Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 30 settembre 2016, n.19599

Il riconoscimento e la trascrizione nel registro dello stato civile
italiano di un atto di nascita straniero (nel caso di specie formato
in Spagna), nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne,
non contrastano con l'ordine pubblico, dovendosi avere riguardo al
principio, di rilevanza costituzionale primaria, del superiore
interesse del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla
continuità dello Status filiationis, validamente acquisito
all'estero.

Sentenza 23 settembre 2016, n.123

Corte costituzionale, sentenza 23 settembre 2016, n. 123: "Illegittimità della norma che non include il convivente more uxorio tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap". LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario […]

Sentenza 05 ottobre 2016, n.225

E' infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 337-ter del codice civile sollevata –
in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, ed
all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art.
8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali – nella parte in
cui non consente al giudice di valutare, nel caso concreto, se
risponda all'interesse del minore conservare rapporti
significativi con l'ex partner del genitore biologico.
 Secondo la Corte adita l'interruzione in contrasto con
l'interesse del minore di un rapporo significativo da
quest'ultimo instaurato ed intrattenuto con soggetti che non siano
parenti, è altresì riconducibile all'ipotesi di
condotta del genitore "comunque pregiudizievole al
figlio", in relazione alla quale l'art. 333 dello stesso
codice già consente al giudice di adottare i provvedimenti
convenienti nel caso concreto.

Lettera apostolica 20 novembre 2016

Lettera apostolica "Misericordia et misera", 20 novembre 2016. [fonte: www.vatican.va] FRANCESCO a quanti leggeranno questa Lettera Apostolica misericordia e pace Misericordia et misera sono le due parole che sant’Agostino utilizza per raccontare l’incontro tra Gesù e l’adultera (cfr Gv 8,1-11). Non poteva trovare espressione più bella e coerente di questa per far comprendere il mistero […]

Sentenza 17 novembre 2016, n.48696

Va esclusa l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 567, comma II,
c.p. nel caso di dichiarazione di nascita effettuate ai sensi
dell'art. 15 del D.P.R. 396 del 2000, in ordine a cittadini
italiani nati all'estero e rese all'autorità consolare
sulla base di certificato redatto delle autorità – nel caso di
specie – ucraine che li indichi come genitori, in conformità
alle norme stabilite dalla legge del luogo.

Sentenza 14 novembre 2016, n.48001

L'attività di indottrinamento, finalizzata ad indurre nei
destinatari una generica disponibilità ad unirsi ai
combattenti per la causa islamica e ad immolarsi per la stessa,
non dà la necessaria consistenza a quegli atti di violenza
terroristica o eversiva il cui compimento, per quanto detto,
deve costituire specifico oggetto dell'associazione in esame.
Alla vocazione al martirio è stata invero attribuita
significatività ai fini della ravvisabilità del reato;
ciò, tuttavia, ai limitati fini della valutazione sulla
sussistenza di gravi indizi per l'adozione di misure cautelari nei
confronti del singolo partecipante ad una cellula terroristica,
della quale sia stata aliunde riconosciuta l'effettiva
operatività, e, comunque, laddove alle attività di
indottrinamento e reclutamento sia affiancata quella
di addestramento al martirio di adepti da inviare nei luoghi di
combattimento, che attribuisca all'esaltazione della morte,
in nome della guerra santa contro gli infedeli, caratteristiche
di materialità che realizzino la condizione per la quale possa
dirsi che l'associazione, si propone il compimento di
atti di violenza con finalità di terrorismo.