Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 07 dicembre 2005, n.26

Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26: “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 – Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”. (da: “Bollettino Ufficiale della Regione Umbria” del 14 dicembre 2005 N. 52, Supplemento Ordinario) (Omissis) ARTICOLO 22 (Modificazioni e integrazioni dell’art. […]

Legge regionale 22 febbraio 2005, n.13

Legge regionale 22 febbraio 2005, n.13: “Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell’art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8”. (da: “Bollettino Ufficiale della Regione Umbria” del 16 marzo […]

Legge provinciale 27 giugno 2005, n.8

Provincia autonoma di Trento. Legge Provinciale 27 giugno 2005, n.8: “Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale” (da: “Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige” del 5 luglio 2005 n.27, Supplemento N. 2) (Omissis) ARTICOLO 3 Sistema integrato di sicurezza 1. Il sistema integrato di sicurezza è rappresentato dalle politiche […]

Legge provinciale 15 marzo 2005, n.4

Provincia autonoma di Trento. Legge Provinciale 15 marzo 2005, n. 4: “Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento” (da: “Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige” del 17 marzo 2005 N. 11 Straordinario) (Omissis) ARTICOLO 2 Attività di solidarietà internazionale della Provincia 1. Per i fini di cui all’articolo 1, la […]

Sentenza 21 maggio 1994, n.126

I volantini e le immagini raffiguranti il Pontefice, utilizzate
durante il “Meeting anticlericale” di Fano, non integrano gli
estremi dell’offesa alla religione dello Stato mediante il
vilipendio di persone. Il suddetto materiale propagandistico evidenzia
un intento di puro dileggio a persona in quanto titolare dì un
determinato ufficio (e nel caso di specie concretizza un’offesa al
Sommo Pontefice). Nulla emerge per altro, che possa essere ritenuto
offensivo della religione di Stato, dato che le allusioni polemiche
contenute nel materiale incriminato sono, astrattamente e in ipotesi
condivisibili anche da persone di sicura fede cattolica.

Ordinanza 03 dicembre 1984, n.266

È manifestamente inammissibile — per assoluta carenza di
motivazione – la questione di legittimità costituzionale dell’art.
724 c.p. sollevata in relazione agli artt. 3, 8, 19 e 21 Cost. con
ordinanza 22 luglio 1983 (R.O. n. 868 del 1983 G.U. n. 60, 1984),
nulla essendo dato conoscere della questione perché l’ordinanza è
silente su qualsiasi riferimento ai fatti ed è assolutamente priva
del più vago cenno di motivazione.

Sentenza 27 marzo 1992

Il principio della religione cattolica come sola “religione dello
Stato” consacrato nell’art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848 e
riaffermato dall’art. 1 del Trattato fra la Santa Sede e l’Italia
11 febbraio 1929, è stato abolito in seguito alla sostituzione dello
Statuto albertino con la Costituzione repubblicana e non già con
l’entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n. 121 (ratifica ed
esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, fra la
Repubblica italiana e la Santa Sede). Ne consegue che la disposizione
di cui all’art 1 del protocollo addizionale alla legge 25 marzo
1985, n. 121, che ha considerato non più in vigore il principio
“della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano”,
non ha inciso sull’ambito di operatività dell’art. 724, 1 comma,
cod. pen., dal momento che tale ultima norma tende non già a tutelare
il sentimento religioso, ed in particolare quello cattolico, bensì a
proteggere il buon costume contro i comportamenti pubblici volgari e
sconvenienti, tenuti in presenza di due o più persone, e fa oggetto
della sua previsione il dato sociologico che l’uso del bestemmiare
in Italia concerne normalmente (o per meglio dire, esclusivamente)
oltre alla divinità, le persone ed i simboli della religione
cattolica.

Sentenza 04 febbraio 1963

Oggetto specifico della tutela penale in ordine ai reati previsti
dagli articoli 402, 403, 404 e 405 del codice penale è il pubblico
interesse di proteggere la religione cattolica apostolica romana,
quale istituzione dello Stato, considerata in se stessa, nelle sue
credenze fondamentali, indipendentemente dalle sue manifestazioni
esteriori, diversamente da quanto è stabilito per i culti ammessi
nello Stato. Costituisce vilipendio della religione dello Stato il
riportare su manifestini a stampa, poi affissi, brani isolati di
chiare e ortodosse affermazioni di fede degli Apostoli, di Evangelisti
e di Padri della Chiesa, in tale guisa che il loro genuino significato
possa essere facilmente frainteso, e il voler determinare chi legge a
non dare assolutamente credito alla Chiesa Cattolica, la quale avrebbe
creato una religione del tutto estranea al vero Cristianesimo avendone
tradito lo spirito e l’essenza, insinuando tra l’altro
nell’animo dei lettori – fedeli la certezza che molti sacramenti
sarebbero stati arbitrariamente inventati dalle gerarchie
ecclesiastiche cattoliche.

Sentenza 18 giugno 1987

L’esposizione durante la «Festa dell’Unità» di due cartelli
satirici, le cui frasi e immagini — al di là dell’apparenza
vilipendiosa e oltraggiosa — sottolineano ed esaltano in forma
metaforica e congrua i valori universali di amore, tolleranza,
fratellanza e la spiritualità attiva impersonati dal Cristo
evangelico, non costituisce condotta tipica di vilipendio ai sensi
dell’art. 402 c,p. — rectius: ai sensi dell’art. 406 c.p., nella
cui previsione ogni fatto di vilipendio della religione deve essere
oggi ricompreso a seguito della affermazione di principio contenuta
nel protocollo addizionale all’accordo 18 febbraio 1984 fra lo Stato
italiano e la Senza Sede, secondo cui «si considera non più in
vigore il principio, originariamente richiamato dai patti lateranensi,
della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano»
—, né fatto integrante gli estremi della contravvenzione di cui
all’art. 724 c.p.

Ordinanza 05 marzo 1971

Nessuna disposizione della Costituzione italiana prevede, direttamente
o indirettamente, una qualsiasi posizione di ufficialità della
religione cattolica né di una qualsiasi situazione legale di
preminenza o di privilegio o di maggior protezione di essa nei
confronti di ogni altra. L’eguale misura di protezione alle
confessioni come tali e ai singoli fedeli discende non solo dalla
lettura ma anche dallo spirito della Costituzione. La disposizione
prevista dall’art. 724, I comma, cod. pen. appresta per la sola
religione cattolica una speciale tutela penale, con evidente lesione
dei principi di uguaglianza e di libertà dei cittadini e dei culti,
sanciti dagli artt. 3, 8, 19 e 21 della Costituzione, disposizioni
queste che non pongono, invero, in favore di una determinata
religione, alcuna riserva alla pienezza dei diritti di libertà da
esse garantiti a tutti. Non è manifestamente infondata, pertanto, la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 724, I comma,
cod. pen. per violazione degli artt. 3, 8, 19 e 21 della Costituzione.