Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 02 maggio 2006, n.7

Legge regionale 2 maggio 2006, n. 7: “Trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – Autorizzazione alla giunta regionale alla potesta’ regolamentare. (da B.U. 8 maggio 2006, n. 21) […]

Legge regionale 19 aprile 2006, n.8

Legge regionale 19 aprile 2006, n. 8: “Istituzione dell’onorificenza Croce di San Giorgio”. (da B.U. 26 aprile 2006, n. 5) Art. 1. Istituzione della «Onorificenza Croce di San Giorgio» 1. E’ istituita la «Onorificenza Croce di San Giorgio» a favore di cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, […]

Legge regionale 03 aprile 2006, n.13

Legge regionale 3 aprile 2006, n. 13: “Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo”. (da B.U. 12 marzo 2006, n. 11) Art. 1.Disciplina del trattamento dei dati sensibili e […]

Sentenza 20 luglio 2006, n.297

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale – in
riferimento agli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione – dell’art.
5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186 (Norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado), il quale ha stabilito che il
primo concorso per l’accesso in ruolo degli insegnanti di religione
cattolica sia riservato esclusivamente a quelli che abbiano «prestato
continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli
ultimi dieci anni». Nel valutare la legittimità della norma
impugnata occorre, infatti, tener conto del suo carattere eccezionale
– quale disposizione transitoria – rispetto al contesto normativo in
cui è inserita, in quanto essa disciplina il primo inquadramento in
ruolo di una categoria di insegnanti che ha operato tradizionalmente
con un rapporto di servizio costituito mediante incarico annuale e non
in base a concorso. Secondo il costante orientamento della Corte
costituzionale, la scelta di introdurre tali norme è, infatti,
«espressione di discrezionalità legislativa, non censurabile sotto
il profilo del principio di parità di trattamento di cui all’art. 3
Cost., se non esercitata in modo palesemente irragionevole» (sentenze
n. 136 e n. 35 del 2004, nonché n. 208 del 2002, e ordinanza n. 168
del 2001). Nel caso di specie, il legislatore ha ritenuto che
l’espletamento continuativo, nell’ultimo decennio – per quattro anni –
dell’insegnamento della religione cattolica costituisca indice di una
più sicura professionalità e, su tale base, ha dunque delimitato
l’accesso al concorso per la copertura dei primi posti nel ruolo
organico dei docenti in argomento.

Risoluzione 19 luglio 2006, n.4

Senato. Risoluzione (6-00004) del 19 luglio 2006, n. 4 Il Senato, premesso che: il Settimo Programma quadro ha l’obiettivo di costruire uno spazio europeo della ricerca che si affermi come punto di eccellenza nel mondo, per rafforzare crescita e occupazione in una economia globalizzata; per questo è necessario sostenere, connettere e mobilitare tutti i punti […]

Legge organica 19 luglio 2006, n.6

LEY ORGÁNICA 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. (B.O.E. 20 julio 2006, núm. 172) Il testo integrale della legge (Omissis) Artículo 21. Derechos y deberes en el ámbito de la educación. 1. Todas las personas tienen derecho a una educación de calidad y a acceder a la misma […]

Sentenza 14 luglio 2006, n.4506

Ai fini della procedura concorsuale relativa la copertura di un posto
di professore universitario di II fascia è illegittima la valutazione
dell’opera monografica non rispettosa dei canoni di legge in tema di
formalità di pubblicazione e non tempestivamente prodotta (Nel caso
di specie, il giudizio di idoneità alla ricerca scientifica era stato
espresso alla stregua della valutazione non della prima versione della
monografia, l’unica per la quale erano state espletate le formalità
di deposito prescritte dall’art. 1 del D.Lgs. 31 agosto 1945, n.
660, e neanche solo della seconda, bensì solo – o quanto meno anche –
della terza versione priva di data e articolata in quattro capitoli,
irritualmente e tardivamente inviata ai singoli commissari).

Legge regionale 07 febbraio 2006, n.7

L.R. Piemonte 7 febbraio 2006, n. 7: “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”. ARTICOLO 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione Piemonte riconosce il valore delle associazioni di promozione sociale come espressioni dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo, in attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle […]

Sentenza 26 maggio 2006, n.12641

Nell’applicazione dell’art. 262 c.c. (Cognome del figlio),
l’organo giurisdizionale è chiamato a emettere un provvedimento
contrassegnato da ampio margine di discrezionalità e frutto di libero
(e prudente) apprezzamento, nell’ambito del quale rileva non tanto
l’interesse dei genitori quanto il modo più conveniente di
individuazione del minore, con riguardo allo sviluppo della sua
personalità, nel contesto delle relazioni sociali in cui si trovi a
essere inserito. Pertanto, il giudice chiamato a valutare
l’interesse del minore preventivamente riconosciuto dalla madre a
vedersi attribuito il patronimico a seguito del successivo
riconoscimento paterno, dovrà impedire il mutamento di cognome non
solo nei casi in cui la cattiva reputazione del genitore possa
comportare un pregiudizio al minore, ma anche nel caso in cui il
matronimico sia assurto ad autonomo segno distintivo della di lui
identità personale. Del resto, lo stesso co. 2 dell’art. 262 c.c.,
rimettendo al figlio maggiorenne la scelta di sostituire o aggiungere
al cognome materno quello del padre, dimostra di tenere in
considerazione l’interesse del figlio a conservare la propria
identità fino a quel momento consolidatasi.

Sentenza 07 luglio 2006, n.4320

Le disposizioni concorsuali che prevedano, da un lato, la valutazione
del solo diploma magistrale, se posseduto e fatto valere con
l’aggiunta del diploma di scienze religiose (quale punteggio
aggiuntivo fisso), e dall’altro la valutazione del solo diploma di
scienze religiose, qualora sia fatto valere unitamente ad altro
diploma di scuola secondaria superiore, risultano pienamente conformi
alle previsioni normative inserite nell’art. 4 del DPR 751 del
16.12.1985. Tale diposizione stabilisce che il titolo specifico per
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e
elementari è il diploma di istituto magistrale “unito
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”, e che,
inoltre, tale insegnamento può essere impartito da “chi fornito di
altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza Episcopale italiana”. In questo secondo caso –
dove, a differenza del primo (nel quale il docente di religione
cattolica ha insegnato in virtù del diploma magistrale, unitamente
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano), il titolo
che abilita all’insegnamento è il diploma di scienze religiose, in
aggiunta ad altro diploma di scuola media superiore – appare legittima
la previsione di dare una valutazione sino a 4 punti al solo diploma
di scienze religiose, con un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro
diploma di istruzione secondaria superiore, giacché tale diploma di
scienze religiose costituisce il titolo per potere insegnare la
religione cattolica (Nel caso di specie, alla ricorrente in possesso
del diploma magistrale congiunto al diploma di scienze religiose,
all’atto della pubblicazione della relativa graduatoria concorsuale,
veniva valutato il solo titolo relativo al diploma magistrale e non
l’altro posseduto (diploma in scienze religiose), benché più
favorevole in base alla votazione conseguita).