Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 novembre 2016, n.48001

L'attività di indottrinamento, finalizzata ad indurre nei
destinatari una generica disponibilità ad unirsi ai
combattenti per la causa islamica e ad immolarsi per la stessa,
non dà la necessaria consistenza a quegli atti di violenza
terroristica o eversiva il cui compimento, per quanto detto,
deve costituire specifico oggetto dell'associazione in esame.
Alla vocazione al martirio è stata invero attribuita
significatività ai fini della ravvisabilità del reato;
ciò, tuttavia, ai limitati fini della valutazione sulla
sussistenza di gravi indizi per l'adozione di misure cautelari nei
confronti del singolo partecipante ad una cellula terroristica,
della quale sia stata aliunde riconosciuta l'effettiva
operatività, e, comunque, laddove alle attività di
indottrinamento e reclutamento sia affiancata quella
di addestramento al martirio di adepti da inviare nei luoghi di
combattimento, che attribuisca all'esaltazione della morte,
in nome della guerra santa contro gli infedeli, caratteristiche
di materialità che realizzino la condizione per la quale possa
dirsi che l'associazione, si propone il compimento di
atti di violenza con finalità di terrorismo.

Legge 30 settembre 2016

Limitazione nell'uso di indumenti che mascherano o celano il volto, 30 settembre 2016. Art. 1. La presente legge disciplina la limitazione di articoli di abbigliamento, che nascondono parzialmente o completamente il volto. Art. 2. (1) Nei luoghi pubblici della Repubblica di Bulgaria non è permesso l'uso di indumenti, che nascondono parzialmente o completamente il volto. […]

Ordinanza 06 novembre 2016

Il diritto di voto non pare leso dalla presenza di un quesito esteso e
comprensivo di una varietà di un'ampia varietà di
contenuti, in quanto è lo stesso art. 138 della Costituzione a
connotare l'oggetto del referendum costituzionale come unitario e
non scomponibile a mente dei commi primi e secondo dell'articolo
suddetto.

Sentenza 20 ottobre 2016, n.10445

Posto che i decreti del Presidente della Repubblica sono sottratti al
sindacato giurisdizionale esclusivamente nei limiti in cui il relativo
contenuto costituisca esercizio di poteri non riconducibili a quelli
amministrativi e politici non liberi nei fini, il Collegio adito non
può esimersi dal constatare come, mediante la proposizione del
gravame in trattazione, i ricorrrenti pongano in discussione la
legittimità del DPR in esame nella parte in cui richiama il
contenuto delle ordinanze dell'Ufficio Centrale per il Referendum,
costituito presso la Corte Suprema di Cassazione. Da ciò
discende che debba affermarsi l'insindacabilità del DPR
impugnato in relazione al profilo referendario, tenuto conto che la
formulazione dello stesso proviene dalle ordinanze suddette e che
è stato meramente recepito nel conclusivo decreto
presidenziale.