consiglio d’Europa. Risoluzione 28 giugno 2006, n. 1510: “Freedom of expression and respect for religious beliefs” (*) 1. The Parliamentary Assembly of the Council of Europe reaffirms that there cannot be a democratic society without the fundamental right to freedom of expression. The progress of society and the development of every individual depend on the […]

Ordinanza 06 marzo 2006, n.289947

In OLIR.it: – CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, decisione 13
novembre 2008 Mann Singh v. France
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4878]

Sentenza 20 giugno 2006, n.3668

Sussiste il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria
nell’operato della commissione esaminatrice di concorso riservato a
posti di insegnante di religione che non abbia dedicato alla
correzione degli elaborati scritti un lasso temporale congruo per la
corretta percezione del contenuto degli stessi e per la conseguente
formulazione del giudizio di merito (nel caso di specie, in base alla
durata della riunione della commissione ed al numero degli esiti della
prova scritta, il tempo medio dedicato all’esame ed alla valutazione
degli elaborati di ciascun candidato risultava pari a quattro minuti).

Risoluzione 15 giugno 2006, n.280

Parlamento europeo. Risoluzione 15 giugno 2006, n. 280: “Corea del Nord: violazioni dei diritti umani”. Il Parlamento europeo, – viste le sue precedenti risoluzioni sulla Corea del Nord, – visti gli orientamenti della politica dell’Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte (1998), sulla tortura e altre pene o trattamenti […]

Risoluzione 15 giugno 2006, n.273

Parlamento europeo. Risoluzione 15 giugno 2006, n. 273: “Intensificarsi della violenza razzista e omofoba in Europa”. Il Parlamento europeo , – visti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani che vietano la discriminazione fondata sull’origine razziale o etnica, in particolare la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e la Convenzione europea […]